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La disciplina della pubblicità ingannevole

Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005

Il messaggio pubblicitario ingannevole assume rilevanza legale sotto un duplice profilo: lede gli interessi dei consumatori, pregiudicando l'interesse pubblico alla trasparenza della comunicazione pubblicitaria, e danneggia le imprese concorrenti che possono subire uno svantaggio economico derivante dalla sottrazione o dallo sviamento della clientela.

La materia è stata rivisitata dal recente decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - noto come Codice del Consumo - in armonia con i principi affermati in sede comunitaria.

Una apposita sezione del Codice si occupa di pubblicità, vietando quella ingannevole e disciplinando quella comparativa.

L'articolo 20 definisce ingannevole "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge, e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente".

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Codice "la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta".

In particolare, l'articolo 23 fa riferimento alla trasparenza della pubblicità che deve essere "chiaramente riconoscibile" come tale.

L'inganno, infatti, è anche il nascondere una comunicazione pubblicitaria, per aggirare le naturali difese che il consumatore aziona quando è consapevole di assistere ad un messaggio pubblicitario.

Esempi tipici di questo tipo di pubblicità sono la pubblicità redazionale, il product placement e le sponsorizzazioni: tutte forme di pubblicità che ora devono essere rese palesi agli occhi del consumatore, ad esempio tramite l'espressa dicitura "messaggio promozionale" riportata sulla pagina stampata o trasmessa in sovrascrizione nel caso di pubblicità televisiva.

La nuova normativa, che punisce con multe salate la promozione di prodotti i cui requisiti non corrispondono alla realtà, attribuisce un ruolo fondamentale all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

L'Autorità, oltre a definire quali sono in concreto i casi di pubblicità ingannevole, dispone di efficaci strumenti sanzionatori che possono arrivare anche alla sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni nel caso di reiterato rifiuto di correggere i messaggi pubblicitari ingannevoli.

E’ obbligatoria l’indicazione in etichetta della zona di coltivazione del pomodoro?

Le novità del decreto 17 febbraio 2006

Il decreto 17 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 57, del 9 marzo, ha reso obbligatoria, dal 16 giugno 2006, l'indicazione in etichetta della zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato per produrre "passata di pomodoro".

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 15 giugno 2006, prevede che il riferimento alla zona di coltivazione potrà essere realizzato, indicando la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure lo Stato ove il pomodoro fresco è stato coltivato.

I prodotti etichettati fino a 15 giugno, senza l'indicazione della zona di coltivazione, potranno essere commercializzati in ognio caso fino al 31 dicembre 2007.


Regolamento di condominio: quando è obbligatorio e che cosa deve contenere?

Che cosa prevede l’ordinamento



Quando in un palazzo il numero dei condomini e' superiore a dieci, è obbligatoria l'approvazione di un regolamento di condominio, che può essere di due tipi, contrattuale o assembleare.



Regolamento di tipo contrattuale

Di solito viene predisposto dal costruttore e approvato automaticamente da tutti i proprietari perchè inserito nei vari atti di acquisto.

Questo tipo di regolamento può contenere clausole che limitano l'utilizzo e la disponibilità dell'immobile. Per esempio, chi gestisce un bar inserito in un complesso condominiale può essere vincolato dall'obbligo di chiudere in un orario prestabilito. Tali clausole, presenti in un regolamento contrattuale, non potranno in alcun modo essere trasgredite.



Regolamento di tipo assembleare

E' il regolamento approvato dall'assemblea secondo le maggioranze di cui all'articolo 1136: il regolamento assembleare, a differenza di quello contrattuale, non può imporre limiti alla proprietà individuale, salvo il caso in cui si tratti di regolamento approvato all'unanimità dall'assemblea.


Interventi dello Stato a favore del Mezzogiorno

Attuata la riforma della legge 488 del 1992





Con il Decreto 1 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta numero 67 del 21 marzo 2006, viene attuata la riforma della legge n. 488 del 1992, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Tale riforma è stata introdotta dall'articolo 8 del DL 35/2005, convertito con la legge 80/2005, in materia di riforma degli incentivi.

E' previsto che sia emanato un decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia, volto a fissare criteri e modalità di attuazione della riforma degli incentivi.

Il decreto entra in vigore il prossimo 5 aprile 2006.

Revoca della licenza: adempimenti del Comune e del Prefetto

T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2000, n. 166

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348, il provvedimento di revoca della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere adottato dall'autorità comunale, previa richiesta del Prefetto.



T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2000, n. 166


Privacy e recupero crediti

Le recenti misure dettate dal Garante

Il Garante per la privacy ha recentemente adottato un provvedimento a carattere generale con il quale ha previsto una serie di misure destinate alle società di recupero crediti e a quanti svolgono tale attività direttamente (es. banche, finanziarie, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche, ecc.) affinché venga rispettata la dignità personale e la riservatezza del debitore.

Quest'ultimo, infatti, non deve essere sottoposto a procedure invasive o tali da lederne il diritto alla privacy.

In particolare, per sollecitare ed ottenere il pagamento delle somme dovute, non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa), ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo, ad esempio tramite visite ripetute a domicilio o sul posto di lavoro.

Il provvedimento del Garante vieta anche il riscorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.

Analogamente, non è ammissibile l'affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa del debitore, trattandosi di una pratica che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti.

Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di eventuali comunicazioni postali, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. É necessario, invece, che i solleciti di pagamento vengano portati a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e privi di scritte specifiche.

Il provvedimento del Garante, infine, dispone che il personale addetto all'attività di recupero crediti non può utilizzare altri dati personali del debitore se non quelli strettamente necessari all'esecuzione della procedura (ossia, dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici), e precisa che una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

A seguito dell'intervento del Garante, pertanto, modalità di ricerca, presa di contatto e sollecito di pagamento particolarmente invasive un tempo consentite sono ora da considerarsi illegittime e pertanto non più ammissibili.


I giochi d’azzardo nei locali pubblici

Non impedire il gioco d’azzardo può comportare gravi conseguenze sul gestore

La tecnologia avanza, e cambiano le abitudini dei clienti, ma i pericoli di violare la legge per i gestori sono sempre gli stessi.

Un controllo discreto a quello che succede ai tavoli del proprio locale è sempre consigliato.

Gli articoli dal 718 al 723 del nostro vecchio codice penale disciplinano in generale i giochi d'azzardo.

Il legislatore ha fornito una definizione all'art. 721, dichiarando che "sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria". Requisiti essenziali del gioco d'azzardo, pertanto, sono l'alea e il fine di lucro.

E' invece irrilevante che il gioco sia o meno inserito negli elenchi di cui all'art. 110 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, che sarebbe altrimenti costretto ad un continuo aggiornamento dalle innumerevoli novità nazionali, regionali e locali.

L'alea è il caso fortuito e deve essere valutato oggettivamente sulla base della natura e delle regole del gioco, non in relazione all'esperienza della persona che vi partecipa.

Naturalmente non rientra nella nozione di alea il risultato che dipende da manovre fraudolente, come il barare. In questo caso il reato è un altro e si chiama truffa.

D'altro canto, non sono da far rientrare nel novero dei giochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipendono esclusivamente dalla perizia del giocatore. Sono, invece, giochi d'azzardo quelli in cui il risultato è affidato esclusivamente alla sorte, come la tombola, i dadi, la roulette.

In moltissimi casi, tuttavia, l'esito di una partita dipende tanto dal caso fortuito quanto dall'abilità del giocatore.

Il rapporto tra queste due componenti varia molto da caso a caso. In questi ipotesi la legge considera d'azzardo quei giochi in cui "la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria", ovvero i casi in cui l'incidenza del fortuito prevale in modo assoluto.

Tale caratteristica è stata riconosciuta dai giudici, ad esempio, al baccarà, al poker, al ramino, al pinnacolo, al biliardino, allo zecchinetto, al sette e mezzo, al domino al gioco delle tre tavolette (o campanelle o dei tre), i quali, perciò, sono da considerarsi d'azzardo.

L'aleatorietà dei giochi vietati dall'art. 718 c.p., insomma, deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura del singolo gioco e delle sue regole, considerate nella loro concreta applicazione. Pertanto, un gioco in astratto non d'azzardo, deve essere considerato tale quando, anche per il solo fatto dell'abilità di chi tiene il gioco, l'abilità dell'altro concorrente ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna e al caso, per determinare la vincita.

Ma oltre all'aleatorietà, è richiesta, per l'applicazione delle norme penali, anche il "fine di lucro".

Per questo, non possono essere considerati d'azzardo quei giochi di natura aleatoria fatti a puro fine di passatempo o di divertimento.

Attenzione: la semplice esiguità della posta giocata non vale ad escludere il fine di lucro.

Ovviamente, però, la particolare modestia della scommessa - ad esempio, la consumazione di una bibita al bar -, esclude il fine di lucro.

E' possibile fare il punto della situazione sugli italiani, popolo di affezionati giocatori ?

Se i giochi di carte sono meno diffusi, gli ultimi anni hanno visto l'esplosione dei video poker, prima, e delle slot machines, poi.

L'azzardo non calerà mai, e le leggi mirano a regolamentare, certo, ma anche ad incassare.

Come limitare in modo sensato il gioco d'azzardo ed evitare gli abbrutenti spettacoli di uomini soli in catalessi davanti al minidisplay ?

I problemi sono molti, e molti, per fortuna, non riguardano unicamente bar e locali.

Il primo è Internet. Il gioco d'azzardo è sempre più on-line. Ci sono migliaia di siti, e basta una carta di credito. Se il gestore del sito è italiano, la Finanza può ordinarne la chiusura: casi rari.

Il secondo è l'aggiramento della legge. Non basta proibire i videopoker e i giochi basati sulla logica del poker. Che cosa succede se viene installata una videobriscola?

Cambiare i poker in slot non cambia. Dato che lo Stato ha il suo solido prelievo fiscale, gli italiani continueranno a giocare, dappertutto e, a volte, di nascosto.




Atto di sospensione della licenza e avvio del procedimento

Consiglio Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756

E' illegittimo, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, l'atto di sospensione della licenza per l'esercizio di un bar, disposto per un periodo estremamente circoscritto, tale da evidenziare la mancanza di un pericolo grave per la sicurezza pubblica in caso di mancata immediata chiusura.



Consiglio Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756


Albergo “diurno” e contratto di locazione

Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2005, n. 9022

Le locazioni di immobili adibiti ad "albergo diurno", che erogano servizi diversi (quali bagni, gabinetti, barbiere, parrucchiere manicure, deposito bagagli, stireria, palestra, spogliatoio, etc.), non possono equipararsi agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che per albergo si intende l'edificio attrezzato per dare alloggio, senza che possa ritenersi sufficiente a tal fine il fatto che i servizi di cui sopra, non comprensivi dell'alloggio, siano diretti "alla tutela del turismo".



Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2005, n. 9022


Privacy: le recenti proroghe in tema di adozione di misure minime di sicurezza

Decreto Legge 273/2005

Il Decreto Legge n. 273/2005 (c.d. "decreto milleproroghe"), approvato il 22.12.2005 dal Consiglio dei Ministri, ha prorogato alcune scadenze in tema di adozione delle misure di sicurezza previste dal codice privacy (Dlgs 196/2003).



In particolare, alla luce del predetto provvedimento, le nuove scadenze sono:

- il 31 marzo 2006 per l'adozione delle misure minime previste dagli articoli 33, 34 e 35 del Codice Privacy, tra cui la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;

- il 30 giugno 2006 per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy).

b)Il termine per adottare i regolamenti nelle p.a. sui dati sensibili e giudiziari



I soggetti pubblici invece hanno tempo sino al 28 febbraio 2006 per adottare e rendere pubblici i regolamenti che individuano i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguite. (v. art.181 del Codice).





Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 180 del Codice sulla Privacy come modificato dal decreto legge di cui sopra.





Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI



TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI



CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 180. Misure di sicurezza



1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006 ( sostituisce il precedente termine del 31/12/2005 ).

..........

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006 ( sostituisce il precedente termine del 31/03/2006 ).


Alberghi e sanzioni

Una sentenza del Consiglio Stato (sez. V, 26 ottobre 1979, n. 625) in tema di modifica della destinazione d’uso

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 625 del 26 ottobre 1979 ha stabilito che "costituisce valido presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria la modifica della destinazione di un edificio da albergo a residence".



Consiglio Stato, sez. V, 26 ottobre 1979, n. 625


I servizi igienici nei locali: i requisiti necessari

Le prescrizioni della legge 327/1980

Per i "servizi per i clienti" i punti chiave ricorrenti nelle normative locali e nazionali, prima fra tutte la legge 327 del 1980, sono i seguenti:

1) tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno e al piano terreno (sono ancora molti i bar che hanno servizi igienici esterni al locale), uno o più servizi igienici, separati per gli addetti e per il pubblico e non direttamente comunicanti con i locali di lavoro. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda. Eventuale è invece la predisposizione di un servizio igienico opportunamente dimensionato ed accessoriato (è consigliabile contattare preventivamente l'ufficio Tecnico del Comune) per soggetti portatori di handicap;

2) non è obbligatoria, anche se per più versi consigliata, l'installazione di rubinetteria a comando non manuale (pedale, ginocchio o fotocellula) e di distributori di sapone liquido e carta a perdere;

3) il numero dei servizi va valutato in rapporto alle dimensioni complessive dei locali;

4) è preferibile la suddivisione per sesso, oltre i 50 posti a sedere, salvo diverse disposizioni regolamentari.

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