Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
Il messaggio pubblicitario ingannevole assume rilevanza legale sotto un duplice profilo: lede gli interessi dei consumatori, pregiudicando l'interesse pubblico alla trasparenza della comunicazione pubblicitaria, e danneggia le imprese concorrenti che possono subire uno svantaggio economico derivante dalla sottrazione o dallo sviamento della clientela.
La materia è stata rivisitata dal recente decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - noto come Codice del Consumo - in armonia con i principi affermati in sede comunitaria.
Una apposita sezione del Codice si occupa di pubblicità, vietando quella ingannevole e disciplinando quella comparativa.
L'articolo 20 definisce ingannevole "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge, e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente".
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Codice "la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta".
In particolare, l'articolo 23 fa riferimento alla trasparenza della pubblicità che deve essere "chiaramente riconoscibile" come tale.
L'inganno, infatti, è anche il nascondere una comunicazione pubblicitaria, per aggirare le naturali difese che il consumatore aziona quando è consapevole di assistere ad un messaggio pubblicitario.
Esempi tipici di questo tipo di pubblicità sono la pubblicità redazionale, il product placement e le sponsorizzazioni: tutte forme di pubblicità che ora devono essere rese palesi agli occhi del consumatore, ad esempio tramite l'espressa dicitura "messaggio promozionale" riportata sulla pagina stampata o trasmessa in sovrascrizione nel caso di pubblicità televisiva.
La nuova normativa, che punisce con multe salate la promozione di prodotti i cui requisiti non corrispondono alla realtà, attribuisce un ruolo fondamentale all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L'Autorità, oltre a definire quali sono in concreto i casi di pubblicità ingannevole, dispone di efficaci strumenti sanzionatori che possono arrivare anche alla sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni nel caso di reiterato rifiuto di correggere i messaggi pubblicitari ingannevoli.