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Definizione e disciplina dell’azienda nel Codice Civile

Titolo VIII Dell’azienda – Capo 1 Disposizioni generali

Art. 2555 Nozione



L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (2082) per l'esercizio dell'impresa.



Art. 2556 Imprese soggette a registrazione



Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).



I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.



Art. 2557 Divieto di concorrenza



Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (2125, 2596).



Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.



Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.



Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.



Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.



Art. 2558 Successione nei contratti



Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (2112, 2610).



Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.



Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.



Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta



La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante (att. 100-5).



Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.



Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta



L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.



Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195) risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (2212 e seguenti).



Art. 2561 Usufrutto dell'azienda



L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.



Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985) e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti (997) e le normali dotazioni di scorte.



Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.



La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto (2112).



Art. 2562 Affitto dell'azienda



Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda (1615 e seguenti).


L’etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari



Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;



Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;



Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;





Emana il seguente decreto legislativo:









Capo I - Disposizioni generali



Art. 1. Campo di applicazione.





1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.



2. Si intende per:



a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;



b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;



c) presentazione dei prodotti alimentari:



1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;



2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;



3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;



4) l'ambiente nel quale sono esposti;



d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;



e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito "collettività".



3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.





Art. 2. Pubblicità.





1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.



2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane, né accennare a proprietà che esso non possiede; fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di etichettatura nutrizionale, esse non devono inoltre evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.





Art. 3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.





1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:



a) la denominazione di vendita;



b) l'elenco degli ingredienti;



c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;



d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;



e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;



f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;



g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;



h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;



i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;



l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;



m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;



m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8 .



2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.



3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.



4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.



5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.





Art. 4. Denominazione di vendita.





1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso.



1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.



1-ter. È ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.



1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione .



1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.



2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.



3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente.



4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".



5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.



Art. 5. Ingredienti.



1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.



2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:



a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;



b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito;



b-bis) la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.



3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente".



4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.



5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.



6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.



7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".



8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".



9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".



10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate con il nome della specie animale.



11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.



12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:



a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;



b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non è prescritto;



c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.



13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.





Art. 6. Designazione degli aromi.





1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma.



2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.



3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.





Art.7. Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti.





1. Non sono considerati ingredienti:



a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;



b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;



c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;



d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore.



2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:



a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;



b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;



c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;



d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;



e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;



f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.



3. L'indicazione dell'acqua non è richiesta:



a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;



b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;



c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.



4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi.





Art. 8. Ingrediente caratterizzante evidenziato.





1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:



a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;



b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;



c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.



2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:



a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:



1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7;



2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;



3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;



4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;



b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;



c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.



3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.



4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.



5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.





Art. 9. Quantità.





1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara.



2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita all'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.



3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche.



4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.



5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.



6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale.



7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:



a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;



b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;



c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti;



d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.



8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria:



a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;



b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;



c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.



9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.



10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.





Art. 10. Termine minimo di conservazione e data di scadenza.





1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ...." quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine ...." negli altri casi.



2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.



3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.



4. La data può essere espressa:



a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;



b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;



c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.



5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità è stato determinato.



6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per:



a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;



b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;



c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;



d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;



e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;



f) gli aceti;



g) il sale da cucina;



h) gli zuccheri allo stato solido;



i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;



l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;



m) i gelati monodose.



7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.





Art. 11. Sede dello stabilimento.





1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e di confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di:



a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale;



b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;



c) prodotti destinati ad altri Paesi.



2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.



3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.





Art. 12. Titolo alcolometrico.





1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.



2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol", preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale; può essere preceduto dal termine "alcool" o dalla sua abbreviazione "alc.".



3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più o in meno, espresse in valori assoluti:



a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5%, nonché per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate dall'uva;



b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva nonché per le bevande della NC 2206 00 91 ricavate dall'uva e le bevande a base di miele fermentato;



c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;



d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c).



4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.



5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.





Art. 13. Lotto.





1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.



2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.



3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.



4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.



5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.



6. L'indicazione del lotto non è richiesta:



a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;



b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;



c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:



1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,



2) avviati verso organizzazioni di produttori o



3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o

Il gioco d’azzardo all’interno di locali pubblici

Che cosa prevede il Codice penale

Art. 718 codice penale - Esercizio di giuochi di azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila.



Art. 719 codice penale - Circostanze aggravanti

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.


Etichettatura dei prodotti alimentari

Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114

Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114



"Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari"



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2006





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;



Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in particolare l'articolo 13;



Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'Allegato B;



Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;



Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;



Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;



Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;



Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;



Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;



E m a n a

il seguente decreto legislativo:



Art. 1.

Etichettatura degli ingredienti



1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:



«2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.



2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.



2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.».



Art. 2.

Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi



1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:



«8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio e' indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.».



Art. 3.

Ingredienti sostituibili



1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:



«10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.



10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purche' costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene ... e/o ...", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».



Art. 4.

Deroghe per gli ingredienti composti



1. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:



«12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria:



a) se l'ingrediente composto, la cui composizione e' specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;



b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;



c) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.».



Art. 5.

Ingredienti assimilati agli additivi



1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».



Art. 6.

Casi di esenzione



1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:



«1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.».



Art. 7.

Abrogazioni



1. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi» e le relative designazioni.



Art. 8.

Lista degli ingredienti allergenici



1. All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto.



2. Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente escluse dall'applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007.



3. Ogni modifica alla sezione IV dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e' adottata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute.



Art. 9.

Prodotti contenenti acido glicirrizico



1. La sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' completata con l'aggiunta della categoria di prodotti indicata all'Allegato II al presente decreto.



Art. 10.

Sostanze diverse dagli ingredienti



1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.



Art. 11.

Norme transitorie



1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'Allegato II e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.



Art. 12.

Clausola di cedevolezza



1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.



Art. 13.

Clausola di invarianza della spesa



1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.







ALLEGATO I

(previsto dall'art. 8, comma 1)



Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI



Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;

Crostacei e prodotti derivati;

Uova e prodotti derivati;

Pesce e prodotti derivati;

Arachidi e prodotti derivati;

Soia e prodotti derivati;

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);

Frutta a guscio cioe' mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;

Sedano e prodotti derivati;

Senape e prodotti derivati;

Semi di sesamo e prodotti derivati;

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.







Sezione IV

ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA SEZIONE III



(omissis)

I chiarimenti del Ministro Bersani sulla abolizione del Registro degli Esercenti il Commercio

Circolare n. 3603/C del Ministero dello sviluppo economico (sugli artt. 3, 4 e 11 della Legge n. 248 del 2006)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi

Ufficio D2 - Disciplina del commercio

Via Sallustiana, 53 00187 Roma

Tel 06/47055386 Fax 06/47055357

PROT. N. 0008426 DEL 28/09/2006

REGIONI

ASSESSORATO AL COMMERCIO

LORO SEDI

PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

ASSESSORATO COMMERCIO

LORO SEDI

COORDINAMENTO INTERREGIONALE

c/o REGIONE MARCHE

VIA TIZIANO 44

60125 ANCONA

CIRCOLARE n. 3603/C

UNIONE PROVINCE D'ITALIA

PIAZZA CARDELLI, 4

00186 R O M A

ANCI

VIA DEI PREFETTI, 46

00186 R O M A

CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

LORO SEDI

UNIONCAMERE

PIAZZA SALLUSTIO, 21

00187 R O M A



AUTORITA' GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

P.ZZA VERDI, 6/A

00198 R O M A

CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI ED

UTENTI-

C/O MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

VIA MOLISE, 2

00187 R O M A

CONFCOMMERCIO

PIAZZA G.G. BELLI, 2

00153 R O M A

CONFESERCENTI

VIA NAZIONALE, 60

00184 R O M A

A N C D

VIA GUATTANI, 9 - PAL. B

00161 R O M A

A N C C

VIA GUATTANI, 9

00161 R O M A

CONFCOOPERATIVE

BORGO S. SPIRITO, 78

00193 R O M A

CONFINDUSTRIA

VIALE DELL'ASTRONOMIA, 30

00144 R O M A

CONFAPI

VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52

00186 R O M A

CNA

VIA GUATTANI, 13

00161 R O M A

CONFARTIGIANATO

VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 152

00184 R O M A



CASARTIGIANI

VIA FLAMINIO PONZIO, 2

00153 R O M A

CONFAGRICOLTURA

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101

00186 R O M A

COLDIRETTI

VIA XXIV MAGGIO, 43

00187 R O M A

CIA

VIA MARIANO FORTUNY, 20

00196 R O M A

FEDERPANIFICATORI

VIA ALESSANDRIA, 159/D

00198 R O M A

Oggetto: Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella

legge 4 agosto 2006, n. 248. Artt. 3, 4 e 11. Circolare esplicativa

Premessa

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale e a quanto emerso

nell'incontro tenutosi il 18 settembre u.s. con i rappresentanti regionali sugli artt. 3, 4 e 11 del

decreto legge in oggetto, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata

sulla G.U. 11 agosto 2006, n. 186, si forniscono le seguenti precisazioni .

In via preliminare, si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 4, della legge il quale dispone

che: "Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai

principi e alle disposizioni di cui al comma 1, entro il 1° gennaio 2007"

Per effetto della citata disposizione, la presente circolare è riferita alla legislazione statale

in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata esercitata

dalle Regioni o dalle Province Autonome la potestà legislativa sulla materia del commercio per

effetto dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ove detta potestà sia stata esercitata, restano vigenti fino al predetto termine di cui all'art. 3,

comma 4, le disposizioni legislative e regolamentari emanate dagli enti territoriali.



1 Art. 3, comma 1

" Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della

concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà

di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme

funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo

ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio

nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,

le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di

somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

(..)"

1.1 La parte preliminare dell'articolo individua le finalità del provvedimento con riferimento

alla distribuzione commerciale, i principi costituzionali a garanzia dell'intervento e l'ambito

della materia interessata.

Gli obiettivi del provvedimento sono quelli di garantire un regime di libera concorrenza

secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,

nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di

acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

In tal senso vengono richiamate le fonti costituzionali della potestà legislativa dello Stato,

ossia la "tutela della concorrenza" e la "determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale".

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 3 individua le attività economiche alle quali si

applicano le disposizioni del provvedimento.

Con riferimento agli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina statale, trattasi, visto il

richiamo alle "attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande", delle attività di commercio

all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa, delle attività al dettaglio svolte tramite forme speciali

di vendita, dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree pubbliche di cui al d. lgs. n. 114,

nonché dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto

1991, n. 287.

Le disposizioni in discorso, quindi, non hanno effetti sulle attività espressamente escluse

dall'applicazione della disciplina del citato d. lgs. n. 114 (cfr. art. 4, comma 2) e sulle

attività commerciali disciplinate da leggi di settore (ad es. d. lgs. 24 aprile 2001, n. 170).

2. Art. 3, comma 1, lettera a)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): a) l'iscrizione a

registri abilitanti ovvero il possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di

attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della

somministrazione degli alimenti e delle bevande (..)"

2.1 In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza la disposizione statale

intende intervenire con l'introduzione di strumenti atti a promuovere l'assetto

concorrenziale del mercato. A tal fine sancisce alcuni principi per garantire in forme

appropriate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito dei rapporti che

per la loro diretta incidenza sul mercato devono essere tutelati da pratiche

anticoncorrenziali. Intende, altresì, ridurre gli squilibri che possano inibire il corretto

sviluppo del settore e l'equilibrio economico generale.

La norma, quindi, sancisce che, ai fini dell'avvio delle attività economiche disciplinate dal

provvedimento, vigono due prescrizioni: a) non servono iscrizioni a registri abilitanti; b) non

serve il possesso di requisiti professionali, salvo che riguardino il settore alimentare e la

somministrazione di alimenti e bevande.

2.2 La disposizione su riportata, negli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina statale,

determina le conseguenze che si riportano nel prosieguo.

2.2.1 La prescrizione che sancisce il divieto del possesso dell'iscrizione a registri abilitanti si

riferisce al Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di

alimenti e bevande di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, espressamente

richiamato dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non esistendo nella disciplina

vigente alcun altro Registro abilitante ai fini dell'avvio delle attività oggetto delle

disposizioni in discorso.

Di conseguenza, il Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione

di alimenti e bevande è da ritenersi soppresso dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del

decreto legge n. 223, convertito nella legge 6 agosto 2006, n. 248.

Per effetto della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, deve ritenersi soppresso anche il requisito del

superamento degli esami presso le Camere di commercio previsto dall'art. 2, comma 2,

lettera c), ultimo periodo, della citata legge n. 287, direttamente finalizzato all'iscrizione.

Con riferimento a quanto precisato, si richiama il parere della scrivente 1 agosto 2006, n.

7084, in risposta ad un quesito dell'Unioncamere, con il quale, riguardo alle problematiche

relative al periodo transitorio, si è ritenuto, al fine di non pregiudicare gli interessi e le

aspettative dei cittadini che hanno presentato istanza presso le Camere di commercio in data

antecedente al 4 luglio 2006, che i relativi esami possano essere svolti e che il superamento

dei medesimi possa essere ritenuto valido ai limitati fini del riconoscimento del requisito

professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2.2.2 I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in

vigore del citato decreto legge n. 223, possono essere ritenuti in possesso del requisito

professionale.

2.2.3 A seguito della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande e degli esami, il requisito della pratica commerciale,

ovvero l'avere "prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese

esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati

addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di

coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore"

(cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287), può essere ritenuto valido ai fini

della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale, analogamente a quanto

già previsto ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare dal d. lgs. n. 114

(cfr. art. 5, comma 5, lett. b).

2.2.4 L'art. 3, comma 1, lett. a), fa salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore

alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò significa che ai fini dell'accesso all'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore

alimentare e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande il possesso dei requisiti

professionali resta obbligatorio.

Trattasi, in base alle norme attualmente vigenti, dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5,

lettere a) e b), del d. lgs. n. 114, per l'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare e

di quelli previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c), con esclusione ovviamente dell'esame, e

dall'art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale, della legge n. 287,

per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2.2.5 Per effetto delle nuove disposizioni la verifica del possesso e della validità dei requisiti

professionali ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è

competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, spetta l'onere di attivare tutte le procedure

necessarie alla verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze, dichiarazioni di

inizio di attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti

e bevande.

Ai predetti enti spetta, altresì, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità previsti

dall'art. 2, comma 4, della legge n. 287 ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande.

Con riferimento a quanto sopra, si richiama l'attenzione su quanto disposto in materia di

semplificazione amministrativa dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni; nonché, in materia di dichiarazioni sostitutive, dal D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, con particolare riguardo agli artt. 38, 46 e 47 in materia di autocertificazioni, nonché

all'art. 76 applicabile in caso di dichiarazioni mendaci.

Allo stato attuale, infatti, nel caso di avvio di attività di somministrazione di alimenti e

bevande, il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti può essere

comprovato con dichiarazioni sottoscritte dal soggetto interessato, ferme restando in capo al

Comune, competente per territorio, le opportune verifiche nei termini e secondo le modalità

previste dalle norme vigenti.

3 Art. 3, comma 1, lett. b)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): b) il rispetto di

distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima

tipologia di esercizio (..)"

3.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali

appartenenti alla medesima tipologia di esercizi.

Di conseguenza, con riferimento alle attività commerciali di vendita e di somministrazione,

oggetto della norma (cfr. punto 1.1), non sono ammissibili previsioni normative o

programmazioni che stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza fra gli esercizi.

4. Art. 3, comma 1, lett. c)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): c) le limitazioni

quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva

la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (..)"

4.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione di limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi

commerciali fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare.

In conseguenza dell'utilizzo, nel contenuto testuale della norma, dei termini "esercizi

commerciali" e "settore alimentare e non alimentare" si ritiene che la disposizione sia

riferita agli esercizi di vendita in sede fissa e che non comporti conseguenze sulla

programmazione del territorio nel caso di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche.

Il principio introdotto intende impedire che all'interno del settore alimentare o non

alimentare siano posti obblighi, riserve o limitazioni con riferimento ai prodotti esitabili,

fatto salvo, ovviamente, il rispetto, ove sussistano, dei requisiti igienico sanitari previsti.

La prescrizione va riferita, quindi, anche ai casi di eventuale programmazione territoriale

caratterizzata dalla previsione di ulteriori suddivisioni all'interno del settore merceologico

alimentare o non alimentare, con riferimento a categorie merceologiche.

Si ritiene che il principio enunciato a tutela della concorrenza non sia applicabile nel caso in

cui prescrizioni relative a limitazioni dell'assortimento merceologico siano emanate per

finalità di valorizzazione e salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico,

archeologico, artistico o ambientale e, pertanto, per finalità costituzionalmente garantite.

5. Art. 3, comma 1, lett. d)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): d) il rispetto di

limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello

territoriale sub regionale (..) "

5.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul

volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Non sono pertanto ammissibili eventuali programmazioni fondate sulla fissazione di volumi

di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali

predefiniti, che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza statale e

comunitaria riguardante la tutela della concorrenza.

Una programmazione che preveda una siffatta valutazione, può determinare, infatti,

ingiustificate distorsioni della concorrenza, in quanto è in grado di impedire la crescita delle

imprese e il conseguimento di economie di scala che, nei contesti di mercato caratterizzati

dalla presenza di qualificati concorrenti, possono condurre a benefici per i consumatori.

Tale programmazione avrebbe l'effetto, pertanto, di limitare l'esercizio dell'attività

imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un

potenziale danno agli stessi.

6. Art. 3, comma 1, lett. e) ed f)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114 (..) sono svolte senza (..): e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali,

a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni

preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite

promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei

periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (..)".

6.1 In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza, la disposizione

liberalizza le vendite promozionali, per consentire ai consumatori di accedere a prezzi

vantaggiosi e alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa.

Detta modalità di offerta, pertanto, non può essere soggetta a limitazioni temporali,

quantitative e procedurali.

L'unica limitazione ammissibile concerne la fissazione di un periodo antecedente a quello di

svolgimento delle vendite di fine stagione nel quale le vendite promozionali possono essere

vietate.

6.2 Per quanto concerne la parte della disposizione che, nel prevedere la possibilità di stabilire

limiti alle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine

stagione, fa rinvio al caso dei "medesimi prodotti ", si precisa che l'espressione è correlata

alla circostanza che le due diverse modalità di vendita possono avere ad oggetto prodotti non

necessariamente coincidenti. Da ciò consegue che il termine "medesimo" va inteso come

riferito non al singolo prodotto ma alla medesima merceologia di prodotti stagionali o di

moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione.

6.3 Considerato che ogni forma di promozione deve essere svolta dall'imprenditore in modo

corretto, con particolare riguardo alla chiarezza e alla veridicità delle informazioni da fornire

all'eventuale acquirente, resta ferma la disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del d. lgs. n.

114 che prevede che "lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale

sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto". Al riguardo si precisa

che non è contenuto nell'art. 15, l'obbligo di indicazione del prezzo scontato o ribassato: è

evidente, comunque, che per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità

dei prezzi, conseguentemente al combinato disposto degli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 114, è

necessario indicare in caso di vendita promozionale, oltre al prezzo di vendita originario e

alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.

7 Art. 3, comma 2

"Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine

stagione".

7.1 Come espressamente previsto, restano compatibili con il principio di tutela della concorrenza

e, quindi, vigenti le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine

stagione. Trattasi, nel primo caso, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 6 aprile 2001, n.

218, e, nel secondo caso, delle disposizioni emanate dagli enti territoriali regionali, in

attuazione dell'art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 114, in materia di vendite di fine stagione.

Con riferimento alle vendite correlate ad eventi straordinari ed eccezionali dell'azienda (c.d.

vendite di liquidazione), resta ferma la competenza degli enti territoriali regionali a valutare

l'eventuale emanazione di disposizioni confermative o correttive della normativa vigente nel

rispetto dei principi a tutela della concorrenza introdotti dall'art. 3.

8 Art. 3, comma 1, lett. f-bis)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): f-bis) il divieto o

l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di

gastronomia presso l'esercizio di vicinato , utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con

l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni

igienico-sanitarie".

8.1 La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente

solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore

merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere

vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del

servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella

disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività

consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il

consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.

In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non

prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce, all'art. 1,

comma 1, che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si

esplicita in "tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o

in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".

Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non

possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di

somministrazione , né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il

servizio assistito.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l'effettiva applicazione

della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo negli esercizi

di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva

del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

9 Art. 3, comma 3:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le

disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione

commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1"

9.1 Per effetto dell'art. 3, comma 1, lettera a), come precisato al punto 2.2 il Registro degli

esercenti il commercio e i relativi esami presso le Camere di commercio, ai fini

dell'ottenimento dell'iscrizione sono soppressi, a far data dal 4 luglio 2006.

Stante la norma di cui all'art. 3, comma 3, del decreto sono da ritenersi, quindi, abrogati i

seguenti articoli: artt. 1, 2, 4, 8 e 10 della legge 11 giugno 1971, n. 426; gli artt. 1, 2, 3, 4,

5, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27 e 29 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e

l'art. 2, comma 2, della legge 5 gennaio 1996, n. 25.

Sono da ritenersi, invece, soppressi tutti i termini e le locuzioni che citano il Registro e gli

esami suddetti, contenuti nei testi delle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Trattasi dei termini e delle locuzioni contenuti nell'art. 2, nell'art. 3 comma 1, nell'4,

comma 1, lettera b), e dell' art. 7 della legge n. 287;

9.2 Con riferimento all'ultimo periodo del punto precedente e, nello specifico, alle soppressioni

di testo indicate, si precisa che, in base alla nuova disciplina, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione e della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività, nonché ai

fini della voltura e della decadenza e revoca del titolo per l'esercizio dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, ove le disposizioni richiamano la circostanza del

possesso o della perdita del requisito della iscrizione nel Registro, il rinvio è da intendersi

riferito al possesso o alla perdita dei requisiti per l'avvio e per l'esercizio dell'attività

previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, della legge n. 287.

9.3 Per effetto dell'art. 11 del decreto sono soppresse le commissioni provinciali e comunali

istituite dall'articolo 6 della legge n. 287. Stante il disposto dell'art. 3, comma 3, è da

ritenersi abrogato l' art. 6 della legge n. 287. Sono da ritenersi soppressi, invece, tutti i

termini e le locuzioni che citano le commissioni in discorso, contenuti nei testi delle

disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287 e nell'art. 2 della citata legge n. 25. Trattasi

delle disposizioni di cui all'3, commi 1 e 5; all'art. 5, comma 2, della legge n. 287 e all'art.

2, comma 1, della legge n. 25.

10 Art. 4, comma 2-bis

"E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei

prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi

dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza

delle prescrizioni igienico-sanitarie".

10.1 La disposizione consente il consumo sul posto nel caso di tutti i titolari di impianti di

panificazione, sia quelli già in attività autorizzati in base alla legge n. 1002 del 1956 sia ai

nuovi impianti soggetti a dichiarazione di inizio attività . Con riferimento alle modalità

applicative della disposizione, si rinvia quanto precisato al punto 8.

11 Art. 11, comma 1

"Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n.

287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi

procedimenti amministrativi"

11.1 Trattasi della commissione comunale nei comuni con popolazione superiore a diecimila

abitanti e della commissione provinciale nei comuni con popolazione non superiore a

diecimila abitanti, istituite dall'art. 6 della legge n. 287 (cfr. anche all'art. 3, commi 1 e 5 e

art. 5, comma 2). Per effetto della soppressione sancita dall'art. 11, comma 1, del decreto

gli atti di programmazione sono adottati dagli enti locali competenti per territorio sulla base

delle disposizioni di cui alla citata legge n. 287. Resta fermo, ovviamente, il rispetto delle

norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla citata legge n.

241 e successive modificazioni.

12 Art. 11, comma 3

"Della commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e

successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in

mediazione"

12.1 La disposizione prevede l'esclusione degli iscritti nel ruolo degli agenti di affari in

mediazione dalla commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del D.M. 7 ottobre 1993, n.

589, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 21 dicembre 1990, n. 300,

concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo.

Di conseguenza le commissioni di esame a far data dal 4 luglio 2006 sono costituite da soli

tre membri ( il Segretario Generale della Camera di commercio, che la presiede, e due

docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame),

invece dei precedenti cinque con l'esclusione, quindi, dei rappresentanti della categoria

interessata.

IL MINISTRO




Bar interno ad associazioni e circoli

Requisiti per bar e ristoranti interni a circoli privati

Nel caso in cui una associazione sportiva o un circolo privato sia dotato di un bar/ristorante interno, la legge distingue a seconda che questo sia aperto anche agli esterni o sia riservato ai soci in via esclusiva.

Nel primo caso il bar/ristorante interno non si differenzia da un qualsiasi pubblico esercizio e da un punto di vista normativo è soggetto a tutti gli usuali adempimenti di legge previsti per gli esercizi di somministrazione.

Nel secondo caso, invece, non si tratta di un vero e proprio pubblico esercizio (non essendo appunto aperto al pubblico, ma riservato ai soli soci), e la stessa attività di bar/ristoro non rientra nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma viene considerata dalla legge come una mera attività complementare a quella istituzionale dell'ente.

La normativa di riferimento in materia di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati è costituita dal DPR n. 235/2001, che prevede procedimenti differenziati per circoli e associazioni aderenti ad organizzazioni nazionali, da un lato, e per circoli e associazioni indipendenti, dall'altro.

In ogni caso, l'attività di bar/ristorante interno riservato in via esclusiva ai soci deve essere esercitata nel pieno rispetto dei seguenti requisiti di legge:

- autorizzazione igienico-sanitaria per il locale destinato a sede del bar/ristorante interno;

- possesso, per il personale addetto alla somministrazione di alimenti e bevande, del richiesto libretto sanitario;

- certificazione, per il responsabile del servizio, di aver frequentato un corso HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997;

- requisito della sorvegliabilità del locale, ai sensi di legge.

A carico degli enti che non rispettano i requisiti suddetti sono previste pesanti sanzioni, sia di natura pecuniaria (multe), sia comportanti la chiusura immediata dell'attività.

Si ricorda, infine, che in caso di bar/ristorante interno riservato in via esclusiva ai soci, questo non può essere segnalato all'esterno.


I regolamenti comunitari che formano il c.d. Pacchetto di igiene

Dal 2006 il quadro comunitario di rifermento è mutato

E' utile ricordare che dall'inizio del 2006 è entrato in vigore il nuovo regime relativo all'igiene dei prodotti alimentari, il c.d. "Pacchetto igiene", contenente una serie di provedimenti con i quali si sono ridefinite le regole di igiene, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e di sanità pubblica.

Questi provvedimenti hanno sostituito dal 1° gennaio 2006 le disposizioni comunitarie vigenti in materia di igiene circa la produzione e la commercializzazione degli alimenti, stabilendo anche una nuova disciplina per quanto riguarda l'attività di controllo delle Autorità competenti.



I recenti regolamenti comunitari, costituenti il cosiddetto "pacchetto igiene", sono i Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, e Direttiva 2002/99.



Risultano quindi superate le normative comunitarie in materia di autocontrollo, basate sulla Direttiva 93/43/CEE, abrogata dal Regolamento CE 852/04.



Infine si evidenzia che l'applicazione del "pacchetto igiene" ha determinato l'abrogazione totale o parziale di numerose normative specifiche in determinati settori produttivi.



In sintesi:



1) Regolamento 178/02



Identifica nell'analisi del rischio (valutazione -gestione-comunicazione), nell'adozione dei principi dell'analisi HACCP, nella responsabilizzazione primaria degli operatori e nel concetto di rintracciabilità i cardini del nuovo sistema, secondo il principio della trasparenza.





2) Regolamento CE 852/04



L'ambito di applicazione è lo stesso del Decreto legislativo 155/97. Non si applica quindi alla produzione primaria, né a quella domestica.





Il Regolamento stabilisce in tra l'altro:



- requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria;



- analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari;



- rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi della Direttiva 93/43/CEE;



- viene promossa l'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali, la cui applicazione rimane comunque volontaria;





3) Regolamento CE 853/04



Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre, salvo diversamente indicato, il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico.



Il Regolamento tra l'altro prevede che:



- gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle autorità azionali competenti (salvo che si tratti di stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata);



- i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 854/04;



- devono essere redatti elenchi di Paesi Terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti animali.







4) Regolamento CE 854/04



Questo Regolamento completa la regolamentazione dell'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti.



Il Regolamento stabilisce tra l'altro:



- i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti;



- l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle Autorità tutta l'assistenza richiesta nell'esecuzione del controllo;



- i controlli sono basati sui principi del sistema HACCP;



- compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche;



- sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal Regolamento stesso;





5) Regolamento CE 882/04



Questo Regolamento integra quanto previsto in tema di controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati.



Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.


Sanzioni per la violazione delle regole di igiene alimentare

Illeciti penali e amministrativi



Oltre alle sanzioni specificatamente previste dal Decreto Legislativo 155/97, che riguardano la violazione degli obblighi di autocontrollo, vanno sempre tenute presenti le possibili sanzioni relative alla non conformità del prodotto alle norme di legge, che peraltro possono derivare da una non esatta applicazione delle misure di prevenzione e controllo previste dal sopracitato decreto legislativo. La normativa alimentare prevede sia illeciti penali che amministrativi. In particolare:



ILLECITI PENALI



All'interno delle previsioni penalistiche bisogna distinguere tra:



Violazioni di norme poste a tutela della salute pubblica



In questa categoria si ricomprendono tutte quelle violazioni che possono costituire un pericolo per la salute del consumatore. In tale categoria vanno segnalati:



art. 5 l. 283/62 che punisce con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000 (art. 6/4 l. 283/62) il divieto di mettere in commercio:



alimenti privati anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolati con sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale (lett. a)



in cattivo stato di conservazione (lett. b)



con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (cfr. OM 11 ottobre 1978) (lett. c)



insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (lett. d)



con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero per la Sanità, o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (lett. g)



art. 444 c.p., che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a lire 100.000 chiunque metta in commercio sostanze non contraffatte, né adulterate, ma comunque pericolose per la salute pubblica.



Violazioni di norme a tutela della buona fede del consumatore



In tale categoria rientrano tutte le violazioni che ledono la buona fede del consumatore o comunque la lealtà delle trattazioni commerciali. In particolare vanno ricompresi:



art. 515 c.p. "Frode in commercio", che prevede la pena della reclusione fino a 3 anni o la multa non inferiore a lire 200.000, nell'ipotesi di vendita di una cosa mobile (alimenti) per un'altra o di una cosa mobile per origine, provenienza, quantità e qualità diversa da quella dichiarata o pattuita.



art. 516 "Vendita di sostanze non genuine come genuine", che vieta la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, sanzionando i contravventori con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a lire 2.000.000.



art. 13 l. 283/62, che punisce con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000 l'offerta in vendita o propaganda di sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità, da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti.



Va rilevato che nella giurisprudenza in materia di alimenti si registra una mancanza di uniformità nella qualificazione delle condotte criminose. Non è infatti raro che lo stesso fatto sia ascritto nell'ambito di fattispecie penali anche notevolmente diverse tra loro con conseguente rischio di una disparità di trattamento sanzionatorio.



ILLECITI AMMINISTRATIVI



All'interno delle sanzioni amministrative sono ricomprese in particolare:



le violazioni delle norme previste da Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 in materia di etichettatura. In particolare:



art. 18/1 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 6.000.000 per "chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi" alle norme del decreto stesso ossia non contenenti le indicazioni prescritte.



art. 18/2 che stabilisce la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 36.000.000 nel caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 109/92 che stabilisce che "l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore gli acquirenti sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla durabilità, sul luogo di origine o provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso";



In presenza di sanzioni amministrative il contravventore ha diverse possibilità:



1) "PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA".



Tale procedimento, previsto dall'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, prevede la possibilità di estinguere la sanzione (semprecché non sussistano elementi validi per fare opposizione) tramite il pagamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione contestata. Tale soluzione risulta tuttavia gravosa nel caso in cui i limiti della sanzione siano elevati.



2) OPPOSIZIONE



L'opposizione si articola in due fasi:



presentazione entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della stessa di scritti difensivi all'autorità competente, la quale può archiviare o irrogare la sanzione attraverso una ordinanza ingiunzione.



nel caso in cui venga emessa l'ordinanza ingiunzione, è possibile fare opposizione davanti al Pretore instaurando un normale giudizio civile.


Il metodo HACCP

I segreti di un metodo di successo



L'Ente Nazionale di Unificazione definisce nelle Norma UNI-ISO 8402 la "qualità" di un prodotto, alimentare e non, come l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche che gli conferiscono la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite.



Tra le proprietà fondamentali di un alimento, la sanità è sicuramente la più importante ed è l'obbiettivo primario dei sistemi di autocontrollo applicati alla moderna industria alimentare.



Anche le tradizionali tecniche ispettive eseguite dal personale sanitario hanno come finalità la "sicurezza" del prodotto, mentre queste persone indirizzano l'attenzione dell'ispettore su tutti i luoghi o le situazioni del processo produttivo nelle quali si possono verificare contaminazioni microbiche degli alimenti, i sistemi di autocontrollo che si avvalgono del metodo HACCP individuano come punti critici le fasi, le procedure o le operazioni nelle quali effettuare un controllo.



L'HACCP è un sistema di controllo preventivo degli alimenti, che si occupa di monitorare, con osservazioni o misurazioni programmate, il livello di controllo esercitato su un certo pericolo (microbico, chimico, fisico, ecc.) in una filiera produttiva e, successivamente, verificare la rispondenza del prodotto a specifiche analitiche, di solito microbiologiche.



Per definizioni la sigla HACCP corrisponde a Hazard Analysis and Critical Control Point (analisi dei rischi e controllo dei punti critici), mentre il termine Hazard (pericolo) è inteso come la possibilità di causare un danno.



Possiamo affermare che:



Il pericolo sanitario influenza negativamente la sicurezza dell'alimento;



Il pericolo biologico è inteso come contaminazione, crescita o sopravvivenza inaccettabile di microrganismi o di prodotti del metabolismo microbico;



La severità è espressa come ampiezza del pericolo;



Il rischio è la possibilità che il pericolo si verifichi;



Il rischio associato è quando subentrano situazioni che lo amplificano;



Il punto critico di controllo è identificato in ogni punto, fase o procedura, posizione o trattamento al livello del quale è possibile eseguire un controllo al fine di eliminare, prevenire o minimizzare un pericolo. In alcuni casi il controllo di una singola operazione è sufficiente per eliminare uno o più pericoli microbici, come avviene per la sterilizzazione, perciò tale Critical Point viene definito CCP1, mentre se s'individuano punti critici a livello dei quali il pericolo può essere minimizzato ma non eliminato, questi si definiscono CCP;



Il punto di controllo può essere definito come punto critico e sarà definito critical control point;



Il monitoraggio è l'insieme delle misurazioni di grandezze fisiche, parametri chimici e microbiologici, osservazioni/valutazioni visive programmati nel tempo ed eseguiti nei confronti di un punto critico permette di verificare il rispetto dei livelli prestabiliti e di accertare il grado di controllo esercitato su un determinato rischio.



Il piano di campionamento deve essere sottoposto a continue valutazioni facendo attenzione a non valutare troppo attentamente il dato analitico ma quanto il suo andamento nel tempo in relazione ai numerosi rilevamenti effettuati, attraverso la Check-list.



In tal caso l'applicazione del monitoraggio microbico è indicata come elemento di valutazione delle pratiche di pulizia e disinfezione, rendendo necessaria la ricerca dei germi patogeni dell'ambiente e delle attrezzature, e quindi con lo scopo di modificare le eventuali tecniche di pulizia adottate finora nella filiera lavorativa.


HACCP: decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.155

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari



DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n.155



Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari





ARTICOLO 1



( Campo di applicazione)





Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.







ARTICOLO 2



(Definizioni)





Ai fini del presente decreto s'intende per:



¨ Igiene dei prodotti alimentari: tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari,



¨Industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato che esercita una o più attività: la preparazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto,



¨ Alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico;



¨ Autorità competente: il Ministro della sanità, le regioni e la provincie autonome, i comuni e le unità sanitarie locali;



¨ Responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.







ARTICOLO 3



(Autocontrollo)







1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.



2. Il responsabile dell'industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza.



3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura e i risultati relativi alla procedura riguardante il comma 2.



4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in considerazione tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendole informazioni relative al ritiro degli stessi.



5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato.







ARTICOLO 4



(Manuali di corretta prassi igienica)





1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentatius.



2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre patri interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori.



3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).



4. Il Ministero della sanità valuta la conformità dell'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e li trasmette alla Commissione europea.



5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica.




Igiene degli alimenti: come funziona la procedura HACCP

Le operazioni richieste nella procedura di controllo dei rischi collegati all’igiene dell’alimento



L'applicazione dei principi di HACCP richiede le seguenti operazioni:



Assemblaggio del gruppo di lavoro HACCP: riunire un gruppo di lavoro multidisciplinare che abbia conoscenze specifiche e adatte competenze sul prodotto;



Descrizione del prodotto: dovrebbe essere tracciata una descrizione completa del prodotto, includendovi informazioni sulla composizione e sulla distribuzione.



Identificazione dell'uso probabile del prodotto: l'uso probabile dovrebbe essere basato sull'attesa del prodotto da parte dell'utilizzatore finale o del consumatore;



Costruzione del diagramma di flusso: il diagramma di flusso dovrebbe essere allestito dal gruppo di lavoro HACCP. Ogni passaggio entro l'area specifica dell'operazione in esame per produrre il diagramma di flusso;



Verificare sul posto del diagramma di flusso: il gruppo di lavoro dovrebbe confermare il modo di operare nei confronti del diagramma di flusso durante tutti i passaggi e tutti i momenti dell'operazione e correggere il diagramma di flusso se necessario;



Elenco di tutti i rischi associati ad ogni passaggio e considerazione di ogni misura preventiva per il controllo dei rischi: il gruppo di lavoro HACCP dovrebbe elencare tutti i rischi biologici, chimici e fisici che si possono evidenziare e descrivere le misure preventive che possono essere messe in pratica per il controllo di questi rischi. Il gruppo di lavoro HACCP, controlla inoltre ogni rischio. I rischi devono essere di natura tale che la loro eliminazione siano a livelli accettabili per essere inclusi nell'elenco. Inoltre il gruppo di lavoro deve considerare quali misure preventive esistono che possano essere applicate per ogni rischio;



Applicazione della sequenza di decisioni HACCP a ogni passaggio: l'identificazione di un CCP nel sistema HACCP è facilitato dall'applicazione delle decisioni in sequenza. Dovrebbero essere considerati tutti i rischi che ci si può ragionevolmente attendere o che siano introdotti ad ogni passaggio;



Stabilire i limiti critici per ogni CCP: i limiti critici devono venire specificati per ogni misura preventiva;



Stabilire un sistema di monitoraggio per ogni CCP: monitoraggio significa una misurazione o un'osservazione schedata di un CCP relativa ai suoi limiti critici. Le procedure di monitoraggio devono riuscire a scoprire perdite di controllo a CCP. Inoltre il monitoraggio dovrebbe essere in grado di fornire quest'informazione in tempo utile per intraprendere un'azione correttiva per riottenere il controllo del processo prima che sia necessario eliminare il prodotto;



Stabilire le azioni correttive: le azioni correttive specifiche devono essere svolte per ogni CCP nel sistema HACCP, per trarre deviazioni quando si presentano. Le azioni devono assicurare che i CCP sia stato portato sotto controllo. L'azione dovrebbe essere intrapresa per riportare il processo sotto controllo prima che la deviazione porti ad un rischio per la salubrità;



Stabilire le procedure di verifica: stabilire procedure per verificare che il sistema HACCP stia operando correttamente. La frequenza della verifica dovrebbe essere sufficiente a convalidare il sistema HACCP;



Stabilire la tenuta di memorie e documentazione: una efficiente ed accurata conservazione di memorie è essenziale per l'applicazione di un sistema HACCP. La documentazione delle procedure HACCP ad ogni passaggio dovrebbe essere inclusa e riunita in un manuale.






Igiene degli alimenti: la norma che introduce in Italia il metodo di autocontrollo HACCP

La prevenzione dei rischi è alla base della procedura in esame

L'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) è un metodo di autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore.



L'Italia ha recepito le normative europee (Dir.CEE n°43/93) e le ha rese operative emanando il D.L.n.155/97 (presente in questa sezione), in esso sono contenute le prescrizioni da osservare e con esso diviene necessaria l'applicazione della metodologia HACCP.



Nel comma 2 dell'art.3 del D.L.n. 155/97 è indicato che il sistema da adottare per procedere all'analisi dei pericoli che potrebbero verificarsi in un qualsiasi processo produttivo alimentare, è il metodo di analisi identificato dalla sigla HACCP, ossia, in italiano: "analisi dei rischi - punti critici di controllo" e quindi più semplicemente: "PREVENZIONE".



Il metodo parte dalla ricerca di tutti i pericoli che potrebbero insorgere sia durante le fasi produttive di un alimento, sia durante tutte le altre fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione fino alla vendita al consumatore finale.



In pratica ognuna di queste fasi deve essere sottoposta ad una attenta analisi, in modo da individuarne i punti più a rischio (critici) per l'igiene del prodotto così da poter adottare dei sistemi di prevenzione adeguati.



Il monitoraggio e la registrazione di tutti i fattori che possono concorrere al "rischio" permettono di individuare i comportamenti ottimali al fine di una valida prevenzione.



IL MANUALE HACCP



Nel manuale vengono individuati quelli che sono i punti critici per ogni filiera ed in esso vengono annotati tutti i controlli che, per legge, devono essere sistematicamente effettuati, in modo da poter risalire alle cause che possono aver determinato un qualsiasi problema.



Nel manuale vengono inoltre standardizzati i comportamenti lavorativi da adottare e definite le modalità che l'azienda adotta ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo finale.



DA QUANDO E' IN VIGORE



L'entrata in vigore del D.L.n.155/97 risale al 30 Giugno 1997, ma successive proroghe (d.l. 148 del 24/5/99) hanno fissato al 31 Marzo 2000 il termine ultimo per l'applicazione delle sanzioni a chi, nel frattempo, non si sia adeguato ai dettati del decreto .



A CHI SI RIVOLGE



A tutti coloro che sono coinvolti nelle fasi successive alla produzione primaria di un alimento e cioè : preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore.


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