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La riforma del commercio

Capire la riforma in breve

Imprenditore commerciale è colui che svolge un'attività intermediaria nella circolazione dei beni.

Le merci acquistate possono essere rivendute ai consumatori in sede fissa (commercio fisso) o  mobile (commercio ambulante al minuto o dettaglio) oppure possono essere rivendute ad altre imprese commerciali (commercio all'ingrosso).

La somministrazione di alimenti e bevande è l'attività svolta da colui che professionalmente
distribuisce cibi e bevande al pubblico, sia in sede fissa che mediante distributori automatici. I pubblici esercizi si suddividono in tre grandi gruppi: esercizi di ristorazione (ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie), esercizi per la vendita di bevande e dolciumi (bar, caffè, gelaterie) ed esercizi misti, che alle suddette tipologie uniscono servizi di svago o intrattenimento (sale da ballo, stabilimenti balneari).

Il Dlg 114/98, ha modificato la disciplina relativa alle autorizzazioni amministrative richieste per l'esercizio dell'attività commerciale.

Si è passati dalle precedenti 14 tabelle merceologiche alla suddivisione in soli due settori:

ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

Per l'esercizio dell'attività non è più necessario essere iscritti al Registro Esercenti Commercio (REC) tenuto in CCIAA bensì, occorre possedere prescritti requisiti morali e professionali.

La nuova normativa permette la vendita all'interno dello stesso negozio di tutti i beni non alimentari o tutti i prodotti alimentari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste.

Per poter avviare, ampliare o trasferire un'attività commerciale è necessaria la sola formalità di una semplice comunicazione al comune nei trenta giorni antecedenti.

Requisiti Morali

I requisiti morali richiesti se si vuole aprire una attività commerciale sia di generi alimentari sia di prodotti non alimentari, consistono in:

- non essere stati dichiarati falliti;

- non aver riportato condanna definitiva per delitto non colposo, per cui sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni;

- non aver avuto una condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione ovvero per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;

- non avere riportato due o più condanne a pena detentiva o pecuniaria nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività;

- non essere stati sottoposti alle misure di sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno;

- non essere stati dichiarati "delinquenti abituali, professionali o per tendenza".

Il divieto di esercizio permane per la durata di 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è estinta o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Requisiti Professionali

I requisiti professionali sono necessari per l'esercizio dell'attività nel caso di vendita di prodotti alimentari. Occorrerà possedere uno dei seguenti requisiti:

- aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale, istituito dalla Regione;

- aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;

- aver lavorato, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare come dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o, in caso di coniuge, parente o affine, in qualità di coadiutore familiare;

- essere stato iscritto negli ultimi 5 anni al registro esercenti il commercio.

Casi di non applicazione della Riforma

La riforma introdotta dal Dlg. 114/98, non si applica ad alcuni imprenditori commerciali, per i quali restano in vigore le precedenti norme amministrative. Le categorie interessate sono:

- pubblici esercizi (bar, ristoranti...) sottoposti all'obbligo della preventiva autorizzazione comunale, oltre che al rispetto delle norme urbanistiche e igienico sanitarie;

- farmacie qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici (resta in vigore il REC);

- rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente tali generi (resta in vigore il REC);

- venditori di carburanti ed oli minerali operanti negli impianti di distribuzione automatica (resta in vigore il REC);

- alcune associazioni di produttori ortofrutticoli e i produttori agricoli, che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente coltivati o legalmente raccolti su terreni nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari (nessun obbligo se la vendita avviene sul fondo di proprietà o se compresa nel volume d'affari di 2.500 Euro);

- gli artigiani per la vendita nei locali di produzione, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio (obblighi ai fini delle imposte);

- i pescatori e loro cooperative, i cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

- chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico (obblighi ai fini delle imposte);

- l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti purché essa riguardi solo i prodotti esposti e non duri oltre il periodo delle manifestazioni (obbligo di comunicazione CCIAA);

- apertura di sale cinematografiche.

Dimensioni esercizi di vendita

Per superficie di un esercizio commerciale s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

- Gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di tali negozi, I'esercente è tenuto ad una semplice comunicazione al Comune competente per territorio: trascorsi 30 giorni può procedere.

- Le medie strutture di vendita, hanno una superficie compresa tra i limiti massimi degli esercizi di vicinato e i 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o 2.500 mq. nei  comuni con popolazione superiore.

Sono soggette ad autorizzazione del Comune competente che, verificati i requisiti e sentite le  organizzazioni di consumatori e commercianti, comunica entro 90 giorni la decisione.

- Le grandi strutture di vendita sono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie  strutture di vendita.

L'autorizzazione è affidata al Comune, che preventivamente ha individuato nella pianificazione urbanistica le aree destinate a tali insediamenti. Entro 60 giorni dalla domanda il Comune convoca una conferenza di servizi a cui sono presenti rappresentanti della Provincia.

- Per centro commerciale s'intende una media o una grande struttura di vendita nella quale sono  inseriti più esercizi commerciali. Essi usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente. Ai fini del decreto, per superficie di un centro commerciale, si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Indennità di avviamento al termine della locazione

Visto il gran numero di quesiti in tema di indennità per l’avviamento commerciale al termine del contratto di locazione, pubblichiamo le massime più interessanti su questo argomento per i pubblici esercizi.



Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo.

* Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2000, n. 1177, Pascucci c. Zanobbi ed altri.



In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la rinuncia implicita alla indennità di avviamento contenuta in un contratto di transazione non è affetta da nullità ex art. 79 della L. n. 392 del 1978 (per stipulazione di patti contrari alla legge stessa), in quanto tale norma è volta ad evitare la elusione in via preventiva dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di disporne una volta che i diritti medesimi siano sorti.

* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1999, n. 3984, Ledda c. Sulis.



L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 consiste in un debito di valuta e non di valore. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato il debito per la perdita dell'avviamento come debito di valore, liquidandolo con adeguamento ai valori monetari al momento della sentenza).

* Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1998, n. 12090, Andriolo ed altra c. Volpato.



In tema di contratti di locazione non abitativa venuti a cessare alle scadenze legali fissate negli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, se il rapporto successivamente prosegue anche tacitamente fra le parti, viene a nascita un rapporto del tutto nuovo, soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla suddetta legge, e pertanto anche a quella di cui all'art. 34 circa i criteri di determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

* Cass. civ., sez. III, 1 settembre 1999, n. 9195, Stracciari c. Fantart di Clò Maria Teresa & c. sas, ed altra.



In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora la data di rilascio ricada nella sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 7 D.L. n. 551 del 1988, conv. nella legge n. 61 del 1989, il conduttore è tenuto, per tutto il periodo di operatività della predetta sospensione, a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione, nella misura prevista dal secondo comma del citato art. 7, a nulla rilevando che non gli sia ancora stata corrisposta, ne offerta, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, spettantegli a norma dell'art. 34 legge n. 392 del 1978, in quanto, nell'indicato periodo di sospensione, il provvedimento di rilascio non è eseguibile per cause diverse e indipendenti dalla mancata corresponsione dell'indennità per perdita di avviamento, con la conseguenza che, durante il periodo medesimo non può ritenersi gravante sul locatore l'onere di corrispondere la stessa.

* Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1998, n. 12419, Sabbi c. Maselli.



Non integra gli estremi della cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell'obbligo di pagare il canone, pur se il locatore risulti a conoscenza della provenienza del pagamento.

* Cass. civ., sez. III, 3 agosto 1999, n. 8389, Cesare ed altro c. Pirozzi.



L'art. 79 della L. 27 luglio 1973, n. 392, il quale sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa, mira ad evitare che al momento della stipula del contratto le parti eludano in qualsiasi modo le norme imperative poste dalla legge sul cosiddetto equo canone, aggravando in particolare la posizione del conduttore, ma non impedisce che al momento della cessazione del rapporto le parti addivengano ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare alla rinuncia da parte del conduttore, dopo la cessazione del rapporto, all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 della stessa legge.

* Cass. civ., sez. III, 3 aprile 1993, n. 4041, Pelosi c. Scifo.



L'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile locato ad uso non abitativo è condizionata, a norma dell'art. 34 della L. 27 luglio 1978 n. 392, all'avvenuta corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, con la conseguenza che tale esecuzione deve necessariamente seguire alla decisione su detta indennità. Pertanto, ove quest'ultima si sia avuta con la sentenza definitiva, legittimamente la data del rilascio dell'immobile, che sia stato già disposto con sentenza non definitiva, viene fissata non con questo provvedimento bensì con quella pronuncia definitiva.

* Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1983, n. 4145, Novelli c. Migliorini.



In tema di indennità di avviamento, poiché, l'art. 34 della L. n. 392/1978, stabilisce che l'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile urbano, per il quale sia dovuta detta indennità, è condizionato al pagamento della stessa, la sua corresponsione incide non sull'adozione del provvedimento di rilascio bensì sulla esecuzione di esso, ancorché, il rilascio non sia stato espressamente condizionato a quell'adempimento.

* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1990, n. 771, D'Urso c. Scognamiglio.



La disposizione dettata, con riferimento alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione per cui sia dovuta alla cessazione del rapporto l'indennità per la perdita dell'avviamento, dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (e, per il regime transitorio, dall'art. 69, sia nella stesura originaria che nel testo di cui al D.L. n. 832 del 1986, convertito con modificazioni in legge n. 15 del 1987), secondo cui l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità, ha efficacia innanzitutto sul piano sostanziale e, subordinando il rilascio al versamento dell'indennità, specularmente condiziona il pagamento dell'indennità al rilascio e instaura così tra le due obbligazioni un'interdipendenza che costituisce fondamento per un'eccezione alla stessa assimilabile. Infatti detta disposizione, inserendosi nel quadro normativo di protezione delle attività imprenditoriali svolte in immobili locati, costituisce ulteriore espressione della tutela dell'avviamento e non attribuisce un mero diritto di ritenzione, ma consente la protrazione dell'esercizio dell'attività economica nell'immobile -sulla base di un rapporto instaurato in forza di legge, geneticamente collegato al precedente rapporto contrattuale, da cui ripete l'essenza minimale delineata dall'art. 1571 c.c., e avente per finalità proprio la protrazione dell'uso dell'immobile - fino al momento in cui il conduttore possa utilizzare la prevista monetizzazione del valore di avviamento per assicurare un'altra adeguata collocazione all'impresa. Conseguentemente non è idonea a determinare la costituzione in mora del locatore quanto al pagamento dell'indennità di avviamento la sola richiesta di pagamento se non sussiste oggettivamente la sua mora, in conseguenza del rilascio dell'immobile o di un'offerta del conduttore di restituzione dello stesso, formulata con le modalità previste dall'art. 1216 c.c. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui, nel giudizio promosso dal locatore per la determinazione dell'indennità di avviamento, era stato riconosciuto il diritto del conduttore agli interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria relativamente all'indennità stessa, a seguito di proposizione da parte sua di domanda riconvenzionale in tal senso, dal giudice di merito valorizzata quale atto di costituzione in mora a prescindere dal rilascio dell'immobile o dalla relativa offerta).

* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1995, n. 10820, Soc. Immobiliare Tiziana c. Soc. Gestione Albergo Atlas.



Il diritto all'indennità di avviamento commerciale (art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392) presuppone un rapporto di locazione in atto, legittimante il godimento de iure dell'immobile, e perciò non spetta se il conduttore, contravvenendo all'obbligo di restituzione (art. 1591 c.c.), permane nel godimento dell'immobile dopo la scadenza del contratto, pur se rispetta la data fissata nel provvedimento di rilascio (art. 56 stessa legge).

* Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1998, n. 667, Benevegnù c. Parisi.



La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34 comma terzo della L. 27 luglio 1978, n. 392 non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto che, come è reso palese dall'art. 479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa è iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo.

* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11470, Piana c. Zamazio.



Il rifiuto illegittimo del conduttore a ricevere l'indennità di avviamento è da ritenersi equipollente all'avvenuta corresponsione ai fini della procedibilità dell'esecuzione di rilascio dell'immobile.

* Pret. civ. Piacenza, 4 novembre 1992, n. 833, Società Castel c. Società Il Belvedere.



b) Attività prevalente



Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere riconosciuto al conduttore di immobile nel quale venga esercitata congiuntamente la vendita all'ingrosso e al minuto (ancorché, in violazione del divieto di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426) solo quando l'attività di vendita al minuto, con modalità che comportino contatto diretto con il pubblico, abbia carattere prevalente rispetto all'altra. (Fattispecie relativa ad attività di vendita all'ingrosso di apparecchiature farmaceutico sanitarie, nella quale i giudici di merito -con decisione annullata sul punto dalla Suprema Corte -accogliendo la domanda di indennità di avviamento avevano dato rilievo allo svolgimento anche di una attività di vendita al dettaglio di tali apparecchiature senza porsi il problema del carattere prevalente o no di quest'ultima).

* Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1997, n. 1232, Ferrero c. Actis Srl.



In caso di locazione unitaria di un immobile usato quale negozio e di altro usato quale magazzino, l'indennità di avviamento va calcolata in riferimento esclusivo ai locali destinati al commercio al dettaglio.

* Pret. civ. Bergamo, 25 marzo 1982, n. 246, Carrara e altro c. Dolcedo Snc.



Ai fini dell'accertamento sull'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento, si deve fare ricorso al criterio della prevalenza qualora solo una parte dell'immobile locato sia destinata ad attività che comporta contatti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori. Per accertare la prevalenza si deve fare una valutazione complessiva considerando oltre all'ampiezza della parte d'immobile destinata all'attività, anche il numero dei dipendenti addetti, l'importanza economica e la natura dell'attività stessa; contribuisce a non fare ritenere prevalente l'attività, che pur comporta contatti diretti col pubblico, il fatto che è esercitata in condizioni di monopolio e da un trasferimento di sede non può derivare danno alcuno.

* Pret. civ. Parma, 7 aprile 1979, FAEP c. Zanussi Spa.



c) Casistica:



Associazione non riconosciuta



Compete l'indennità di avviamento commerciale ad una associazione non riconosciuta che, svolgendo attività di noleggio di pellicole, presta tale servizio ai titolari di sale cinematografiche, in quanto il pubblico degli utenti e consumatori, ex art. 35 L. n. 392/1978, nel caso di attività di prestazione di servizi, può non essere costituito dagli utenti finali del servizio.

* Pret. civ. Firenze, 19 gennaio 1989, Società Immobiliare Medio Tevere c. Associazione Cattolica Esercenti Cinema.



Attività di vendita al minuto



L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex artt. 34 e 35 della legge sull'equo canone compete al conduttore dell'immobile adibito ad uso non abitativo soltanto quando l'attività di vendita al minuto con modalità che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori sia esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate nello stesso locale (nella specie, la decisione di merito confermata dalla S:C: aveva negato il diritto del conduttore all'indennità in quanto l'attività prevalente esercitata nell'immobile era quella di progettazione di edifici e non di vendita di appartamenti).

* Cass. civ., sez. III, 15 novembre 1994, n. 9558, Piffer Figli snc c. Beber. Conforme, Cass. civ., sez. III, 10 maggio 1996, n. 4433.



Attività stagionale



Al conduttore d'immobile adibito ad attività commerciale stagionale compete l'indennità di avviamento, almeno ogni qual volta la cessazione del rapporto sia dovuta non a mancata manifestazione della volontà del conduttore di rinnovare il rapporto al termine della prima, seconda, terza, quarta e quinta stagione (situazione da equiparare ad una disdetta o recesso da parte del conduttore medesimo), bensì alla scadenza naturale del rapporto per insussistenza di un obbligo normativo del locatore di garantire la locazione stagionale oltre il sesto anno.

* Trib. civ. Lecce, sez. I, 25 giugno 1998 n. 1871, Scardino c. Spedicato.



Attività turistica



In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo l'indennità per l'indennità per la perdita dell'avviamento compete anche per la cessazione della locazione di immobili nei quali viene svolta un'attività di interesse turistico purché, detta attività comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, inteso come l'insieme indiscriminato dei potenziali destinatari dei beni e servizi che caratterizzano l'attività esercitata dall'impresa, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto all'indennità in favore di un club nautico che svolge la propria attività non a fini di lucro e in favore soltanto dei propri soci.

* Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1990, n. 162, Club del Mare c. Drago.



Campeggio



I campeggi non sono assimilabili, neppure ai fini dell'indennità di avviamento commerciale, agli alberghi e l'indennità medesima agli stessi spettante deve quindi essere quantificata in diciotto mensilità.

* Pret. civ. Pisciotta, 6 novembre 1989, Talamo c. Srl Tio Pepe.



Circolo culturale



In tema di locazioni di immobili per uso non abitativo (nella specie, in regime transitorio), l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale compete anche per la cessazione delle locazioni di immobili adibiti per l'attività di un circolo culturale o ricreativo ove risulti che questo sia gestito da una società all'uopo costituita da soggetti diversi dai soci del circolo, realizzandosi con la riscossione delle quote di associazione al circolo, il ricavo dell'attività di gestione, costituente scopo della società, di cui il socio del circolo è solo un cliente con il quale la società ha diretto contatto nei locali del circolo.

* Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1992, n. 7409, Srl The Cellar Club c. Fenicia.





Ricevitoria



Poiché, l'attività di ricevitoria del gioco del lotto non può qualificarsi attività commerciale, ne rientra tra quelle tutelate dalla normativa di cui agli artt. 27 e 34 L. n. 392/1978, il conduttore di un immobile adibito a tale attività non ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento prevista, per il caso di cessazione della locazione, dall'art. 69, settimo comma, della stessa legge 392/1978 nella formulazione originaria (ritenuta applicabile nella specie per essere il contratto cessato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 832/1986, che ha sostituito detto art. 69 riconoscendo il diritto all'indennità o compenso in questione anche in alcune ipotesi in cui era in precedenza escluso).

* Pret. civ. Milano 15 ottobre 1987, n. 3089, Castoro c. Mazzoleni.

Cass., sez. III, 29 luglio 1995, n. 8340, Calori c. Dal Vecchio.





d) Competenza



Qualora il pretore abbia dichiarato la propria incompetenza per valore a decidere la causa di finita locazione, senza provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta soltanto in via subordinata di pagamento per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 della legge n. 392/78, il tribunale davanti al quale la causa sia stata riassunta e riproposta la domanda di pagamento dell'indennità ex art. 34 cit., non può, ritenuta la propria incompetenza, in ordine a detta domanda, richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, per difetto dell'indeclinabile presupposto della duplice declaratoria di incompetenza.

* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999, n. 4163, Basciano c. Brancatello.



Proposta dal conduttore domanda di pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, prevista dalla legge (sull'equo canone) n. 392 del 1978 in caso di cessazione della locazione di immobile ad uso non abitativo, previa declaratoria di nullità (ai sensi dell'art. 79) della rinunzia ad essa operata in sede di conciliazione nel giudizio di rilascio dell'immobile stesso, la competenza del pretore (ex art. 45, terzo comma) non è limitata alla determinazione e liquidazione di tale indennità, bensì si estende all'accertamento della dedotta nullità, il quale implica una indagine meramente incidentale, al fine dell'accoglimento della suddetta domanda, senza richiedere una pronuncia giudiziale autonoma con efficacia di giudicato.

* Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1984, n. 2592, Triglione c. Consoli.



Nel caso di cessazione del rapporto di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 45 terzo comma della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel devolvere al pretore, qualunque ne sia il valore, la domanda del locatario diretta al riconoscimento ed alla determinazione dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale (artt. 34 e 69 della legge medesima), fissa una competenza per ragioni di materia, non derogabile. Pertanto, ove detta domanda venga proposta in via riconvenzionale davanti a giudice diverso dal pretore, competente per valore sulla domanda principale del locatore di scioglimento del rapporto, resta esclusa la possibilità di un'attrazione di tale riconvenzionale nella cognizione di quel giudice diverso, e si rende necessaria la separazione dei rispettivi procedimenti.

* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1986, n. 2914, Bei c. De Luca.



La competenza esclusiva del pretore sulle controversie relative alla indennità di cui all'art. 34 della legge sull'equo canone comprende, attesa l'unitaria configurazione dell'istituto, anche le controversie che hanno per oggetto la realizzazione della condizione posta dall'art. 34, comma 3 (e dell'art. 69, comma 10, nel testo novellato) per l'esecuzione del provvedimento di rilascio. (Nella specie si trattava di opposizione alla esecuzione fondata sulla eccezione di omesso pagamento della indennità).

* Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1996, n. 1372, Maggioni c. Soc. Publicity.



e) Contatti diretti con il pubblico



Nel caso di immobile dato in locazione per essere destinato ad un'attività che secondo le sue modalità tipiche comporta contatto diretto con il pubblico (come quella di intermediazione immobiliare se rivolta a soddisfare le esigenze non di singoli soggetti direttamente contattati o di singoli altri operatori economici, ma della indistinta generalità degli interessati, raggiunti attraverso la diffusione di messaggi tipici per tale genere di attività, come inserzioni sui giornali, cartelli affissi all'esterno degli immobili da vendere, manifesti etc., pur nella mancata segnalazione della presenza, nell'immobile locato, della sede dell'azienda), qualora il locatore convenuto per il pagamento dell'indennità di avviamento non neghi l'effettivo svolgimento, nell'immobile, dell'attività contrattualmente prevista, la domanda del conduttore non può essere respinta sul rilievo della mancanza di prova del contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, per non essere stata dimostrata l'utilizzazione dei locali come fonte di procacciamento di clienti, non risultando apposti all'esterno dei locali stessi i consueti elementi di attrazione per il pubblico (quali insegne, vetrine etc.), trattandosi di circostanze di per sé non significative, che non possono costituire impedimento ad una prova per presunzioni della sussistenza di tali contatti, tratta, secondo un criterio di normalità, ed in assenza di contrari elementi di giudizio, dalla circostanza che essi sono connaturati ad una attività della quale è certo l'avvenuto svolgimento.

* Cass. civ., Sezioni Unite, 10 marzo 1998, n. 2646, Attika Sas c. Isar Spa.



L'indennità prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore di immobile destinato ad uso diverso di abitazione, semprechè l'attività in esso esercitata comporti il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori (a mente del successivo art. 35), compete anche al conduttore il quale svolga nell'immobile condotto in locazione sia l'attività di produzione che quella di vendita al minuto indipendentemente dalla prevalenza o meno di quest'ultima attività.

* Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1986, n. 2616, Cravattifi. Mee. c. Univ. Bologna.



In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, la indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non può ritenersi dovuta qualora l'immobile locato non risulti aperto alla frequentazione, diretta e senza intermediazioni, della generalità dei destinatari finali dell'offerta di beni o servizi, e, in particolare, qualora il pubblico abbia accesso al locale soltanto previo accompagnamento dei dipendenti o del titolare dell'attività commerciale, dopo essere in altro modo entrato in contatto con la di lui organizzazione aziendale, non potendo, in tal caso, legittimamente qualificarsi i termini di contatti diretti l'accesso del pubblico al locale de quo.

* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9869, Merluzzo c. Passeggio.



In tema di locazioni di immobili non abitativi, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non compete con riguardo all'immobile che pur locato insieme con altro in cui si svolge l'attività con contatti diretti con il pubblico, non presenti identica caratteristica in ragione della sua strutturale autonomia rispetto al secondo, restando irrilevante l'eventuale esistenza di un collegamento funzionale per essere lo stesso adibito a deposito della merce venduta nell'altro locale.

* Cass. civ., sez. III, 2 giugno 1995, n. 6198, Trattoria Bagutta c. Mazzoni.



Poiché, nell'ipotesi in cui l'immobile locato sia adibito ad usi diversi la disciplina applicabile è quella relativa all'uso prevalente, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dall'art. 34, L. 27 luglio 1978, n. 392, compete al conduttore dell'immobile adibito ad uso non abitativo, soltanto quando l'attività di vendita al minuto con modalità che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate nello stesso locale (fattispecie in cui nei locali locati veniva svolta in modo assolutamente prevalente l'attività di lavorazione del marmo destinata all'utilizzazione di altri imprenditori e non invece ai consumatori finali).

* Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1995, n. 4474, Nai c. Zanaboni.



Le disposizioni di legge sull'equo canone che attribuiscono al conduttore di immobile adibito per uso diverso da quello di abitazione, per il caso di vendita dello stesso (artt. 35, 38, 69 L. 27 luglio 1978 n. 392), il diritto ad una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, hanno uno scopo di tutela dell'avviamento inteso come clientela e si riferiscono, perciò, solo agli immobili che, adoperati dal conduttore come luogo aperto alla frequentazione diretta e strumentalmente negoziale della generalità dei destinatari finali dell'offerta di beni e di servizi, assumano la funzione di collettore di clientela e fattore locale di avviamento; ne consegue che l'indennità non spetta in caso di vendita di immobile adibito dal conduttore come locale di esposizione in cui il pubblico non accede o accede solo se accompagnato, dopo essere in altro modo entrato in contatto con l'organizzazione commerciale del conduttore, se non risulti anche che in concreto tale locale è in grado di esercitare, di per sé, un richiamo sulla clientela.

* Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1993, n. 10460, Mussi c. Micheletti.



Al conduttore che esercita nell'immobile, senza le prescritte autorizzazioni amministrative, attività commerciale che implichi contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori non può essere riconosciuto il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale dovendosi negare tutela giuridica a chi versa in situazione illecita.

* Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1993, n. 5265, Grimaudo c. Sicel Mobili Gentili Spa.



Al conduttore che esercita nell'immobile, senza le prescritte autorizzazioni amministrative, una attività commerciale che implichi contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori non può essere riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, dovendosi negare tutela giuridica a chi versa in situazione illecita.

* Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2000, n. 12966, Ribol sport c. Bandini & C. Snc.



Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 34 della legge sull'equo canone, al pari del diritto di prelazione e di riscatto (artt. 38, 39 legge cit.) spetta al conduttore di immobile urbano con destinazione non abitativa, sempre che egli vi eserciti un'attività produttiva o commerciale a contatto diretto con il pubblico, sia pure come contitolare o consocio di una società di persone della relativa impresa con soggetti estranei alla titolarità del rapporto locativo.

* Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1996, n. 11363, Mauriello c. De Filippo.



L'indennità di avviamento di cui all'art. 34, della L. 27 luglio 1978, n. 392, spetta anche nei casi in cui il locale sia utilizzato per una attività che l'imprenditore svolge per mezzo di rappresentanti o di soggetti che operano per suo conto e che del locale si servano per i loro contatti con il pubblico degli utenti o dei consumatori (nella specie, trattavasi di una società assicuratrice collegata con la società conduttrice).

* Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6248, Properzi c. Lloyd Internazionale Spa.



Con l'espressione attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, il legislatore ha inteso individuare quelle attività che si rivolgono alla massa di possibili fruitori, i quali, nella loro indeterminatezza, vengono a costituire la potenziale clientela del conduttore. Gli utenti e i consumatori costituiscono, così, l'ultimo anello della catena distributiva, coloro cioè che utilizzano direttamente il prodotto o il servizio; mentre non rientrano in tale categoria gli intermediari che acquistano la merce od utilizzano il servizio per il trasferirlo a loro volta al diretto fruitore. (Nella fattispecie, sulla base del principio che precede, è stata esclusa la spettanza dell'indennità di avviamento all'odontotecnico la cui attività artigianale è ausiliaria della professione sanitaria e si concreta - secondo il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 - nella costruzione di protesi dentarie su modelli tratti dalle impronte che possono essere fornite solo dai medici i quali, di conseguenza sono gli unici suoi possibili clienti e che, a loro volta trasferiscono il prodotto all'utente - paziente).

* Pret. civ. Roma, 2 marzo 1988, Salvidio c. Sugameli.



Ai fini della sussistenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non è configurabile il contatto diretto con il pubblico nel caso in cui l'immobile sia adibito a studio fotografico posto all'interno di un cortile e non segnalato da insegne nella strada.

* Pret. civ. Firenze, ord. 13 aprile 1989, Bencini c. Ricasoli.



Qualora nell'immobile locato ad uso commerciale venga svolta sia attività che comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori sia attività che tali contatti non comporta, nella determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento deve tenersi conto esclusivamente del criterio forfettizzante ed astratto del valore locativo dell'intera unità immobiliare.

* Pret. civ. Roma, 31 gennaio 1989, Ditta Master c. Nardi.



Non compete indennità per il rilascio di quei locali, nei quali non avviene un contatto diretto con il pubblico degli utenti o consumatori, ma un contatto soltanto mediato, ancorché, i locali siano inseriti nell'organizzazione produttiva, purché, però abbiano una loro precisa individualità e cioè costituiscano un'autonoma unità immobiliare. Quando, invece, la parte nella quale non avvengono contatti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori non ha una sua autonomia e non costituisce una distinta unità immobiliare, si deve tener conto di tutti locali nel loro complesso; non è quindi accoglibile la richiesta subordinata presentata dal convenuto di limitare il calcolo del canone corrente di mercato a quella sola parte dei locali al piano terreno frequentati dagli utenti e non invece a quella adibita a studio o sala di posa.

* Pret. civ. Parma, 24 gennaio 1990, Ditta Telò Pubblicità c. Soc. Immobilare Altan.



f) Controversie



Con riferimento a locazione di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sussiste rapporto di continenza tra la causa di opposizione a precetto, proposta davanti al pretore, con la quale il conduttore si oppone al rilascio dell'immobile, intimato in virtù di un verbale di transazione e conciliazione, deducendo la mancata corresponsione dell'indennità di avviamento, in ragione della nullità della rinuncia ad essa, contenuta nella detta transazione, e la causa che, previamente promossa dallo stesso conduttore, davanti al tribunale, per la dichiarazione di vigenza del rapporto locativo relativo allo stato immobile e, in subordine, della nullità del citato accordo transattivo, si connota per la maggiore ampiezza del petitum, non ricorrendo in ordine alla prima causa la competenza per materia del pretore, la quale è limitata alla determinazione dell'indennità di avviamento.

* Cass., sez. 8 febbraio 1990, n. 885, Pugliares c. Leonardi.



L'interveniente adesivo ha un interesse di fatto all'esito a lui favorevole della controversia, determinato dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della decisione, ma detto interesse non è idoneo ad attribuirgli un autonomo diritto da far valere nel rapporto controverso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata la quale d'ufficio aveva attribuito l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale al terzo che, quale intestatario della licenza di commercio e titolare dell'attività esercitata nell'immobile locato, aveva spiegato intervenuto adesivo nella causa fra il locatore ed il conduttore concernente la cessazione del rapporto locatizio ed il pagamento della detta indennità).

* Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1995, n. 2928, Mazza c. Arcidiacono.



Il locatore, nel giudizio che lo veda in veste di convenuto per l'accertamento o il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non può, al fine di negare il diritto del conduttore alla corresponsione della predetta indennità, limitarsi ad eccepire la morosità di quest'ultimo ma deve provare che il contratto si è risolto per il suo inadempimento oppure per una delle altre cause di cui all'art. 34 della L. n. 392/1978.

* Pret. civ. Carrara, 16 agosto 1988, n. 51, Morelli c. Bruschi.



La sentenza condizionale di condanna è ammissibile nei casi in cui l'evento futuro ed incerto, cui viene subordinata l'efficacia della pronuncia, costituisca un elemento accidentale della decisione e non nell'ipotesi in cui gli elementi futuri ed incerti concretino un elemento costitutivo del diritto e dell'azione qual è quello tipizzato dall'art. 34, secondo comma, della L. n. 392/1978 nell'ipotesi l'immobile venga da chiunque adibito all'esercizio della stessa attività o di attività affini entro un anno dal rilascio.

* Pret. civ. Foggia, 18 febbraio 1985, n. 14, Fattibene c. Ulivieri e altri.



E'inammissibile il ricorso diretto a far determinare dal pretore l'ammontare dell'indennità dovuta per avviamento commerciale quando sia certa l'entità dell'ultimo canone corrisposto.

* Pret. civ. Matera, 27 aprile 1993, n. 72, Porcari e altri c. Soc. Centro studi arredamento.



Sussiste per il locatore la possibilità di fare determinare anche in via autonoma il quantum dell'indennità di avviamento, sia prima che durante la procedura di rilascio.

* Pret. civ. Bassano del Grappa, 25 giugno 1980, Ferrajuolo c. Pettenuzzo.



Non essendo il verbale di conciliazione assimilabile ad un provvedimento di rilascio, l'esecuzione non può essere condizionata dalla richiesta dell'avviamento commerciale ex artt. 34 e 69, della legge 392/78.

* Pret. civ. Firenze, 19 giugno 1982, n. 1424, Innocenti c. Venturi.



Il pretore, adito a norma dell'art. 45 della legge 392/1978 per la determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non ha il potere di sospendere l'esecuzione per rilascio eventualmente promossa dal locatore; tale potere spetta al giudice dell'esecuzione, adito a norma dell'art. 615, comma secondo, c.p.c., dovendosi ravvisare nel mancato pagamento della predetta indennità un fatto impeditivo, sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, nel quale il diritto del conduttore ad ottenerne la corresponsione trova la sua fonte.

* Pret. civ. Taranto, 25 gennaio 1982, Francavilla c. Palmisano.



E' illegittima la notifica del precetto di rilascio avanti il pagamento dell'indennità di avviamento, configurando il mancato pagamento di tale indennità un'acquiescenza del provvedimento di rilascio dell'immobile che dà luogo ad un'ipotesi di sospensione legale dell'esecuzione che si aggiunge a quella di cui all'art. 623 c.p.c.

* Pret. civ. Bassano del Grappa, 25 giugno 1980, Ferrajuolo c. Pettenuzzo.



Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio di locale ad uso diverso dall'abitazione, il conduttore affermi che non è stata corrisposta l'indennità di legge a lui spettante, l'ufficiale giudiziario procedente deve fare applicazione della normativa di cui all'art. 610 c.p.c., rimettendo le parti davanti al giudice dell'esecuzione.

* Pret. civ. Pistoia, ord. 2 dicembre 1980, Elettromarket c. Benesperi.



g) Determinazione



La determinazione e l'attribuzione al conduttore dell'indennità di avviamento prevista dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978, non può essere effettuata d'ufficio dal giudice.

* Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1988, n. 2770, Nicocia c. Bentivoglio.



L'interesse del locatore ad agire per la determinazione dell'indennità di avviamento alla cessazione del rapporto di locazione di immobili ad uso non abitativo si configura, anteriormente alla richiesta del conduttore, come interesse attuale all'accertamento negativo del credito, al fine di poter proporre l'azione esecutiva di rilascio senza che possa essere opposta l'eccezione di carenza di una condizione di procedibilità.

* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8457, Bredice c. Corepla srl.



E' in base al titolo esecutivo che debbono essere individuati i soggetti del giudizio di accertamento del diritto all'indennità e/o di determinazione dell'entità della stessa, giudizio finalizzato per il locatore, che abbia conseguito ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., a rimuovere un ostacolo all'esercizio dell'azione esecutiva, nell'ambito del quale il conduttore non può opporgli la carenza di legittimazione derivante dalla pretesa non titolarità del rapporto di locazione, che è oggetto della causa ancora in corso sulla cessazione del rapporto di locazione.

* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8457, Bredice c. Corepla srl.



La domanda di determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale va proposta secondo gli ordinari criteri e gradi del processo civile e, quindi, se non sia stata formulata dal conduttore in sede di opposizione alla convalida di sfratto, deve proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato dal pretore a norma dell'art. 426 c.p.c.

* Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1997, n. 4568, Noi Incontro soc. c. Comandini.



Il giudizio relativo alla determinazione dell'indennità di avviamento non deve essere sospeso in pendenza del giudizio inerente alla scadenza del contratto di locazione di un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, in quanto il locatore ha indubbiamente un interesse alla determinazione dell'indennità, il cui pagamento costituisce condizione per l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato.

* Trib. civ. Piacenza, 7 agosto 1989, Zeppelin Pub c. Groppi.



h) Diritto di ritenzione



In tema di indennità per l'avviamento commerciale, la L. 27 luglio 1978 n. 392 (art. 34, 69) riconosce al conduttore, indipendentemente da un preciso giudicato, positivo sul credito, un diritto di ritenzione sull'immobile anche in pendenza della relativa controversia sino al pagamento dell'indennità, ma non comporta, dopo la scadenza della locazione, una prorogatio del rapporto contrattuale locativo ne la mora della restituzione, con l'obbligo di continuare la corresponsione dei canoni fino alla riconsegna a norma dell'art. 1591 c.c., in quanto la ritenzione non abilita il conduttore alla prosecuzione del godimento del bene quale utilità corrispettiva del pagamento del canone, configurandosi come mero onere di custodia anche nell'interesse proprio.

* Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1995, n. 2442, Paiola c. Lugagli.



Una volta cessato il rapporto contrattuale, il conduttore ha diritto di detenere l'immobile, così esercitando una forma di diritto di ritenzione, finché non gli venga corrisposta l'indennità di cui all'art. 34 della legge sull'equo canone.

* Pret. civ. Pordenone, 7 marzo 1998, n. 79, Sipkova c. Soc. Consap, in Arch. loc. e cond. 1998, 427.



i) Esclusione



Il termine recesso nell'ambito dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, che esclude il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento quando la cessazione del rapporto di locazione è dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, è impiegato in una accezione ampia, comprensiva di ogni risoluzione anticipata del contratto che, anche se formalmente consensuale per adesione del locatore, possa farsi risalire ad una manifestazione di volontà del conduttore che non abbia più interesse alla continuazione della locazione.

* Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 1995, n. 2231, Macchi ed altri c. Maffia.



Non spetta alcuna indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ad una società immobiliare per l'attività svolta in un locale nel quale, senza alcuna insegna ne vetrina, si svolgono solo trattative riguardanti il prezzo di un immobile o la visione dei progetti, in quanto tale attività non configura l'ipotesi di contatto diretto con il pubblico ex art. 35, L. n. 392/1978, bensì di mero contatto mediato con una clientela già, in parte, selezionata.

* Pret. civ. Genova, sez. II, 10 dicembre 1991, Romeo c. Società Immobiliare S. Ilario, in Arch. loc. e cond. 1992, 593.



Non spetta indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 35 della L. n. 392 del 1978, in relazione all'esercizio di attività di progettazione ed allestimento arredamenti, consulenza di architettura, pubblicità ed estetica industriale, dato il prevalere degli elementi libero professionali, basati sull'intuitus personale, rispetto a quelli imprenditoriali, e della irrilevanza quindi del luogo di esplicazione dell'attività nel rapporto con la clientela.

* Pret. civ. Udine, sez. dist. di Palmanova, 1 luglio 1991, n. 24, Soc. So.Te.Co. c. Comune di Palmanova.



Il diritto del conduttore all'indennità ex art. 34 della L. n. 392/1978 è escluso laddove lo stesso, alla cessazione del rapporto locatizio, abbia trasferito la propria attività in altra unità immobiliare locata allo scopo, facente parte del medesimo stabile.

* Trib. civ. Roma, 18 febbraio 1998, Caselli c. Bovini.



Non compete alcuna indennità, per la perdita dell'avviamento commerciale per la cessazione del contratto di locazione, al conduttore esercente un'attività di fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti di posta pneumatica, non comportando questa contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, ma solo rapporti limitati ad una clientela particolarmente qualificata e selezionata.

* Pret. civ. Roma, 7 aprile 1989, Are c. Soc. Varone, in Arch. loc. e cond. 1991, 364.



Non ha diritto all'indennità di avviamento commerciale, atteso il disposto dell'art. 35 L. 392/78, la cooperativa di consumo, che, per quanto svolga attività commerciale, non ha un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, potendo soltanto avere rapporti con i propri soci.

* Pret. Civitavecchia, 26 ottobre 1984, n. 210, Coop. Consumo Santa Marinella c. De Laurentis.



Deve essere escluso che abbia diritto all'indennità di avviamento il professionista la cui attività commerciale abbia avuto carattere accessorio a quella professionale oppure - se a carattere prevalente o anche soltanto autonomo - non abbia comportato rapporti diretti col pubblico degli utenti e dei consumatori. (Fattispecie di professionista che svolgeva attività di rappresentanza e di procacciamento di materiali da costruzione per imprese).

* Pret. civ. Pietrasanta, 10 novembre 1982, n. 84, Cipriani c. Baldi Coluccini.



Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento è esclusa in ipotesi di recesso dalla locazione della curatela fallimentare a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento del conduttore ed è ininfluente la successiva pronuncia di revoca del fallimento.

* Pret. civ. Napoli, 25 novembre 1985, Antonangeli c. Cond. via Niutta 3, Napoli.



Deve escludersi che sia dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale per le attività nelle quali le prestazioni personali dell'esercente costituiscono l'elemento attraente, capace di determinare l'indennizzo della clientela con prevalenza sulle altre caratteristiche obiettive legate propriamente all'azienda (nel caso di specie autoscuola).

* Pret. civ. Cesena, 21 maggio 1982, n. 95, Berardi c. Bastoni.



j) Finalità



La disposizione dettata, con riferimento alle locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo, per cui sia dovuta, alla cessazione del rapporto, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, secondo la quale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità, inserendosi nel quadro normativo di protezione delle attività imprenditoriali svolte in immobili locati, costituisce ulteriore espressione della tutela dell'avviamento, e non si limita ad attribuire un mero diritto di ritenzione al conduttore, consentendogli la protrazione dell'esercizio dell'attività economica sull'immobile, verso il pagamento di un corrispettivo coincidente con quello del precedente rapporto contrattuale, dovuto, peraltro, in ossequio al canone generale della correttezza, anche nella ipotesi in cui il conduttore, per sua scelta, non utilizzi l'immobile, salvo che costui non rinunzi anche alla mera detenzione dell'immobile, effettuandone la riconsegna al locatore, o facendogliene offerta ai sensi dell'art. 1216 c.c.

* Cass. civ., sez. III, 26 maggio 1999, n. 5098, Bevilacqua c. Lepore.



k) Interruzione dell'attività



L'interruzione, da parte del conduttore, dell'attività industriale, commerciale o artigianale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, provocata dall'inagibilità dell'immobile locato, non determina la perdita del diritto del conduttore all'indennità di avviamento se il rapporto, non avendo il locatore fatto valere la risoluzione del contratto per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia successivamente cessato, per iniziativa di quest'ultimo, solo per effetto della scadenza legale o convenzionale del contratto.

* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1992, n. 11091, Casal c. Galletti.



l) Liquidazione forfettaria



A differenza della disciplina vigente durante il regime vincolistico (art. 4 della L. n. 19 del 1963), la nuova normativa delle locazioni urbane ad uso non abitativo di cui alla L. n. 392 del 1978 prevede, con riguardo all'indennità per l'avviamento commerciale, una liquidazione forfettaria fissa commisurata ad un numero predeterminato di mensilità, nella quale cioè varia solo l'elemento base costituito dal canone mensile - che può essere quello da ultimo corrisposto dal conduttore (art. 34), o quello richiesto dal locatore od offerto dal terzo, ovvero quello corrente di mercato (art. 69) - restando escluso qualsiasi potere discrezionale del giudice di procedere ad una liquidazione equitativa anche nel caso in cui il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione nel regime transitorio, atteso che la mera espressione sulla base del canone corrente di mercato contenuta nel settimo comma dell'art. 69 citato, non comporta alcuna differenziazione dalle altre ipotesi considerate in precedente (nelle quali il numero delle mensilità indicate dal legislatore costituisce l'importo concretamente dovuto e non l'ammontare massimo consentito).

* Cass. civ., sez. III, 12 agosto 1988, n. 4945, Sgrò c. Portale.



m) Mutamento d'uso



Nel caso di mutamento da parte del conduttore dell'uso pattuito, nel corso della locazione, va applicato, al momento della cessazione del rapporto di locazione, il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente (art. 80 comma 2 della L. 27 luglio 1978 n. 392), con la conseguenza che - in caso di prevalenza dell'uso commerciale con contatti diretti con il pubblico - l'indennità di cui all'art. 34 legge citata va commisurata all'intero canone corrisposto per l'immobile concesso in locazione e non già ad una parte del canone proporzionata alla sola superficie adibita all'uso commerciale predetto.

* Cass. civ., Sezioni Unite>, 28 ottobre 1995, n. 11301, Travaglio c. D'Acquaviva e Vavallo.



In tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non è accordabile la tutela prevista dall'art. 34 legge 392/78 al conduttore che abbia unilateralmente operato un mutamento d'uso dell'immobile, tale da rendere applicabile un regime giuridico diverso, senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza, in quanto ciò esporrebbe quest'ultimo a subire una situazione che egli non ha in alcun modo contribuito a creare, neppure con la sua inerzia consapevole.

* Cass. civ., sez. III, 11 agosto 2000, n. 10723, Interass Ass.ni Snc. c. Cardone ed altro.



n) Natura del credito



In tema di locazioni di immobile ad uso non abitativo, il credito relativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore nel caso di recesso del locatore, trattandosi di compenso rapportato al canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche (art. 69 L. n. 392/1978) ovvero al canone richiesto od offerto (art. 1 D.L. n. 832/1987 sostitutivo dell'art. 69 cit.) e riferito al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioè al sesto mese dopo il preavviso di rilascio), ha per oggetto fin dall'origine una somma di denaro e, pertanto, costituisce un credito di valuta e non di valore.

* Cass. civ., sez. III, 3 novembre 1993, n. 10836, Buttazzo c. Corona.



o) Offerta



E' sufficiente l'offerta reale dell'indennità di avviamento ai fini della procedibilità dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

* Pret. civ. Piacenza, ord. 12 marzo 1992, Soc. Castel c. Soc. Il Belvedere, in Arch. loc. e cond. 1992, 165.



L'offerta banco judicis dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale giustifica il diniego di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.

* Pret. civ. Roma, ord. 6 giugno 1997, Brenci c. Martino, in Arch. loc. e cond. 1997, 662.



p) Onere probatorio



In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, compete al conduttore, il quale richieda l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la prova che il rapporto di locazione è cessato per disdetta o recesso del locatore o per altre cause diverse dall'inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o da una della procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, trattandosi di fatto costitutivo di diritto.

* Cass. civ., sez. III, 18 novembre 1994, n. 9757, Bufali c. Pagnotta.



In tema di corresponsione dell'indennità di avviamento, quando sia il locatore a rivestire la qualità di attore, onde ottenere l'accertamento negativo della spettanza di tale indennità al conduttore, è esclusivo onere del primo provare l'insussistenza dei presupposti del relativo diritto, a nulla rilevando che, trattandosi di prova negativa, l'adempimento di tale onere può rivelarsi, in concreto, particolarmente gravoso assolverlo.

* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2000, n. 9491, Silba spa c. Villa Alba srl.



Il carattere automatico del diritto del conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392, comporta solo che il conduttore sia esonerato dalla prova della sussistenza in concreto dell'avviamento e del danno conseguente al rilascio, ma non implica che tale diritto consegua alla sola destinazione dell'immobile ad una delle attività protette, quando manchi la prova, da fornirsi dal conduttore, che ad esse l'immobile sia stato concretamente adibito.

* Cass. civ., sez. III, 10 maggio 1996, n. 4430, Soc. Mas c. Palomo.



Il diritto del conduttore di un immobile non abitativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale compete indipendentemente dalla prova in concreto dell'avviamento e della perdita, avendo il legislatore stabilito il corrispondente diritto del conduttore con una valutazione fondata sull'id quod plerumque accidit.

* Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6548, Costabile c. Palumbo.



In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che chiede, in caso di recesso del locatore, la corresponsione dell'indennità di avviamento, ha l'onere di provare non solo di avere esercitato nell'immobile una delle attività per le quali la detta indennità è prevista, ma anche che l'attività stessa comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, mentre nessun dovere ha il giudice di promuovere di ufficio un siffatto accertamento.

* Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1990, n. 1699, Bennicelli c. Bologna.



La norma di cui all'art. 2697 c.c., relativa alla generale disciplina dell'onere della prova in giudizio, trova applicazione, in sede di controversie insorte in tema di corresponsione dell'indennità di avviamento in favore del conduttore (art. 34 della legge n. 392 del 1978), nel senso che a quest'ultimo (che rivesta la qualità di attore) spetta il compito di provare non solo di aver esercitato, nell'immobile, una delle attività per le quali l'indennità è prevista, ma anche che la medesima comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nessun obbligo di accertamento di ufficio gravando, in tal senso, sul giudice procedente. Se, al contrario, la qualità di attore abbia ad esser rivestita dal locatore, onde ottenere l'accertamento negativo della spettanza di tale indennità al conduttore, sarà esclusivo onere del primo provare l'insussistenza dei presupposti del relativo diritto (a nulla rilevando che, trattandosi di prova negativa, l'adempimento di tale onere può rivelarsi, in concreto, particolarmente gravoso), mentre, nella ipotesi di azione di accertamento negativa proposta dal locatore e correlativo dispiegamento di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, ambedue le parti dovranno ritenersi gravate dall'onere di provare esaustivamente le rispettive, contrapposte pretese, con conseguente soccombenza della parte incapace di assolverlo.

* Cass. civ., sez. III, 6 agosto 1997, n. 7282, Collodo Autotrasporti c. Collodo.



La domanda di attribuzione dell'indennizzo suppletivo di cui al secondo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 - fondata sull'assunto che l'immobile sia stato adibito, dal proprietario, ad attività affine a quella esercitata dal conduttore uscente - presuppone l'accertamento della data di inizio dell'attività commerciale; sicché non può ritenersi soddisfatto il relativo onere probatorio attraverso la mera produzione in giudizio, da parte dell'istante, di una fotografia dello stabile che riproduca l'insegna della nuova azienda ivi ubicata, non essendo da ciò desumibile la prova della data di inizio dell'attività stessa (fissata dalla legge entro l'anno dalla cessazione del precedente esercizio).

* Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1997, n. 4611, Soc. Frette c. Gorni, in Arch. loc. e cond. 1997, 611.



q) Prescrizione del credito



Alla luce della disposizione di cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il termine iniziale della prescrizione del credito del conduttore di immobile urbano, destinato ad uso diverso dall'abitazione, all'indennità per la perdita dell'avviamento, non può essere individuato nel momento della cessazione de iure del rapporto locativo (poiché, in tale momento, il diritto, pur già sorto, non è esercitabile in ragione della sua inesigibilità, scaturente dalla disciplina dettata dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978), ma coincide con il momento in cui l'immobile venga rilasciato senza il contestuale pagamento dell'indennità, poiché, solo da tale momento il credito in questione diviene esigibile.

* Cass. civ., sez. III, 2 agosto 1997, n. 7168, Paolini c. Venturucci.



r) Presupposti



In considerazione della chiara e imperativa previsione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, nonché, dal raffronto con la disciplina della legge n. 19 del 1963, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale consegue (salvo che nei soli casi tassativamente indicati dal legislatore, e cioè nelle ipotesi di cessazione del rapporto di locazione dovuta a risoluzione per inadempimento o a disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) automaticamente ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, senza che sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita o senza che rilevi la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta del contratto, abbia cessato di svolgere ogni attività nell'immobile locato prima della cessazione del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva dato rilievo alla cessazione, prima della scadenza del contratto, di ogni attività commerciale da parte della conduttrice, senza richiedere da parte di quest'ultima la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il recesso del locatore e la cessazione dell'attività).

* Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2000, n. 12279, Cappelletti c. Fall. Soc. Apollo di Torre e C. S.n.c.



In tema di locazioni di immobili non abitativi il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale consegue direttamente al fatto che il rapporto sia cessato per la volontà del locatore e, quindi, non esplica alcuna rilevanza la circostanza che dopo l'intimazione di licenza il rilascio abbia avuto luogo spontaneamente, anziché coattivamente. Inoltre, il ritardo da parte del locatore nel corrispondere l'indennità fa sorgere nel conduttore un diritto di ritenzione dell'immobile locato fino a quel momento, ma non comporta una prorogatio del rapporto locativo dopo la sua scadenza contrattuale.

* Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6548, Costabile c. Palumbo.



L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 (per il regime ordinario) ed all'art. 69 (per il regime transitorio) della legge sull'equo canone non è dovuta (dal locatore) al conduttore che unilateralmente recede dal contratto di locazione di immobile per uso non abitativo.

* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1993, n. 2284, Srl Sigros c. Moschetto.



Per l'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, che il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione è tenuto a corrispondere al conduttore in forza degli artt. 34, 35 della L. 27 luglio 1978 n. 392, è sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto a causa del recesso del locatore, non richiedendo la norma di ulteriori condizioni e, quindi, restando irrilevante la circostanza che il conduttore estromesso abbia cessato di svolgere ogni attività prima o dopo il rilascio dell'immobile (nella specie, si trattava di un sarto che, dopo la cessazione del rapporto locativo, aveva cessato la sua attività).

* Cass. civ., sez. III, 10 agosto 1993, n. 8585, Paletti c. Ferranti.



In tema di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, il diritto alla indennità di avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978 non spetta al conduttore il quale stipuli contratto di associazione in partecipazione con il titolare dell'attività svolta nell'immobile locato, in quanto costui non diventa contitolare della stessa, neppure qualora gli venga affidata la gestione interna dell'impresa, a meno che, superati i limiti di siffatti poteri gestori, sia configurabile, in presenza degli altri requisiti a tali effetti richiesti, una società di fatto.

*Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1999, n. 4911, Romana Gestione srl c. Borsò.



In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, al fine di riconoscere la sussistenza del diritto all'indennità di avviamento, non occorre accertare se dal rilascio dell'immobile il locatore riceva un vantaggio o il conduttore risenta un danno, ma occorre piuttosto stabilire se l'immobile sia stato in concreto utilizzato per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

* Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1995, n. 4027, Orlando A. c. Scaltriti ed altri.



Qualora la locazione di un immobile adibito ad una delle attività contemplate nei primi due commi dell'art. 27 della L. n. 392 del 1978, in corso alla data dell'entrata in vigore della suddetta legge e non soggetta a proroga, venga a cessare convenzionalmente in data successiva a quella calcolata ai sensi dell'art. 71, il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale deve riconoscersi non alla stregua della disposizione transitoria dell'art. 69 ma di quella ordinaria dell'art. 34 della citata legge. (Nella specie si trattava della locazione di un'area destinata ad attività commerciale con contratto novennale a partire dal 1973).

*Cass., sez. III, 26 maggio 1989, n. 2566, Falcone c. Binetti.



L'esercizio da parte della P.A. del diritto di prelazione previsto dall'art. 31 L. 1 giugno 1939 n. 1089 con riguardo alle alienazioni fra privati di beni con valore artistico o storico comporta l'acquisizione coattiva del bene ed il suo assoggettamento al regime del demanio pubblico, ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c., sicché, il suo godimento da parte di terzi non può più avvenire in base a contratti di diritto privato, ma soltanto mediante un atto avente natura di concessione. Ne discende che il rapporto di locazione concluso dal precedente proprietario dell'immobile con un terzo cessa automaticamente per effetto dell'esercizio del potere ablatorio della P.A. e che l'ex conduttore non può vantare nei confronti della P.A., che non ha mai assunto la qualità di locatore, alcun diritto che sia dipendente o collegato a tale qualità ed, in particolare, non può esercitare ex art. 34 L. 392/78 - o ex art. 69 per il periodo transitorio previsto da detta legge - l'azione diretta ad ottenere il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale, operando tale normativa nei rapporti fra conduttore e locatore.

* Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1995, n. 7020, Finanze Stato c. Mobili Imbottiti srl.



La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo.

* Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1999, n. 9293, INA S.p.A. c. De Leo ed altra.



Affinché sorga a favore del conduttore il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'utilizzazione dell'immobile, nello svolgimento di attività commerciali che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, deve essere primaria e non marginale, tale cioè da caratterizzare l'immobile, perché solo in questo modo essa oltre ad essere obiettivamente palesata, sì da far assurgere l'immobile a punto di richiamo per la clientela, è idonea a realizzare quel fattore di avviamento commerciale ritenuto meritevole di tutela. Ne deriva che la indennità non spetta nel caso in cui l'immobile locato sia destinato a deposito e solo occasionalmente ad esso acceda il pubblico dei consumatori, senza che rilevi il vincolo di accessorietà funzionale eventualmente attuato dal conduttore tra il detto immobile ed altro.

* Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1997, n. 6269, Cora Srl c. Zuccarelli.



Con riguardo alla cessazione, per diniego di rinnovazione, di locazioni non abitative, il diritto del conduttore a percepire l'ulteriore indennità per perdita di avviamento commerciale - prevista dall'art. 34, comma 2, L. n. 392 del 1978, qualora l'immobile venga destinato all'esercizio della medesima attività o di attività affini a quella esercitata dal conduttore uscente e ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente - è collegato all'effettivo esercizio dell'attività, non già all'intenzione manifestata dal locatore in occasione del diniego di rinnovazione del contratto (art. 29 legge cit.); con la conseguenza che l'indicato diritto sorge solo quando venga accertato che il nuovo esercizio coincida (o sia affine) a quello esercitato dal precedente conduttore.

* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1995, n. 4326, Trillo c. Di Blasio.



In tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il diritto all'ulteriore indennità preveduto dal comma secondo dell'art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 presuppone, quando l'esercizio non venga adibito alla stessa attività già svolta dal conduttore, che la nuova attività, oltre ad essere inclusa nella medesima tabella merceologica della precedente, sia ad essa affine e la valutazione di tale requisito, costituendo un giudizio di merito, non è sindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata.

* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1989, n. 4225, Gargiulo c. Pica.



Il diritto del conduttore di un immobile non abitativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sorge, nel concorso dei requisiti di legge, quando cessa de iure il rapporto locativo (nella specie, data per la quale era stata intimata e convalidata la licenza) con la conseguenza che per il riconoscimento di tale diritto deve aversi riguardo all'attività esercitata dal conduttore in tale momento.

* Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6548, Costabile c. Palumbo.



Il conduttore al quale sia stato comunicato dal locatore preavviso della volontà di recesso dal contratto di locazione per uso non abitativo (nella specie, soggetto a regime transitorio) per le esigenze di ristrutturazione dell'immobile indicate dall'art. 29 lett. d) della legge sull'equo canone, in relazione alle quali risulti rilasciata la licenza o concessione solo in data successiva a quella della predetta comunicazione, ha diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nell'ammontare determinato con riferimento alla data della licenza o concessione, dato che solo da quel momento si sono realizzate le condizioni del recesso.

* Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 1991, n. 10761, Di Pino c. Luciani.



L'art. 9 della L. 21 febbraio 1989, n. 61, che, integrando l'art. 34 della legge sull'equo canone, consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile locato per uso non abitativo anche se sia ancora pendente il giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale quando il locatore abbia corrisposto, salvo conguaglio, l'importo indicato dal conduttore o, in difetto, da lui offerto o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi applicabile anche alle locazioni in regime transitorio regolate dall'art. 69 della citata legge sull'equo canone, per le quali è prevista la medesima procedura esecutiva di rilascio, in relazione alla quale, operando il pagamento dell'indennità di avviamento come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, ricorre l'esigenza, comune alle locazioni in regime ordinario ed a quelle in regime transitorio, di impedire che il giudizio di determinazione dell'indennità di avviamento possa essere strumentalmente utilizzato per ritardare l'esecuzione del provvedimento di rilascio.

* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1992, n. 11415, Dello Iacono c. Simoncini.



Nel giudizio di risoluzione del rapporto di locazione di un immobile ad uso non abitativo, le obbligazioni di pagamento delle indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e quella di rilascio dell'immobile sono fra loro in rapporto di reciproca dipendenza in quanto ciascuna prestazione è inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento dell'altra, con la conseguenza che la legge, subordinando il rilascio dell'immobile al pagamento dell'indennità, specularmente condiziona il pagamento dell'indennità al rilascio e instaura così tra le due obbligazioni una interdipendenza che costituisce fondamento per un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. o per un'eccezione alla stessa assimilabile.

* Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2001, n. 580, Codicè c. Castaldo, in Arch. loc. e cond. 2001, 285.



Perché sorga il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 occorre che vi sia il rilascio dell'immobile locato, il quale è il fatto causativo della perdita dell'avviamento. Se alla cessazione del rapporto locatizio non si accompagna il rilascio del locale e quindi l'attività economica ivi svolta continua ad esservi esercitata, non vi può essere perdita di avviamento e quindi pregiudizio economico da compensare, sia pure con quel particolare meccanismo automatico introdotto dalla legge n. 392 del 1978. (La Corte ha affermato il principio in un caso in cui la cessazione del rapporto di locazione conseguiva all'acquisto in proprietà da parte del conduttore dell'immobile, a seguito della prelazione).

* Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2001, n. 339, Maogima Sas c. Kuwait Petroleum Italia Spa.



In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora la data di rilascio ricada nella sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 7 D.L. n. 551 del 1988, conv. nella L. n. 61 del 1989, il conduttore è tenuto, per tutto il periodo di operatività della predetta sospensione, a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione, nella misura prevista dal comma 2 del citato art. 7, a nulla rilevando che non gli sia ancora stata corrisposta, ne offerta, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, spettantegli a norma dell'art 34, L. n. 392 del 1978, in quanto, nell'indicato periodo di sospensione, il provvedimento di rilascio non è eseguibile per cause diverse e indipendenti dalla mancata corresponsione dell'indennità per perdita di avviamento, con la conseguenza che, durante il periodo medesimo non può ritenersi gravante sul locatore l'onere di corrispondere la stessa.

* Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1995, n. 3813, Di Mauro c. Oberti.



In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione, il rilascio dell'immobile da parte del conduttore a seguito di diniego di rinnovo alla prima scadenza a norma dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non comporta a carico di questi il venir meno del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nella ricorrenza degli altri presupposti della stessa, ancorché, la disdetta intimata dal locatore debba considerarsi nulla e priva di effetti (per mancanza, nella specie, di uno specifico motivo di diniego, essendo state richiamate in essa tutte le ipotesi di utilizzazione dell'immobile elencate nel citato art. 29) giacché in tale ipotesi il rilascio non può essere ricondotto al mutuo consenso del locatore e del conduttore in ordine alla cessazione della locazione, costituendo la disdetta, ancorché, nulla, estrinsecazione di una unilaterale iniziativa dello stesso locatore, cui soltanto è imputabile la conclusione del rapporto.

* Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1997, n. 1230, Pirani c. Immobiliare Giove Sas.



In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale consegue direttamente al fatto che il rapporto sia cessato per volontà del locatore, restando irrilevante la circostanza che la concreta utilizzazione dell'immobile locato sia venuta meno con largo anticipo rispetto alla riconsegna dello stesso. (Nel caso di specie, pur essendo la risoluzione del contratto formalmente dipesa dalla disdetta del conduttore, la facoltà di recesso anticipato era tuttavia convenzionalmente attribuita, stante la volontà manifestata dal locatore in una transazione di non continuare la locazione oltre una certa scadenza).

* Pret. civ. Perugia, sez. dist. Foligno, 14 dicembre 1998, n. 59, Tabarrini ed altra c. Brunori.



La nuova attività intrapresa nell'immobile va considerata affine a quella esercitatavi dal conduttore uscente ogni qualvolta essa si avvantaggia comunque dell'avviamento prodotto da quest'ultimo, ancorché soltanto in parte; quando sfrutta, cioè, la potenzialità economica sviluppata dall'esercizio precedente intesa come attitudine a produrre con il suo funzionamento un profitto maggiore di quello che il gestore potrebbe ricavare dai singoli beni che lo compongono, tenuto conto anche della acquisita capacità di attirare clienti.

* Pret. civ. Ravenna, 18 giugno 1982, n. 259, Sabbioni c. Ricci Maccarini e altro.



L'indennità per la perdita dell'avviamento, di cui agli artt. 34 e 69 legge n. 392/1978, spetta al conduttore, in presenza degli altri requisiti richiesti, quando costui sia indotto a rilasciare l'immobile su iniziativa del locatore, anche se non sia stato emesso nei suoi confronti un provvedimento giudiziale di condanna al rilascio. (Nella specie, è stato riconosciuto il diritto al conduttore che, ricevuta dal locatore la disdetta del contratto e convenuto in giudizio per la convalida dell'intimazione di sfratto, aveva poi rilasciato l'immobile volontariamente nelle more del processo).

* Pret. civ. Milano, 9 maggio 1985, Communication Service Srl c. Betti.



Tenuto conto della ratio delle disposizioni degli artt. 34 e 69 L. n. 392/1978 che prevedono il diritto del conduttore di immobile non abitativo alla corresponsione di una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del rapporto di locazione, il predetto diritto va riconosciuto soltanto a chi è contemporaneamente titolare del rapporto di locazione - conduzione da cui il diritto stesso trae origine e dell'attività esecutiva esercitata nell'immobile oggetto della locazione. Pertanto, qualora l'attività di impresa nell'immobile locato sia esercitata da un soggetto diverso dal conduttore (nella specie, da una società di capitali costituita dal conduttore stesso, non succedutagli però nella conduzione dell'immobile), il diritto all'indennità di avviamento non spetta ne al primo di tali soggetti, perché, privo della qualità di conduttore nel rapporto di locazione cessato, ne al secondo, perché, non esercente nell'immobile l'attività eventualmente tutelata attraverso l'indennità in questione.

* Pret. civ. Milano, 11 novembre 1987, n. 3371, Pastori c. Vima Spa.



s) Procedimento cautelare



Poiché la legge 392/1978 consente al giudice di emettere provvedimenti urgenti in corso di causa ma non appresta alcun strumento diretto a consentire l'esecuzione di un'ordinanza di rilascio, può adottarsi il rimedio rituale previsto nell'art. 700 c.p.c. ai fini della determinazione dell'indennità dovuta al conduttore e quindi dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.

* Pret. civ. Roma, ord. 29 dicembre 1980, Pollini c. Pagnotta.



t) Recesso anticipato



Nel caso in cui il locatore abbia, ai sensi dell'art. 69 della legge sull'equo canone (ovvero ai sensi dell'art. 34 per il regime non transitorio), comunicato al conduttore la propria intenzione di non procedere al rinnovo della locazione alla scadenza, il rilascio anticipato da parte del conduttore non può essere considerato come un recesso anticipato dal contratto con conseguente perdita del diritto alla indennità per l'avviamento commerciale, poiché quest'ultima compete al conduttore per il solo fatto che il locatore abbia assunto l'iniziativa di non proseguire la locazione, stante l'esigenza del conduttore di reperire comunque una sistemazione alternativa, collegata a situazioni che non necessariamente coincidano con il termine finale del rapporto locativo.

* Cass. civ., sez. III, 6 marzo 1998, n. 2485, Di Benedetto ed altro c. Romeo.



u) Rinuncia



La rinunzia del conduttore all'indennità di avviamento commerciale non è nulla ai sensi dell'art. 79 della L. 27 luglio 1978 n. 392 quando il vantaggio che il locatore ne ricava è compensato dal danno che subisce per effetto della contestuale pattuizione di una proroga della locazione in favore del conduttore alla quale quest'ultimo non avrebbe diritto.

* Cass. civ., sez. III, 19 marzo 1991, n. 2945, Riglione c. Consoli.



La rinuncia da parte del conduttore all'indennità di avviamento contenuta in una transazione è valida, non rientrando nella previsione di cui all'art. 79 della legge n. 392/1978, nè ad alcunché, rileva che essa non sia stata raggiunta avanti al giudice.

* Corte App. civ. Brescia, 8 gennaio 1986, Vailati c. Dasti.



v) Risarcimento del danno



Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo.

* Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2000, n. 1177, Pascucci c. Zanobbi ed altri, in Arch. loc. e cond. 2001, 70.



w) Sublocazione



Nell'ipotesi di sublocazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione, alla cessazione della locazione e, quindi, della sublocazione, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978, a differenza della prelazione regolata dall'art. 38 della legge medesima, che spetta solo al subconduttore, compete nei confronti del locatore al conduttore e non al subconduttore.

* Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1994, n. 692, Ranieri c. Immobiliare Otto Srl.



Nell'ipotesi di sublocazione di immobile urbano ad uso non abitativo, alla cessazione della locazione e, quindi, della sublocazione, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli artt. 34 e 69 legge 27 luglio 1978 n. 392, compete al conduttore sublocatore nei confronti del locatore ed al subconduttore nei confronti del sublocatore.

* Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9677, Vata ed altri c. Vivese.



Nell'ipotesi di sublocazione di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, alla cessazione della locazione e quindi della sublocazione l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli artt. 34 e 69 della legge sull'equo canone, compete al conduttore-sublocatore nei confronti del locatore e al subconduttore nei confronti del sublocatore medesimo.

* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6935, Tiberino Srl c. Tomal Srl.



Nell'ipotesi di cessazione del rapporto locatizio concernente immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, con riguardo alle finalità perseguite con la previsione dell'indennità di avviamento, che sono quella di ristorare il conduttore del subito pregiudizio (anche se stabilito presuntivamente dal legislatore secondo l'id quod plerumque accidit) e quella di porre un deterrente per evitare la cessazione dei rapporti locatizi concernenti le imprese, l'indennità medesima compete esclusivamente a colui che gode l'immobile nel momento in cui cessa la locazione. Conseguentemente il conduttore che abbia sublocato l'immobile ad un terzo, il quale vi svolga una delle attività indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, non può pretendere dal proprio locatore, a titolo personale e diretto, l'indennità prevista dall'art. 34 della richiamata legge, che spetta esclusivamente al subconduttore.

* Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1986, n. 2617, Salvatore c. Soc. Singer.



Qualora il subconduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione richieda l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - alternativamente o cumulativamente - sia al locatore che al sublocatore, si determina non una situazione di causa inscindibile con pluralità di parti in veste di litisconsorti necessari, bensì di litisconsorzio passivo facoltativo. Conseguentemente, qualora la domanda venga accolta nei confronti di uno solo dei convenuti - restando l'altro assolto - si verifica una implicita separazione delle cause originariamente connesse e, ove sia impugnata una sola delle statuizioni, il giudice dell'appello non è tenuto a disporre la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti della parte destinataria della decisione non impugnata.

* Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1987, n. 26, Soc. Erko c. Soc. Rimafer.



x) Tentativo obbligatorio di conciliazione



In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la domanda di determinazione dell'indennità di avviamento non deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui agli artt. 43 e 44 della L. n. 392/1978, richiesto soltanto per le cause relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone.

* Cass. civ., sez. III, 20 agosto 1990, n. 8488, De Luca c. Arseni.



y) Vendita dell'immobile



La vendita di un immobile -una volta esauritasi la locazione e pur continuando il conduttore ad occupare la res -non comporta la sostituzione del compratore al venditore nell'obbligo derivante dal contratto di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ormai definitivamente maturata in favore del conduttore.

* Pret. civ. Pietrasanta, 31 ottobre 1989, Pio Istituto c. Snc La Costa Marmi.



Il valore di avviamento - inteso nella sua preminente significazione di clientela - può essere oggetto di autonomi (rispetto alla cessione di azienda) accordi e contrattazioni nei diretti rapporti tra successivi conduttori dello stesso immobile commerciale.

* Trib. civ. Bologna, 29 marzo 1986, Srl Caniglia di Grali c. Srl Parisotto

Zucchero in bustina

Novità della settimana: solo bustine di zucchero al bar da luglio 2004

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 51



"Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana"



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30





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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;



Vista la direttiva n. 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;



Visto li decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;



Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;



Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;



E m a n a

il seguente decreto legislativo:



Art. 1.

Campo di applicazione



1. Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.



2. Il presente decreto non si applica allo zucchero impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in pani.



Art. 2.

Denominazioni di vendita e altre indicazioni



1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.



2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali a condizione che siano tali da non indurre in errore il consumatore sulla natura e sulla identità del prodotto, quale la specificazione «semolato» per i prodotti di cui all'allegato I, punti 2 e 3;

b) il termine «bianco» può essere utilizzato per:

1) lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le venticinque unità ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);

2) lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui colorazione della soluzione non superi le venticinque unità ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);

c) l'etichettatura deve indicare il contenuto di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;

d) l'etichettatura deve recare il termine «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;

e) sui prodotti preconfezionati di peso inferiore a 20 grammi, non occorre indicare la quantità netta;

f) lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati. Sulle bustine, salvo quanto previsto alla lettera e), può essere riportata la sola denominazione di vendita;

g) i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, se contengono fruttosio in quantità superiore al 5 per cento in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come «sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio», e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o «sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio» a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio.



3. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi. La denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I può essere anche utilizzata per designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo allegato.



Art. 3.

Abrogazioni



1. E' abrogata la legge 31 marzo 1980, n. 139.



Art. 4.

Sanzioni



1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.



Art. 5.

Norme transitorie



1. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.



2. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati sino ad esaurimento.



Art. 6.

Entrata in vigore



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.







ALLEGATO I

(articolo 1, comma 1)



Denominazione di vendita e definizione dei prodotti



1. Zucchero di fabbrica

il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) polarizzazione non meno di 99,5° Z

b) tenore dì- zucchero invertito non più dello 0,1 % in peso

c) perdita all'essiccazione non più dello 0,1 % in peso.



2. Zucchero o zucchero bianco

il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) polarizzazione non meno del 99,7° Z

b) tenore di zucchero invertito non più dello 0,04 % in peso

c) perdita all'essiccazione non più dello 0,06 % in peso.

d) tipo di colore non più di 9 punti determinati conformemente all'allegato II, lettera a).



3. Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato

li prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c) e il cui numero totale di punti, determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato Il non supera 8 nè:

- 4, per il tipo di colore

- 6, per il contenuto di ceneri

- 3, per la colorazione della soluzione.



4. Zucchero liquido

la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) sostanza secca non meno del 62 % in peso

b) tenore di zucchero invertito (quoziente dei fruttosio per il destrosio: 1± 0,2) non più del 3 % in peso sulla sostanza secca

c) ceneri conduttimetriche non più dello 0,1 % in peso sulla sostanza secca, determinate conformemente all'allegato II, lettera b)

d) colorazione della soluzione non più di 45 unità ICUMSA



5. Zucchero liquido invertito

la soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle caratteristiche seguenti:

a) sostanza secca non meno del 62 % in peso

b) tenore di zucchero invertito (quoziente di fruttosio per il destrosio: 1± 0,1)

non meno del 3 % ma non più dei 50 % in peso sulla sostanza secca

c) ceneri conduttimetriche non più dello 0,4 % in peso sulla sostanza secca, determinato conformemente all'allegato II, lettera b).



6. Sciroppo di zucchero invertito

La soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale il tenore di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1+/-0,1) deve essere superiore al 50 % in peso in rapporto alla sostanza secca e che soddisfa inoltre i requisiti di cui al punto 5, lettere a) e c).



7. Sciroppo di glucosio

la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido/fecola e/o da inulina e che risponde alle caratteristiche seguenti:

a) sostanza secca non meno del 70 % in peso

b) equivalente destrosio non meno del 20 % in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio

c) ceneri solfatate non più dell'1 % in peso sulla sostanza secca.



8. Sciroppo di glucosio disidratato

lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con un tenore minimo di sostanza secca del 93 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 7, lettere b) e c).



9. Destrosio o destrosio monoidrato

Il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) non meno dei 99,5 % in peso sulla sostanza secca

b) sostanza secca non meno del 90 % in peso

c) ceneri solfatate non più dello 0,25 % in peso sulla sostanza secca.



10. Destrosio o destrosio anidro

D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione, con un tenore minimo di sostanza secca del 98 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 9, lettere a) e c).



11. Fruttosio

D-fruttosio depurato e cristallizzato rispondente alle caratteristiche seguenti:

tenore di fruttosio min. 98 %

tenore di glucosio max. 0,5

perdita all'essiccazione non più dello 0,5 % in peso

ceneri conduttrimetriche non più dello 0,1 % in peso determinato conformemente all'allegato II, lettera b).







ALLEGATO II

(articolo 3, comma 3, lettera a), e allegato I)



Metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri conduttimetriche e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) ramato.



Un "punto" corrisponde:

a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Braunschweig, di cui al capitolo A, punto 2, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1 ° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento;

b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri, allo 0,0018 % determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A, punto 1, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69;

c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione, a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA di cui al capitolo A, punto 3, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69.




La Legge 488 per i pubblici esercizi

Rispondiamo ai numerosi lettori che ci scrivono per avere informazioni circa gli sgravi fiscali previsti dalla legge 488.



Con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 luglio 2003, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52, comma 77, della legge n. 448/2001, sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive della legge n. 488/1992 al fine di estendere le agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992 alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico, nel seguito denominati per brevita' «pubblici esercizi».



Con il medesimo decreto del 24 luglio 2003 sono state rimosse alcune limitazioni all'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, precedentemente vigenti, nei riguardi dei cosiddetti «esercizi di vicinato», nei confronti dei quali inoltre e' ora consentita l'agevolabilita' dei programmi di ammodernamento, tipologia ammissibile anche per i pubblici esercizi; e' stata inoltre eliminata la prevista seconda maggiorazione degli indicatori per i programmi comportanti l'accorpamento di piu' esercizi commerciali.



Le suddette modifiche e integrazioni hanno efficacia a partire dai bandi il cui termine finale di presentazione delle domande sia successivo al 7 ottobre 2003 (giorno precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 luglio 2003 di modifica del testo unico delle direttive).



Premesso quanto sopra, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni del «settore commercio», le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 per tale settore di cui alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001, sono modificate come di seguito specificato.



1. Soggetti beneficiari.

1.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono ammissibili alle agevolazioni quelli ove sono svolte le seguenti attivita':

a) somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) somministrazione di bevande, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).



Tali attivita' possono essere svolte anche: congiuntamente all'attivita' di trattenimento e svago in discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; all'interno di esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza urbana ovvero in disarmo.

Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

al domicilio del consumatore; negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, le cui prestazioni sono rese esclusivamente agli alloggiati; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli non aperti al pubblico;

negli esercizi nei quali la somministrazione stessa e' esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese; in scuole, ospedali, comunita' religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



1.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, non e' piu' richiesto che gli stessi siano inseriti in centri commerciali ovvero aderenti a forme associative di via o di strada ovvero aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale.



2. Programmi di investimento ammissibili.

2.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi di cui al precedente punto 1.1, possono essere agevolati esclusivamente i programmi di investimento:

a) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;

c) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e/o province.

Per quanto concerne la precedente lettera a), si precisa che, ai fini dell'ammissibilita' del programma di investimenti, la somministrazione si intende integrata con la vendita di beni e/o servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno del pubblico esercizio, di un'area esclusivamente dedicata a tale vendita con una superficie almeno pari al 10% di quella di somministrazione indicata nell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'. Qualora il programma di investimenti riguardi un pubblico esercizio nel quale sia gia' svolta un'attivita' di vendita di beni e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini dell'ammissibilita', un incremento della superficie esistente dedicata a tale vendita in misura almeno pari al 50% della stessa, fermo restando che la superficie di vendita alla conclusione del programma deve risultare almeno pari al 10% di quella di somministrazione. La superficie di vendita cui si fa riferimento, rilevabile dalla planimetria di cui al successivo punto 3.1, lettera b) e dai dati forniti nella parte descrittiva del business plan, e' quella in pianta occupata dalle attrezzature di vendita (banconi, scaffalature, camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc.) e quella a disposizione del personale addetto alla vendita stessa. Non viene computata a tal fine la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresi' computata la superficie dedicata alla vendita di generi di monopolio, di beni derivanti dall'ordinaria attivita' di trasformazione svolta all'interno dell'esercizio, di bevande alcoliche (ad eccezione del vino) e non alcoliche, di prodotti di gastronomia e di dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a concorsi, pronostici e scommesse, nonche' le superfici destinate a giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)» e successive modifiche e integrazioni, ovvero alle attivita' connesse alla consegna al domicilio del cliente. Per quanto concerne la precedente lettera b), si precisa che per catena commerciale si intende un numero minimo di 5 pubblici esercizi, anche se appartenenti ad imprese diverse purche' legate da contratto di franchising, aventi medesimo marchio e/o insegna, ed anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio oggetto del programma possono essere localizzati anche in aree non ammissibili).



Per franchising si intende la concessione di licenze di diritti di proprieta' immateriale relativi a marchi o segni distintivi e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. Oltre la licenza su diritti di proprieta' immateriale, il franchisor (affiliante) fornisce inoltre al franchisee (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto, un'assistenza tecnica o commerciale. La licenza e l'assistenza tecnica formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising. Tale definizione si intende automaticamente sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma nazionale. Per quanto concerne la precedente lettera c), si precisa che i marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica devono essere stati gia' ottenuti alla data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni (ancorche' la relativa documentazione di cui al successivo punto 3.1, lettera d), sia presentata successivamente, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande) e devono riferirsi all'esercizio oggetto del programma di investimenti proposto per le agevolazioni e devono essere stati rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse riconosciute.



2.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi, le tipologie dei programmi ammissibili sono: nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento.



A tale riguardo, per quanto concerne i pubblici esercizi, fatte salve le definizioni di ristrutturazione e trasferimento di cui al punto 3.2 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si precisa che si considerano ampliamenti tutti i programmi che prevedano un incremento dell'occupazione. Qualora non vi sia tale incremento, il programma: si considera ristrutturazione anche quando sia volto alla modifica del tipo di somministrazione e/o alla integrazione dell'attivita' di somministrazione con quella di vendita di beni e/o servizi; si considera ammodernamento qualora sia volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita' gestionale e di servizio, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attivita' di conservazione, produzione e distribuzione/somministrazione degli alimenti. Per quanto concerne gli esercizi di vicinato, fatte salve le definizioni di ampliamento, ristrutturazione e trasferimento di cui al punto 3.2 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si considera ammodernamento il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita' gestionale e di servizio.



3. Documentazione da presentare a corredo del modulo di domanda.

3.1. Relativamente alle attivita' ammissibili di somministrazione di alimenti e bevande, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'impresa istante deve produrre alla banca concessionaria, con le medesime modalita' indicate per la documentazione ordinariamente prevista per l'accesso ai benefici della legge n. 488/1992 settore «commercio» e ad integrazione di quest'ultima, la seguente documentazione:

a) copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ex legge n. 287/1991, art. 3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti;

b) planimetria dell'esercizio, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che evidenzi le superfici destinate e/o da destinare alla somministrazione e quelle destinate o da destinare alla vendita di beni e/o servizi e comprendente il lay-out delle relative attrezzature (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera a);

c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa istante che attesti l'appartenenza alla catena commerciale come sopra definita, fornendo le necessarie specifiche per l'individuazione della stessa:

numero e ubicazione dei pubblici esercizi, imprese titolari, contratti, ecc. (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera b);

d) copia del certificato/attestato di qualita' del servizio o di tipicita' dell'offerta gastronomica (limitatamente ai programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera c).

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione della parte descrittiva del business plan di cui al punto 3.8 e all'allegato n. 6 della predetta circolare n. 900047/2001, qualora le agevolazioni siano richieste per i programmi di investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettera a), l'impresa istante deve compiutamente descrivere le modalita' di realizzazione dell'integrazione dell'attivita' di somministrazione con l'attivita' di vendita, specificando altresi' i beni/servizi oggetto dell'attivita' di vendita, nonche' le superfici destinate alla somministrazione ed alla vendita di beni e/o servizi (precedente e successiva al programma), cosi' come rappresentata nella planimetria di cui alla precedente lettera b).

Allo stesso modo, per i programmi di investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettere b) e c), la parte descrittiva del business plan deve esplicitamente illustrare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti.



3.2. Per quanto concerne la compilazione della scheda tecnica, di cui all'allegato n. 13 della predetta circolare n. 900047/2001, si forniscono le seguenti indicazioni e precisazioni:

a) con riferimento ai soli pubblici esercizi, al punto B8 l'impresa deve indicare nella colonna A «Superficie di vendita dell'unita' locale (mq)» la superficie dell'unita' locale (dedicata alla somministrazione ed all'eventuale vendita di beni e/o servizi) e nella colonna B «Valore delle vendite» il valore dei ricavi derivanti dall'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e dall'eventuale vendita di beni e/o servizi;

b) il punto 3.2 della sezione C non deve essere compilato.



4. Formazione delle graduatorie.

4.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, le indicazioni da parte delle regioni in merito alle attivita' da inserire nell'eventuale graduatoria speciale, nonche' ai punteggi da attribuire alle stesse ai fini dell'indicatore regionale, sono riferite, senza ulteriori frazionamenti o condizioni particolari, all'intera categoria dei pubblici esercizi.



Non resta, pertanto, che attendere l'apertura periodica del bando da parte del Ministero e proporre la propria domanda....




Il bar del circolo non è soggetto all’IVA

La sentenza della Cassazione, Sezione Tributaria, del 22 maggio 2003



Secondo la Corte di Cassazione: "L'elencazione delle attività ritenute ex lege attività di impresa ai fini del pagamento dell'IVA, di cui all'art. 4 DPR n. 633/1972, è tassativa.



Ne consegue che, essendo esclusa l'interpretazione estensiva e analogica, non può ritenersi attività di impresa la gestione di un bar sito all'interno di un circolo ricreativo e destinato ai soli soci, in quanto l'art. 4 citato annovera tra le attivtià di impresa soltanto gli spacci aziendali e le mense".



Così la C. di Cassazione - sentenza del 22 maggio 2003 n. 280



pubblicata in Diritto & Giustizia del 21 febbraio 2004

Come tutelare un’idea originale

Il deposito delle opere dell’ingegno presso la SIAE, come fare per..



Quando si considera inedita l'opera? Se l'opera è già circolata ma non è stata commercializzata, si può fruire del servizio deposito opere inedite?



L'opera viene considerata inedita finché non esce dalla sfera di controllo dell'autore.



Devono senz'altro considerarsi pubblicati:



un'opera letteraria pubblicata a stampa;



un sito web già immesso in rete;



uno studio presentato in pubblico in occasione di un congresso;



un dipinto pubblicato su biglietti augurali;



lo schema di una manifestazione già realizzata;



qualsiasi opera abbia partecipato a concorsi, selezioni, letture pubbliche, ecc.



mentre può essere efficace il deposito cautelativo di



tesi di laurea non ancora discusse (anche se note al relatore);



poesie lette nell'ambito della stretta cerchia familiare;



musiche composte nell'ambito ristretto di un corso di strumento;



soluzioni grafiche o opere delle arti visive che abbiano richiesto l'intervento di un collaboratore diverso dall'ideatore.



Si può depositare come inedita l'opera di un autore deceduto che non era associato alla SIAE?



Sì, è possibile, purché si produca idonea documentazione. In questi casi si consiglia di telefonare preventivamente alla Sezione OLAF- Ufficio Deposito Opere Inedite.



Di quali forme di deposito può avvalersi l'autore di un software?



Se il software è inedito, può essere oggetto di un deposito cautelativo presso la Sezione OLAF (attraverso il deposito di opere inedite), onde precostituirne la prova dell'esistenza con data certa; se invece il software è già stato pubblicato (cioè utilizzato o ceduto a terzi) può essere registrato nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In entrambi i casi non è necessario essere associati alla SIAE.



Si può depositare come opera inedita il solo titolo?



No. Il titolo è considerato parte integrante dell'opera, dalla quale però non può prescindere.



Si può depositare uno pseudonimo?



No, il riconoscimento dello pseudonimo può essere chiesto alla SIAE, ma solo nell'ambito di un rapporto associativo con la Società.



Qual è il numero massimo di pagine, di floppy disk, di foto depositabili alla stessa data come opere inedite?



Non è previsto alcun limite quantitativo. E' invece indispensabile che le opere depositate contestualmente siano omogenee tra loro: stesso o stessi autori, stesso genere (ad esempio, una raccolta di poesie, oppure un soggetto e una sceneggiatura con lo stesso titolo).







Si può depositare un'opera musicale inedita a nome del gruppo che la esegue?



No, è essenziale la corretta indicazione degli autori, e cioè delle persone fisiche che hanno dato il proprio contributo creativo alla realizzazione di quell'opera. Gli artisti interpreti non rilevano ai fini del deposito. I brani musicali possono essere registrati o incisi e può esserne depositato lo spartito.







Si può depositare un'opera inedita il cui autore sia minorenne?



Se l'autore ha già compiuto 16 anni, può farlo personalmente; se è più giovane, alla sua firma si accompagna quella della persona che esercita su di lui la potestà dei genitori (padre, madre, tutore).







Il deposito di opera inedita è quinquennale. In questo periodo, si possono apportare integrazioni e modifiche all'opera in possesso della SIAE?



Le opere consegnate alla SIAE come inedite vengono chiuse in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di decorrenza del deposito. Il plico può essere aperto solo su decisione di un giudice (quando c'è una controversia sulla titolarità dei diritti sull'opera) oppure su richiesta del depositante (o dei suoi rappresentanti, se questi decide di rinunciare al deposito per riprendere possesso dell'opera. Si deve però tener presente che, una volta aperto il plico sigillato, si perde il valore probatorio del deposito SIAE. Pertanto, se durante i cinque anni sono apportate modifiche o integrazioni tali da trasformare l'opera originale, l'autore valuterà l'opportunità di procedere ad un nuovo deposito avente ad oggetto la versione più recente dell'opera.







L'opera depositata come inedita viene custodita per cinque anni in un plico sigillato. Chi la sigilla?



L'opera che viene inviata per posta sarà esaminata dall'ufficio come quella presentata direttamente allo sportello della Sezione OLAF. A sigillarla provvede l'ufficio a conclusione della breve istruttoria.







Da quando decorrono i cinque anni del deposito di opera inedita?



Dal giorno in cui l'opera è pervenuta alla Direzione Generale di Roma della SIAE (Sezione OLAF), o perché presentata direttamente o perché inviata per posta.







Alla scadenza del deposito, il depositante deve attendere una comunicazione da parte della SIAE ai fini del rinnovo?



No, al momento della costituzione del deposito il depositante entra in possesso di un attestato dal quale risultano le date di decorrenza e di scadenza dello stesso. Il rinnovo deve essere chiesto entro 30 giorni dalla scadenza, con le medesime modalità del deposito, salvo l'invio dell'opera (che è già in possesso della SIAE).



Dopo la scadenza del deposito, l'opera, se non ne è richiesta la restituzione, viene distrutta.







Si può costituire un deposito di opera inedita presso un ufficio periferico della SIAE?



No, il deposito è valido e decorre solo dal momento della regolare consegna dell'opera presso il competente ufficio della Direzione Generale della SIAE - Sezione OLAF - a Roma.
















DJ e pirati del disco

La pirateria musicale

La pirateria musicale perpetrata ai fini dell'intrattenimento danzante rientra a pieno titolo nell'alveo delle violazioni al diritto d'autore.



Nei periodi estivi si moltiplicano le attività musicali di locali all'aperto e/o disco-pub nei quali molti "Dj" trovano un'occupazione stagionale, con la conseguente intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine, mirati ad arginare eventuali fenomenologie illecite.



Occorre premettere che l'attività di disck jokey eseguita in esercizi aperti al pubblico è soggetta alle norme che tutelano il diritto d'autore atteso che ciò avviene, normalmente, per scopi di lucro ed è rivolta ad una platea di fruitori, costituita dai frequentatori del locale.



La finalità di lucro è attestata dal corrispettivo che il "Dj" riceve dal gestore dell'esercizio commerciale in cui presta la sua opera, mentre la diffusione al pubblico è insita nella tipologia della prestazione del servizio costituito dalla materiale esecuzione di vari brani musicali, tutti fissati su supporti fonografici.



I supporti audio impiegati in tale attività sono per lo più costituiti da:

- cd-rom contenenti "compilation" musicali, create dal "Dj" duplicando singole canzoni e/o parti di esse; i brani sono attinti supporti audio acquistati regolarmente, file informatici musicali reperiti sul "web" nonché da materiale "pirata";

- dischi in vinile;

- cd-rom recanti brani musicali, già miscelati e messi in vendita nei negozi specializzati.



In tale contesto, le operazioni di controllo "antipirateria" eseguite durante l'attività d'intrattenimento musicale sono finalizzate all'accertamento dell'apposizione del prescritto contrassegno S.I.A.E. sui supporti utilizzati.



La presenza della "bollinatura" attesta, infatti, l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di tutela del diritto d'autore e non può che comportare l'esito regolare dell'ispezione.



Di contro l'impiego da parte del "Dj" di materiale fonografico sprovvisto del previsto contrassegno, integra la violazione all'art.171-ter[1] 1 comma della l.d.a. (legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni ed integrazioni), che sanziona penalmente la diffusione in pubblico di opere musicali senza il consenso dell'avente diritto.



Occorre altresì evidenziare che in tale ambito non appare, a mio giudizio, esimente:

- la contestuale esibizione del supporto regolarmente "bollinato", da dove è stata ricavata l'opera musicale duplicata;

- la detenzione in luogo diverso da quello in cui si sta svolgendo l'attività di intrattenimento, dell'originale "bollinato" di cui sopra;

- l'asserita fornitura del materiale "pirata" controllato, da parte di terze persone che hanno provveduto alla sua duplicazione abusiva.



Ciò in quanto il "Dj" avrebbe, in ogni caso, utilizzato "una copia privata" delle opere musicali legittimamente detenute, non a scopo prettamente personale, ma con finalità di lucro e/o di commercio, contravvenendo così la recente novella introdotta con l'art.71-sexies[2] dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68.



Proseguendo non risulta, parimenti, assentibile considerare il "mixing" dei brani musicali effettuato, una rivisitazione personale contraddistinta non da una "duplicazione" bensì da una "parziale riproduzione", tanto da snaturare le opere originarie e svincolarle, così, dalla tutela del suo autore[3].



A conferma, al fine di non incorrere in problematiche interpretative inerenti all'attività di "riproduzione" in luogo della "duplicazione", il legislatore ha da tempo stabilito che in tale contesto il "discrimen" d'irregolarità è costituito, inequivocabilmente, dalla mancata apposizione del contrassegno S.I.A.E. sui supporti audio-video utilizzati.



In conclusione, per non incorrere in violazioni di legge il "Dj" deve utilizzare per la sua attività di intrattenimento:

- supporti fonografici contenenti opere musicali di vari autori, provvisti di contrassegno S.I.A.E.;

- cd-rom contenenti proprie "compilation" musicali, "bollinati" dalla S.I.A.E. previa specifica richiesta.



Una recente operazione di polizia partita dalla provincia di Napoli, ha confermato la diffusione della "pirateria radiofonica", con i profili sanzionatori testè illustrati e confortati anche da una sentenza del locale Tribunale [4].



L'attività di controllo in parola ha evidenziato, tra l'altro, il diffuso coinvolgimento dei produttori e dei commercianti di dischi in vinile tipo "Long Playing".



Quest'ultima tipologia di supporto, benché non sia più commercializzato su ampia scala, riveste ancora particolare interesse per gli operatori specializzati e i cultori del settore musicale nonché, come accertato, viene talvolta utilizzato con metodologie fraudolente.



In sintesi le indagini sono partite dall'individuazione di un "Dj resident" che per le sue serate in un disco-pub, utilizzava "compilation" fissate su cd-rom "masterizzati" in casa con un personal computer nonché dischi in vinile, il tutto privo di contrassegno S.I.A.E.






Siae e opere dell’ingegno

Rispondiamo alle molte domande che ci sono pervenute dai lettori sulle attività della SIAE.





Cos'è il diritto d'autore?



La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".



Quali sono i diritti morali?



I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.



I principali diritti morali sono:



il diritto alla paternità dell'opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera);



il diritto all'integrità dell'opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la reputazione dell'autore);



il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l'opera).



Quali sono i diritti di utilizzazione economica?



I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:



diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo;



diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l' opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;



diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell'opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);



diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l'opera;



diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all'opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..



Tutti questi diritti permettono all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.



Quando nasce il diritto d'autore? Ci sono delle formalità da seguire?



Non c'è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d' autore sull' opera. Il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera.



Chi è il titolare dei diritti?



Il titolare dei diritti d'autore è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).



I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.





Quanto dura la tutela economica dell'opera?



I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.



E' libera l'utilizzazione di un'opera caduta in pubblico dominio?



L'opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d'autore. Ciò purché si tratti dell'opera originale e non di una sua elaborazione protetta.





In che consiste l'attività della SIAE nell'ambito del diritto d'autore?



La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d'autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all'estero, attraverso le Società d'autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.



E' obbligatorio aderire alla SIAE?



Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L'adesione alla SIAE è libera e volontaria. L'autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l'intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.



In Italia, l'attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L' autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.





L'autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della sua intermediazione?



Dal momento in cui l'autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L'autore non può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell'interesse diretto dell'autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.





Cosa sono i "diritti connessi" al diritto d' autore ?

I "diritti connessi" al diritto d' autore sono quei diritti che la legge riconosce non all' autore di un 'opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive



Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d' autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie "opere dell' ingegno": è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d' autore ecc.




DJ e pirati del disco

La pirateria musicale



La pirateria musicale perpetrata ai fini dell'intrattenimento danzante rientra a pieno titolo nell'alveo delle violazioni al diritto d'autore.



Nei periodi estivi si moltiplicano le attività musicali di locali all'aperto e/o disco-pub nei quali molti "Dj" trovano un'occupazione stagionale, con la conseguente intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine, mirati ad arginare eventuali fenomenologie illecite.



Occorre premettere che l'attività di disck jokey eseguita in esercizi aperti al pubblico è soggetta alle norme che tutelano il diritto d'autore atteso che ciò avviene, normalmente, per scopi di lucro ed è rivolta ad una platea di fruitori, costituita dai frequentatori del locale.



La finalità di lucro è attestata dal corrispettivo che il "Dj" riceve dal gestore dell'esercizio commerciale in cui presta la sua opera, mentre la diffusione al pubblico è insita nella tipologia della prestazione del servizio costituito dalla materiale esecuzione di vari brani musicali, tutti fissati su supporti fonografici.



I supporti audio impiegati in tale attività sono per lo più costituiti da:

- cd-rom contenenti "compilation" musicali, create dal "Dj" duplicando singole canzoni e/o parti di esse; i brani sono attinti supporti audio acquistati regolarmente, file informatici musicali reperiti sul "web" nonché da materiale "pirata";

- dischi in vinile;

- cd-rom recanti brani musicali, già miscelati e messi in vendita nei negozi specializzati.



In tale contesto, le operazioni di controllo "antipirateria" eseguite durante l'attività d'intrattenimento musicale sono finalizzate all'accertamento dell'apposizione del prescritto contrassegno S.I.A.E. sui supporti utilizzati.



La presenza della "bollinatura" attesta, infatti, l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di tutela del diritto d'autore e non può che comportare l'esito regolare dell'ispezione.



Di contro l'impiego da parte del "Dj" di materiale fonografico sprovvisto del previsto contrassegno, integra la violazione all'art.171-ter[1] 1 comma della l.d.a. (legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni ed integrazioni), che sanziona penalmente la diffusione in pubblico di opere musicali senza il consenso dell'avente diritto.



Occorre altresì evidenziare che in tale ambito non appare, a mio giudizio, esimente:

- la contestuale esibizione del supporto regolarmente "bollinato", da dove è stata ricavata l'opera musicale duplicata;

- la detenzione in luogo diverso da quello in cui si sta svolgendo l'attività di intrattenimento, dell'originale "bollinato" di cui sopra;

- l'asserita fornitura del materiale "pirata" controllato, da parte di terze persone che hanno provveduto alla sua duplicazione abusiva.



Ciò in quanto il "Dj" avrebbe, in ogni caso, utilizzato "una copia privata" delle opere musicali legittimamente detenute, non a scopo prettamente personale, ma con finalità di lucro e/o di commercio, contravvenendo così la recente novella introdotta con l'art.71-sexies[2] dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68.



Proseguendo non risulta, parimenti, assentibile considerare il "mixing" dei brani musicali effettuato, una rivisitazione personale contraddistinta non da una "duplicazione" bensì da una "parziale riproduzione", tanto da snaturare le opere originarie e svincolarle, così, dalla tutela del suo autore[3].



A conferma, al fine di non incorrere in problematiche interpretative inerenti all'attività di "riproduzione" in luogo della "duplicazione", il legislatore ha da tempo stabilito che in tale contesto il "discrimen" d'irregolarità è costituito, inequivocabilmente, dalla mancata apposizione del contrassegno S.I.A.E. sui supporti audio-video utilizzati.



In conclusione, per non incorrere in violazioni di legge il "Dj" deve utilizzare per la sua attività di intrattenimento:

- supporti fonografici contenenti opere musicali di vari autori, provvisti di contrassegno S.I.A.E.;

- cd-rom contenenti proprie "compilation" musicali, "bollinati" dalla S.I.A.E. previa specifica richiesta.



Una recente operazione di polizia partita dalla provincia di Napoli, ha confermato la diffusione della "pirateria radiofonica", con i profili sanzionatori testè illustrati e confortati anche da una sentenza del locale Tribunale [4].



L'attività di controllo in parola ha evidenziato, tra l'altro, il diffuso coinvolgimento dei produttori e dei commercianti di dischi in vinile tipo "Long Playing".



Quest'ultima tipologia di supporto, benché non sia più commercializzato su ampia scala, riveste ancora particolare interesse per gli operatori specializzati e i cultori del settore musicale nonché, come accertato, viene talvolta utilizzato con metodologie fraudolente.



In sintesi le indagini sono partite dall'individuazione di un "Dj resident" che per le sue serate in un disco-pub, utilizzava "compilation" fissate su cd-rom "masterizzati" in casa con un personal computer nonché dischi in vinile, il tutto privo di contrassegno S.I.A.E.






Igiene nei pubblici esercizi

T.A.R. Lazio, sez. II, 26 giugno 2002, n. 5904



LS 8 giugno 1990 n. 142 art. 38 l.

LS 18 agosto 2000 n. 267 art. 54 d.lg.





Il sindaco è titolare: sia di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del Governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l'altro, in materia di "sanità ed igiene", "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (art. 38, comma 2, l. 8 giugno 1990 n. 142, vigente alla data di riferimento: v. ora l'art. 54, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), sia di poteri speciali in materia di inquinamento acustico; come, ad esempio, il potere, attribuito dal comma 2 bis dello stesso art. 38 l. n. 142 del 1990 (e ora dal comma 3 del cit. d.lg. n. 267 del 2000), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza".



Soc. Autostrade c. Com. Piedimonte S. Germano e altro



Comuni Italia 2002, 1188 (s.m.)


Sicurezza del lavoro in pizzeria

I nostri consigli



Il problema degli incidenti sul lavoro non è una novità. Se si ascoltano infatti le notizie divulgate da stampa e tv, ci si accorge che ogni giorno diversi lavoratori sono vittime di incidenti sul lavoro, mettendo spesso la propria vita in pericolo.



Da un'indagine è risultato infatti che l'Italia è uno dei paesi a più alto indice di mortalità e di lesioni per incidenti sul lavoro, comportando una grave perdita per la collettività e per l'azienda.

Ogni imprenditore ed ogni lavoratore, sia pure di un piccolo laboratorio di pizzeria, devono stare particolarmente attenti ad alcune regole per evitare che anche i più piccoli ma spiacevoli incidenti accadano.



Le macchine da lavoro: un pericolo costante.

Nel laboratorio della pizzeria le macchine con le quali si lavora quotidianamente possono nascondere delle insidie e diventare estremamente pericolose per la salute e l'integrità della persona.

La pericolosità di un oggetto può dipendere dal materiale con cui è costruito (ad es. come l'amianto che rilascia particelle nell'aria) dalla sua forma (tagliente o spigolosa) e dalla sua dinamicità (macchina in movimento).

Vi sono comunque degli accorgimenti costruttivi che si ascrivono nella categoria della sicurezze passive o intrinseche alla macchina e che sono il risultato di un'attenta progettazione. La progettazione di una macchina per la pizzeria deve quindi prevedere una certa ergonomicità (non deve presentare spigoli o parti taglienti e deve essere comoda e veloce da utilizzare), una facile lavabilità o meglio bassa sporcabilità e deve contemplare l'utilizzo di materiali di tipo "non cedente o a bassa cedenza", il che significa che la macchina non deve rilasciare particelle di materiale costruttivo.

Vi sono poi delle attrezzature con delle protezioni attive che intervengono bloccando la macchina quando vengono sollecitate, aumentando così il grado di sicurezza. Le protezioni attive sono collegate ad interruttori che bloccano il movimento della macchina quando vengono ad esempio sollevate o rimosse al fine di accedere ad una zona pericolosa (come i bracci impastanti delle impastatrici). Le protezioni di qualsiasi tipo non debbono mai essere rimosse anche se il lavoro risulta un po' più difficoltoso.





Il forno. Un'altra zona di pericolo è rappresentata dal forno.

Tutti i mezzi riscaldanti per produrre in modo efficiente il calore per riscaldare il forno, necessitano di una buona areazione. Inoltre è necessario disporre di una canna fumaria con giusta sezione e buon tiraggio per lo scarico dei gas combusti.

Per quanto riguarda i bruciatori del forno a gas, tenuto conto della pericolosità di questo combustibile, dispongono di maggiori sistemi di sicurezza: esistono infatti ben due valvole di sicurezza che chiudono la fuoriuscita del gas sia quando il forno è spento che quando accade un fatto accidentale.

In caso di necessità è sempre bene ricordare che esiste un rubinetto supplementare all'esterno del locale che permette di interrompere la fuoriuscita di gas in caso di fuga.

Nel caso in cui si desiderasse installare un importante dispositivo di allarme, esistono in commercio dei rilevatori di gas che avvisano acusticamente se nell'aria c'è la presenza di gas.

E' consigliabile comunque far controllare periodicamente l'efficienza del bruciatore e di tutto il sistema di emissione e disporre nelle vicinanze del forno di estintori che devono anch'essi essere controllati regolarmente.



L'impianto elettrico.

L'impianto elettrico del laboratorio deve essere innanzitutto a norma di legge. Deve essere quindi dotato di un efficiente sistema di messa a terra, al quale tutte le attrezzature devono essere collegate. In questo modo il circuito elettrico sarà in grado di riversare nel terreno le scariche elettriche.

Poi tutte le linee elettriche devono essere dotate di un differenziale, meglio noto come salvavita, che scatta interrompendo il circuito elettrico quando una fase elettrica viene messa accidentalmente in contatto con la terra.

E' necessario inoltre dotare le linee elettriche a monte con interruttori che interrompano la corrente qualora vi sia un eccessivo consumo di elettricità, poiché potrebbe fondere le linee con forti rischi di incendio o di folgorazione.

Comunque la prima regola da seguire per evitare spiacevoli incidenti sul lavoro, regola che rimane perennemente valida, è quella di rispettare sempre le norme di sicurezza degli impianti e macchinari e di provvedere, mediante istruzione, alla tutela della sicurezza del personale obbligandolo per esempio a non manomettere le sicurezze per ragioni di tempo, ad operare sempre con macchine ferme e soprattutto a non improvvisarsi in nessun caso "tecnico specializzato".


La conservazione dei cibi

Un tema essenziale per la somministrazione di cibo e bevande







La conservazione dei cibi è importantissima per non incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Già il reperimento degli alimenti presso gli abituali fornitori può essere una garanzia, ma è sempre bene controllare aspetto e odore dei cibi, verificare le date di produzione e di scadenza, informarsi presso la fonte di provenienza.

Se possibile è meglio consumare i cibi nella loro stagione per assicurarsene oltre alla bontà anche la freschezza.

Importante è accertarsi della temperatura di conservazione, che sia adeguata per ogni singolo cibo nella cella frigorifera o nel freezer per i surgelati (attenzione ai periodi di conservazione indicati sulle confezioni).

Anche i cibi preparati in anticipo vanno sempre controllati prima della distribuzione.

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