Prima consumi il caffè, poi paghi e giochi

Lotterie –

Al via i giochi di sorte legati al consumo. Si tratta di “lotterie” disponibili alla cassa al momento di un qualunque acquisto, utilizzando il resto corrisposto per sfidare la sorte

Tra le novità del decreto Abruzzo non compaiono solo poker e backgammon cash o nuove modalità di gioco per il Lotto, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere. Il provvedimento ha riportato all'attenzione del pubblico i cosiddetti giochi di sorte legati al consumo, aprendo la strada a nuove opportunità di business per i pubblici esercizi. Così l'articolo 12, comma 1, lettera p recita: “Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui il ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può... disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo”. Detto in soldoni, si tratta di lotterie che riguardano da vicino il cliente del bar, perché legano le giocate al resto che ottiene dal pagamento di una consumazione: l'esercente potrà quindi chiedere al cliente se vuole utilizzare il resto per tentare la fortuna e acquistare uno o più biglietti virtuali. Quali siano in concreto questi giochi, come saranno gestiti, attraverso quali congegni, e via dicendo, non è dato saperlo, giacché bisognerà attendere un apposito decreto dell'Aams.

La normativa preesistente

Il fatto però che il legislatore abbia usato la dicitura “giochi di sorte legati al consumo” potrebbe essere interpretato come un chiaro rimando a una normativa preesistente in materia. Nell'ambiente infatti si sta facendo strada l'ipotesi che il legislatore abbia voluto far riferimento al decreto ministeriale del 20 settembre 2005 n. 249 che disciplina appunto i giochi di sorte legati al consumo (GU n. 283 del 5/12/2005). O perlomeno è questa l'ipotesi cara a Comufficio, associazione nazionale aziende distributrici prodotti e servizi per l'ufficio, l'informatica e la telematica. «L'avvio dei giochi di sorte legati al consumo può dare una scossa al settore di chi opera nella produzione dei misuratori fiscali, oltre a rappresentare un'ulteriore opportunità di business per bar e ristoranti», ha spiegato Marco Schianchi, presidente di Comufficio, in occasione di un workshop tenutosi sul tema all'ultima edizione dello Smau Business di Bologna, gli scorsi 18 e 19 giugno. Il perché è presto detto. Il decreto del 2005 lega i nuovi giochi non a una macchinetta qualsiasi, bensì ai misuratori fiscali collegati alla rete telematica. L'articolo 2 prescrive: “Sono terminali di gioco i registratori di cassa, il cui modello risulta approvato e che hanno superato con esito positivo i controlli di conformità previsti dall'articolo 7 del decreto del ministro delle Finanze 23 marzo 1983 e successive modifice, che soddisfano al contempo gli specifici requisiti di conformità definiti da Aams, ai fini del gioco. Nel terminale di gioco la parte fiscale e quella dedicata al gioco devono essere logicamente separate, precludendo ogni possibilità di scambio di informazioni, mentre entrambe devono essere in grado di comandare, rispettivamente, la stampa dello scontrino fiscale e la stampa della ricevuta di partecipazione al gioco, come sezioni distinte di un medesimo supporto cartaceo”. «L'uso del misuratore fiscale - incalza Francesco Scopacasa, consulente per Comufficio - assicura dunque una maggiore cautela fiscale essendo soggetto a un controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. In secondo luogo si potrebbe ottenere da parte del consumatore un maggiore interesse a chiedere lo scontrino fiscale».

Gli obblighi a carico del gestore

Certo è che bisognerà attendere le indicazioni dei Monopoli di Stato, ma l'ipotesi non sembra così azzardata e il decreto del 2005 già costituisce una buona base di partenza. Lo stesso decreto stabilisce per esempio in dettaglio gli obblighi a carico del punto vendita. Si legge infatti che “il gioco è raccolto presso i punti di vendita dotati di terminali di gioco (leggi misuratori fiscali), dal titolare che ha sottoscritto un apposito accordo con il concessionario, o da un suo incaricato”. Il prezzo del biglietto virtuale è stabilito con un provvedimento di Aams e non potrà essere inferiore a un centesimo di euro o superiore a 5 euro. Qualunque sia il prezzo del biglietto virtuale, la singola giocata accettata dal titolare non può, comunque, superare il valore di 5 euro (saranno nulle le giocate accettate di importo superiore).
Il titolare è inoltre obbligato “ad esporre il materiale illustrativo predisposto dal concessionario, relativo alle caratteristiche del singolo gioco, ai diritti del giocatore e alle modalità di riscossione delle vincite; ad indicare al pubblico, mediante idoneo avviso, la denominazione del concessionario per conto del quale raccolgono il gioco; a pagare immediatamente dopo la verifica della ricevuta di gioco le vincite il cui importo non sia superiore a 1.000 euro”. E veniamo alle opportunità di business. Al titolare del punto vendita è riconosciuto un aggio del 8%, non male se si considera che si tratta di una quota non distante da quello che spetta a chi installa le new slot (10,6%). Insomma: la direzione è tracciata, non rimane che lavorare affinché l'Aams emetta un decreto in conformità di quanto già delineato dal legislatore.

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