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Giudizio tributario: obbligatoria la motivazione anche per questo procedimento

Corte Cassazione, sent. n. 17986/2006

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17986 del 9 agosto 2006, ha ribadito il principio secondo cui il vizio dell'insufficiente motivazione della sentenza ricorre qualora il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo hanno condotto alla decisione.

L'obbligo di motivazione della sentenza a carico del giudice costituisce un importante strumento di garanzia per le parti, e non può mai venire meno.

Questo vale anche per il giudizio tributario, nel quale come per gli altri giudizi, la motivazione "deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione" (Corte Cassazione, 9 agosto 2006, sent. n. 17986/2006).

Lavoro autonomo

Il contributo di “gestione separata”

I lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale, per la quale, prima del 1995, non era prevista una forma assicurativa pensionistica, secondo la legge di riforma del sistema pensionistico (la legge 335 del 1995), ora devono all'INPS un contributo definito per la "gestione separata".

È importante ricordare che questo contributo è dovuto solo nel caso in cui il reddito annuo derivante dall'attività sia superiore ad euro 5000.

Tale contributo converge in una gestione separata con il fine principale di finanziare un fondo obbligatorio che possa in futuro garantire una pensione.

Questa pensione sarà calcolata con il sistema contributivo (versamento contributi) in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Locazioni di immobili e sfratto

Che cosa si intende per “termine di grazie”?

L'inquilino convenuto in Tribunale in una procedura di sfratto, presentandosi all'udienza può richiedere al Giudice la concessione dell cosiddetto "termine di grazia" (solo per le locazioni abitative, non per quelle commerciali), ovvero un periodo entro cui poter pagare, saldando in questo modo la sua morosità.

Il Giudice è libero di concedere anche tre o quattro mesi di tempo.

Questo termine, quindi, permette all'inquilino di restare in casa del proprietario per un ulteriore periodo di tempo a spese esclusive del padrone di casa (che potrà comunque in futuro rivalersi).

Turni di lavoro stressanti e risarcimento del danno

Sentenza n. 9353/2005

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sent. n. 9353/2005 ha respinto il ricorso presentato da un'azienda, stabilendo che, se il lavoratore soffre di depressione causata dalle condizioni stressanti in cui ha prestato la propria attività professionale, egli ha diritto ad essere risarcito dal datore di lavoro.

La motivazione fornita dalla Corte è la seguente: l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e della salute devono prevalere sia sulla mera osservanza delle condizioni contrattuali, sia sulle esigenze organizzative del datore di lavoro.

Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso presentato da un'azienda, condannandola al risarcimento del danno morale in favore del dipendente.

Diffusione di password aziendali e licenziamento

Corte di Cassazione n. 199554/2006

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19554/2006 ha stabilito che il dipendente che diffonde la propria password all'esterno degli uffici, permettendo così a terzi di connettersi al sistema aziendale dall'esterno, può essere legittimamente licenziato.



Per i giudici della Suprema Corte la condotta del dipendente è stata infatti ritenuta "idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento".



Per i giudici della Cassazione "il comportamento del lavoratore si è concretato nella diffusione all'esterno di dati idonei a consentire a terzi di accedere ad una gran massa di informazioni attinenti l'attività aziendale e destinate a restare riservate".



Per questo motivo, hanno proseguito i giudici, "la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica".






Obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale

Le sanzioni previste dal decreto legge n. 262/2006

L'art. 1 comma 8 del decreto legge n. 262/2006 (recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria") ha previsto che l'accertamento definitivo della violazione dell'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale implichi la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi.



Il provvedimento in esame risulta modificativo della precedente normativa, il D. Lgs. n. 471/97, che all'art. 12 prevedeva la sospensione dell'esercizio quale sanzione applicabile a seguito dell'accertamento di tre diverse violazioni dell'obbligo di emissioni di ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, violazioni compiute in giorni diversi nel corso di 5 anni.







Per completezza, si riporta il testo del provvedimento.







Commissioni Riunite V e VI - Lunedì 16 ottobre 2006







ALLEGATO 1







DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. C. 1750 Governo.



EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI







ART. 1



(...)







Sostituire il comma 8 con i seguenti:







8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente: «2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.







8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono inseriti i seguenti:







2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente; gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.



2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».







8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti».




Contratti per servizi di comunicazione elettronica

I diritti riconosciuti al consumatore

Anche il gestore può essere l'utente di servizi di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2, della legge n. 249 del 1997, in Italia l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è l'organo competente ad emanare direttive riguardanti i livelli generali di qualità dei servizi prestati nel settore della comunicazione elettronica.

In base alle previsioni di legge, i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica (diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica) devono contenere una serie di informazioni utili ad orientare il cliente.

Inoltre è previsto a garanzia del consumatore dall'art. 4 del Decreto legislativo n. 185 del 1999 che simili informazioni debbano essergli fornite anche per iscritto, unitamente alla comunicazione della possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni dalla conclusione del contratto e dalla conferma scritta.

Il recesso, in particolare, dovrà esercitarsi con l'invio, nel predetto termine, di una raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, sempre entro il decimo giorno, anche a mezzo fax.

In questo ultimo caso è necessario l'invio di ulteriore raccomandata entro le successive 48 ore.

Una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di demansionamento

Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 2005, n. 14496

In tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 c.c. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva accertato che il ricorrente, inquadrato come capo- cuoco, aveva svolto mansioni di caposervizio del settore ristorazione, dirigendo e coordinando l'attività della cucina, decidendo autonomamente l'eventuale prolungamento dell'orario del personale di cucina, gestendo le ferie e i permessi, predisponendo la lista degli acquisti giornalieri, preparando i menù e predisponendo i turni del personale, finché, a seguito della riorganizzazione aziendale con cui si era decisa l'assunzione di due nuovi chefs ai quali affidare la realizzazione di una nuova linea di cucina, il ricorrente aveva dovuto sottostare alle direttive da essi impartite).



Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 2005, n. 14496


Maternità: l’astensione obbligatoria

Che cosa prevede la legge

L'astensione obbligatoria consiste nel divieto assoluto di far lavorare le donne in stato di gravidanza e riguarda:

a) i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento indicativamente alla data riportata sul certificato medico.

b) i 3 mesi dopo il parto.

La legge n. 53 del 2000, recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n. 270 del 1999), prevede che, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data prevista, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi.

Nel caso di assenza di rischi per la gestante e per il bambino (dichiarata da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale) è possibile continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza; così facendo l'astensione dopo il parto è di quattro mesi.

Recupero crediti: come funziona il decreto ingiuntivo?

Uno strumento a disposizione del creditore

Diffusissimo nella pratica, il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario di condanna con il quale il giudice civile, su richiesta del creditore, ordina al debitore il pagamento di una somma a favore del creditore, il quale abbia offerto una prova scritta del debito (ad es. una fattura).

Al ricevimento del decreto ingiuntivo, il gestore/debitore ha due possibilità: pagare la somma dovuta, oppure - qualora ne abbia fondato motivo - fare opposizione nel termine di legge di quaranta giorni dalla data di notifica.

In questo secondo caso si apre un vero e proprio processo, volto ad accertare l'effettiva sussistenza del debito.

Va evidenziato che qualora il debitore non presenti opposizione al decreto ingiuntivo e allo stesso tempo non esegua il pagamento, si troverà a dover affrontare una procedura esecutiva a proprio carico, che potrà eventualmente chiudersi con il pignoramento e la vendita dei beni.

Soppressione del REC

E’ ancora valido il requisito della pratica commerciale?

Sulla questione ha fornito utili chiarimenti la Circolare n. 3603/C del Ministro Bersani, la quale così dispone:

"A seguito della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esami, il requisito della pratica commerciale, ovvero l'avere "prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore" (cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287), può essere ritenuto valido ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale, analogamente a quanto già previsto ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare dal d. lgs. n. 114 (cfr. art. 5, comma 5, lett. b).




Disciplina applicabile al contratto di albergo

Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150

Il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni. Pertanto, secondo i principi applicabili in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi, salva l'applicazione degli elementi del contratto non prevalente se regolati da norme compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie, relativa a contratto di albergo stipulato in favore di terzo, avendo un assessore comunale pattuito la locazione per due mesi di un bungalow in un complesso alberghiero in favore di una famiglia sfrattata, la S.C.., nel cassare la sentenza di merito che aveva limitato la condanna dell'assessore al pagamento dei canoni dei due mesi, ha ritenuto compatibile con il suddetto contratto l'obbligo del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e l'eventuale maggior danno).



Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150


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