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Che dimensioni può avere il locale per fumatori negli “esercizi di ristorazione”?

Articolo 51 della Legge 3/2003

Il terzo comma dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 stabilisce che "negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio". Il concetto viene precisato dalle "prescrizioni tecniche", di cui all'allegato al DPCM 29 dicembre 2003, laddove si stabilisce che "la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio".


Quali sono i requisiti del contratto di lavoro a progetto?

La Riforma Biagi ha introdotto novità importanti anche per i contratti stagionali

Il Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, meglio conosciuta come riforma Biagi, rappresenta per il mercato del lavoro italiano una novità anche per quanto riguarda l rapporto di lavoro "stagionale".

Tale tipo di contratto può oggi essere disciplinato secondo nuove tipologie, tra cui spiccano in particolare i contratti a tempo parziale e i cosiddetti lavori a progetto.



In particolare, il lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e contenere ai fini della prova i seguenti elementi:

1. indicazione della durata della prestazione

2. indicazione del progetto o del programma di lavoro (o di alcune fasi di esso)

3. corrispettivo stabilito per la prestazione

4. tempi e modalità del pagamento

5. forme con cui il lavoratore a progetto può coordinarsi con il committente

6. eventuali misure per la tutela della salute e la sicurezza del collaboratore.

Cose in custodia e responsabilità dell’alberagatore

Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 2003, n. 18651

In analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

(Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 2003, n. 18651)


Inps: le nuove norme in materia pensionistica

Circolare n. 105 del 19 settembre 2005



A partire dal 1° gennaio 2008 entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall'Istituto, nonchè nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con la circolare n. 105 del 19 settembre 2005, condivisa dal Ministero del Lavoro con nota del 2 agosto 2005 prot.101818/16/318/13, vengono illustrate le disposizioni contenute nei commi dal 6 al 9, 18 e 19 dell'art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 243 ("Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria").

Per completezza di informazione si riporta il testo integrale del provvedimento.



Direzione Centrale

delle Prestazioni





Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 19 Settembre 2005 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici



Circolare n. 105 e, per conoscenza,



Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Membri del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l'accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5 Ai Presidenti dei Comitati provinciali



OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 243: "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria". Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.



SOMMARIO: Con effetto dal 1° gennaio 2008, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall'Istituto, nonchè nella gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Nuovi requisiti anagrafici - Nuove decorrenze - Categorie di lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge n. 23 del 2004.

PREMESSA



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".



Il provvedimento in oggetto, che si compone di un unico articolo comprendente norme di immediata attuazione e norme contenenti i principi ed i criteri direttivi che dovranno informare la successiva decretazione attuativa, ha introdotto nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento.



Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro con nota del 2 agosto 2005 prot.101818/16/318/13, si illustrano le disposizioni contenute nei commi dal 6 al 9, 18 e 19 dell'art.1 della citata legge delega (allegato 1).



In particolare:



* i commi 6 e 7 hanno stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2008, una progressiva elevazione dell'età media di accesso al pensionamento (v. tabella A allegata alla legge delega - allegato 2) ed una modifica delle c.d. "finestre" di uscita, per tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, ad eccezione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti). La riforma ha riguardato sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo e misto (comma 6, lett. a), sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo contributivo (comma 6, lett. b), compresi i lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (comma 6, lett. d).



* Il successivo comma 8 ha previsto che continuinoad applicarsile disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge delega, ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed al personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti.



* Con il comma 9 è stata stabilita, fino al 31 dicembre 2015, una temporanea sperimentazione per le lavoratrici, confermando loro la possibilità di accedere al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità assicurativa econtributiva ed un'età non inferiore ai 57 anni, se lavoratrici dipendenti, 58 anni se autonome, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.



* I commi 18 e 19, infine, hanno garantito, entro il limite di 10.000 unità, il mantenimento degli attuali requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art.7, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE



1.1 DESTINATARI:



Le disposizioni sopra elencate si applicano:



* ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive la cui pensione è calcolata col sistema retributivo o misto;

* ai lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell'art.1, comma 23, della legge 8 agosto 1995 , n. 335).



Per espressa dizione legislativa, sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento, i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti).





1.2. TRATTAMENTI PENSIONISTICI:



Le disposizioni in argomento hanno introdotto modifiche alla disciplina in materia di accesso alla pensione di anzianità calcolata col sistema retributivo o misto e alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente col sistema contributivo.



Rimangono in vigore i requisiti previsti dalle disposizioni previgenti la legge delega n. 243 del 2004 per l'accesso alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto.





2 LA PENSIONE DI ANZIANITA' NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO



2.1 LAVORATORI DIPENDENTI



2.1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. a) e comma 7)



A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.



A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto si consegue, pertanto, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 3):



- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 60 anni di età ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di età anagrafica, di cui alla sopra citata tabella A, saranno ulteriormente incrementati di un anno, salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).



Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 62 anni di età, ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.



Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità, in alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la misura, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.



Per il conseguimento del diritto a pensione, resta in ogni caso fermo il requisito della cessazione dell'attività lavorativa dipendente, richiesto dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.



2.1.2 - Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)



Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l'accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c), dell'art. 1 della citata legge .



Ai sensi del predetto comma, le "finestre" di uscita sono così rimodulate (allegato 3):



I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.1.1) entro:

* il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell'anno successivo;

* il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell'anno successivo.



Resta fermo che le "finestre" di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.



Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.



Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l'apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, semprechè entro quest'ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.



Si precisa, inoltre, che coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, come sopra indicato, ove abbiano compiuto entro il 31 dicembre dell'anno precedente un'età pari o superiore ai 57 anni.



Qualora, invece, a tale data, gli anzidetti lavoratori abbiano un'età inferiore ai 57 anni, la decorrenza della pensione sarà differita al 1° luglio dell'anno successivo.



Per coloro, infine, che maturano i 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre dell'anno (31 dicembre), l'accesso alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età posseduta al 31 dicembre, è previsto dal 1° luglio dell'anno successivo.



Per completezza, si rappresenta che il comma 11, lett. f) dell'articolo in argomento contiene un criterio delega per il Governo per definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.



Fino all'attuazione di tale principio, trova applicazione la disciplina sopra illustrata.





2.2 LAVORATORI AUTONOMI





2.2.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, commi 6, lett. a e comma 7)



A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.



A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), per i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto, si consegue pertanto al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 4):



- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 62 anni di età ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.



A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A saranno ulteriormente incrementati di un anno salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7 della legge n. 243 del 2004).



Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 63 anni di età, ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.



Non è richiesta, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo (articolo 10, comma 6, del decreto n. 503/1992 nel testo sostituito dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 537/1993). Peraltro, ove il lavoratore autonomo svolga anche attività di lavoro dipendente, per l'accesso alla pensione, dovrà cessare tale attività (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), indipendentemente dalla gestione in cui viene liquidato il trattamento pensionistico.



2.2.2- Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)



Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l'accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c) dell'art. 1 della citata legge delega .



Ai sensi del predetto comma, le "finestre" di uscita sono così rimodulate (allegato 4):

I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.2.1) entro:

* il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell'anno successivo.

* il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi.



Resta fermo che le "finestre" di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.



Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.



Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l'apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.



Per coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva, le finestre di accesso sono quelle sopra individuate, senza alcun'altra valutazione in merito all'età.



Si ribadisce quanto già illustrato al punto 2.1.2 in ordine alla delega al Governo di cui al comma 11, lett. f) dell'art. 1 della legge di riforma del 2004.





3 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO



Si ricorda, in premessa, che ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata ."





3.1. LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI





3.1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. b)



Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere al pensionamento (allegato 5):



* a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;



* a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).



* con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).



Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico continuano ad utilizzarsi i coefficienti di trasformazione indicati nell'allegato 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.



L'accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).





3.1.2 Decorrenza della pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. c)



Il meccanismo di accesso differito (cd. finestre) viene esteso anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo, con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare).



In particolare, soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che richiedono la pensione contributiva non avendo ancora raggiunto l'età di 65 anni e le lavoratrici che la richiedono prima del compimento del 60° anno di età.



Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, nel caso di pensioni contributive a:



* lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;

* lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A allegata alla legge n. 243 del 2004 incrementate di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).



Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.



Resta fermo che, le predette "finestre", rappresentano la prima decorrenza possibile. Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata anche da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.



In ogni caso, per i lavoratori che decidano di protrarre il rapporto di lavoro dopo la prima finestra d'uscita, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché entro quest'ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.



Va, infine, precisato che la condizione richiesta a coloro che accedono al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, in base alla quale l'importo della pensione risultante non deve essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, non è un requisito per l'apertura della c.d. finestra d'uscita.



Le Sedi dovranno, quindi, verificarne la sussistenza al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.





4. LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 (articolo 1, comma 6, lett. d)





A norma del comma 6, lettera d), ai lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente col sistema contributivo.



La verifica della non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria va effettuata al momento del pensionamento.



4.1 Requisiti per il diritto (articolo 1, comma 6, lett. b ed a)



Pertanto, il diritto alla pensione, per i predetti lavoratori si consegue:



* a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;



* a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari a 40 anni:

Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335).



* con un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni con i requisiti di età anagrafica previsti per i lavoratori dipendenti nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

4.2 Decorrenza della pensione



Soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che conseguono il diritto alla pensione non avendo ancora raggiunto l'età di 65 anni, se uomini e di 60 anni, se donne.



Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, ai:



* lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;

* lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A, allegata alla legge n. 243 del 2004.



Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate al punto 2.1.2 per i lavoratori dipendenti e rappresentate nell'allegato 3 alla presente circolare.



Per quanto concerne le disposizioni da applicare ai lavoratori assicurati presso la gestione separata ed iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato sull'argomento, con nota del 2 agosto 2005 si è riservato di fornire il parere richiesto, sentito, se del caso, il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.







5. REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI ED AUTONOME (articolo 1, comma 9)



In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.



Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alle legge in esame.



Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo (si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con circolare n. 108 del 7 giugno 2002).



Possono beneficiare della sperimentazione:



* le lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004. In tal caso, infatti, le predette lavoratrici conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la suddetta normativa, ai sensi dei commi da 3 a 5 dell'articolo 1 della legge in oggetto (circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte prima "Salvaguardia del diritto a pensione").



* le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento, in quanto tale opzione è finalizzata a consentire loro di usufruire di più favorevoli requisiti anagrafici, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008.



Rimane ferma per le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la possibilità di esercitare, nel corso della propria vita lavorativa, ovvero all'atto del pensionamento, l'opzione per il sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 108 del 7 giugno 2002. Si ricorda che tale facoltà di opzione, una volta esercitata è irrevocabile.



In quest'ultimo caso, alle lavoratrici optanti si applicano tutte le disposizioni proprie del sistema contributivo ed, in particolare, ove ne ricorrano i presupposti, i benefici riconosciuti dal comma 40, lett. c) dell' articolo 1 della legge n. 335 del 1995.



I medesimi benefici non trovano applicazione, invece, per le lavoratrici che si avvalgono della disciplina prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.



Per le donne che usufruiscono della sperimentazione, infatti, l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.



A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le "finestre di accesso" illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.



6. LAVORATORI CUI CONTINUA AD APPLICARSI LA NORMATIVA VIGENTE



Per completezza espositiva si ribadisce quanto già chiarito con messaggio n. 22987 del 17 giugno 2005, relativamente alle categorie di lavoratori cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge delega.



1. lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo (Art. 1, comma 3 - cfr. circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte prima: "Salvaguardia del diritto a pensione", punti 1 e 2);

lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria (Art.1, comma 8, - cfr. circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte prima:"Salvaguardia del diritto a pensione", punto 4);



Nel limite di 10.000 unità:



2. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2 dell'anzidetta legge n. 223 del 1991;

3. lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell'art.2 della legge 662 (articolo 1, commi 18 e 19).



Gli assicurati di cui ai precedenti punti potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime "finestre" di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le "finestre" stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.



In particolare, ai lavoratori di cui ai punti 2, 3 e 4, continueranno ad applicarsi le finestre di accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr. circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e 81 del 9 aprile 1998) anche in periodi successivi al 2008.





IL Direttore Generale

Crecco





(Allegati omissis)

Il contratto di albergo

Si tratta di un contratto atipico

Il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni. Pertanto, secondo i principi applicabili in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi, salva l'applicazione degli elementi del contratto non prevalente se regolati da norme compatibili con quelle del contratto prevalente.

(Cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150)


Che cosa si intende per mobbing verticale e orizzontale?

In Italia negli ultimi dieci anni hanno sofferto di mobbing oltre 1 milione di lavoratori



Il mobbing è una forma di pressione psicologica mirata, che viene esercitata sul posto di lavoro a danno di un dipendente mediante attacchi ripetuti da parte dei colleghi o del datore di lavoro.

Il mobbing può essere di due tipi.

Il mobbing verticale è opera del datore di lavoro nei confronti del dipendente (gestore del bar nei confronti del proprio cameriere).

Il mobbing orizzontale è compiuto fra colleghi di pari livello gerarchico: si fa mobbing su di un collega perché ci si sente sottovalutati ingiustamente o per semplice gelosia.

Il ritorno dei biglietti SIAE per i locali da ballo e da intrattenimento musicale

Le novità introdotte dalla legge 43/2005

La recente legge 31 marzo 2005, n. 43, ha previsto la possibilità, per i gestori di locali da ballo e di intrattenimento musicale con musica dal vivo, di sostituire il sistema di emissione dei biglietti e di certificazione degli incassi tramite misuratori fiscali - introdotto dal decreto legislativo n. 60/1999 - e ritornare - per i prossimi due anni, cioè fino al marzo 2007- al vecchio sistema della biglietteria vidimata SIAE.

Si noti bene, comunque, che quella introdotta è una facoltà, non un obbligo, e che di essa non si possono comunque avvalere i gestori di locali in cui la musica non sia "live", ma diffusa da apparecchi meccanici.

Precisi adempimenti sono previsti dalla legge a carico di coloro che decidono di ritornare al "vecchio" sistema.

L'opzione per la biglietteria, in particolare, è regolata dal D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69, il quale, inizialmente previsto per disciplinare i titoli di ingresso nel caso di manifestazioni sportive organizzate da società sportive dilettantistiche, è ora applicato anche alle biglietterie di locali di intrattenimento con musica dal vivo.

I titoli di ingresso riproducono sostanzialmente le caratteristiche dei tradizionali biglietti SIAE, con l'aggiunta di qualche ulteriore indicazione e personalizzazione. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69 essi devono essere costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva e il contrassegno SIAE, nonché il numero di serie, la categoria di posto, il corrispettivo (ovvero il prezzo) e, ove necessaria, la dicitura "gratuito" o "ridotto".

Ovviamente, qualora siano previste più categorie di posto o corrispettivi diversi devono essere utilizzate serie differenti.

Il prezzo e l'eventuale diritto di prevendita possono essere prestampati, oppure apposti mediante scrittura, timbro o altro mezzo idoneo prima del rilascio del titolo.

Una delle due sezioni del titolo di ingresso deve essere ritirata dall'organizzatore all'ingresso; l'altra resta allo spettatore. Entrambe le parti devono conservare la propria sezione per tutta la durata dell'evento per consentire eventuali controlli. I biglietti devono recare il contrassegno SIAE.

Caratteristiche analoghe devono anche essere possedute dalle tessere di abbonamento, che, per il disposto dell'articolo 4 del citato decreto, devono tra l'altro riportare la validità temporale della tessera e il numero delle manifestazioni cui si ha diritto di assistere, con l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso.

Ogni dotazione di titoli di ingresso e di abbonamenti deve essere vidimata dalla SIAE e la certificazione deve essere conservata con cura, dal momento che non è previsto l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei documenti di ingresso. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate sui modelli SD/1, SD/2 e SD/3 che possono essere liberamente scaricati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate o da quello della SIAE, o ritirati presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o della SIAE.

Prima di essere posti in uso, i prospetti devono essere vidimati dalla SIAE con apposizione del contrassegno. L'operazione è gratuita.

I prospetti devono essere compilati in duplice copia, una delle quali a disposizione del competente ufficio della SIAE che provvede, tramite i propri incaricati, a ritirarli periodicamente.

Come anticipato, è sempre possibile fare uso, in via alternativa, degli speciali misuratori fiscali e dei sistemi di biglietteria automatizzati tramite smart-card previsti per i settori dell'intrattenimento e dello spettacolo.

L’autorizzazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 6360 del 24.03.2005

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, primo comma, legge 25 agosto 1991, n. 287 a carico di "chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa", ha - nonostante l'uso del termine "chiunque" - carattere "proprio", ossia può essere commesso esclusivamente dall'imprenditore titolare dell'attività e non, in particolare, dal suo dipendente addetto alla somministrazione.



(Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 6360 del 24.03.2005)

Le differenze tra l’affitto di azienda e la locazione di immobile ad uso commerciale

La disciplina risulta diversa sotto diversi aspetti

Il contratto di affitto di azienda e il contratto di locazione di immobile presentano una diversa disciplina.

Vediamo le differenze principali.

1) Durata

Nell'affitto d'azienda la durata è rimessa alla libera disponibilità delle parti; nel contratto di locazione di immobile commerciale, secondo quanto previsto dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 la durata non può essere inferiore a 6 anni, con rinnovo per i sei anni successivi (salva l'ipotesi dell'albergo per il quale la durata minima è di nove anni, con rinnovo per ulteriori nove anni);



2) Indennità di avviamento

Alla cessazione del contratto di affitto di azienda non è previsto il diritto dell'affittuario di ricevere somme a tale titolo da parte del concedente; mentre la Legge 1978/392 prevede l'obbligo del locatore, alla cessazione del contratto, di corrispondere l'indennità di avviamento, pari a 18 mensilità (21 mensilità per gli immobili adibiti ad attività alberghiera) dell'ultimo canone corrisposto.



3) Diritto di prelazione

La Legge 1978/392 prevede un diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile locato e un diritto di prelazione per la locazione dell'immobile, alla scadenza del contratto di locazione rinnovato ai sensi dell'articolo 28.

La Legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede in favore dell'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, delle aziende appartenenti ad imprese assoggettate a fallimento il diritto di prelazione per l'acquisto delle medesime.

Mancata sottoscrizione di un contratto

Le regole della responsabilità precontrattuale



Con la sentenza n. 1632 del 2000, la Suprema Corte ha stabilito che nella materia della responsabilità precontrattuale il danno risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso.

Ne deriva che la disposizione di cui all 'art. 1337 c.c. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto.



Cass.civ.,sez.III,14 febbraio 2000,n.1632

La responsabilità del gestore per gli schiamazzi dei clienti

Una sentenza della Corte di Cassazione

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) il gestore di un pub il quale omette di impedire, mediante il ricorso all'autorità, che gli avventori si producano in schiamazzi e rumori fuori dal locale, a nulla rilevando che si tratti dell'esercizio di un'attività rumorosa debitamente autorizzato (Cassazione penale n. 45484/2004).

Quando il rumore diventa inquinamento acustico?

La tutela del diritto alla salute dell’uomo e dell’ambiente sono alla base della definizione di “inquinamento acustico”

Il rumore può essere considerato una immissione nociva per l'uomo, e quindi un danno al suo fondamentale diritto alla salute, qualora superi la soglia della "normale tollerabilità".

L'inquinamento acustico, derivato dal rumore, trova una definizione nella L. 447/95, la quale stabilisce che per inquinamento acustico si intende "quel rumore che, introdotto nell'ambiente abitativo o esterno, provoca fastidio o disturbo al riposo ed alle attività dell'uomo, crea pericolo per la sua salute, danneggia gli ecosistemi ambientali, i beni materiali ed i monumenti".


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