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Granite, Sorbetti, yogurt

Ricette estate 2008 –

Freschissime e accattivanti proposte da creare. Granitori e preparati validi aiuti per gli affari.

Freschissime e accattivanti proposte da creare. Granitori e preparati validi aiuti per gli affari.

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Creme fredde : nuove ricette per l’estate 2008

Ricettazioni –

Un’estate all’insegna della dolcezza e della cremosità. Granitore e mascarpone protagonisti.

Un'estate all'insegna della dolcezza e della cremosità. Granitore e mascarpone protagonisti.

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Trasferimenti di sede? No senza prg

Attività –

Trasferire un bar o un ristoranti è possibile solo se il piano regolatore comunale lo consente

Bar e ristoranti non possono essere aperti o trasferiti in altra zona da quella dove operano se il piano regolatore comunale non lo consente. È quanto ribadito dalla sentenza n.358 del 20 febbraio del Tar della Lombardia, sezione terza. Il trasferimento in una zona non ammessa dal Prg infatti costringerebbe lo stesso Comune e far chiudere l'attività, contravvenendo al principio di buona amministrazione.

Addio al delegato Rec, ora c’è il procuratore

Licenze –

Scomparsa della figura del “delegato Rec” nasce quella del procuratore. Cosa significa? Vediamo.

Una delle novità introdotte dalla legge regionale del Veneto che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (la n. 29 del 21 settembre 2007) consiste nella scomparsa della figura del “delegato Rec”. Le società che non disponevano dei requisiti professionali richiesti dalla legge, ricorrevano in passato alla nomina di un delegato Rec, in pratica un prestanome. La Regione Veneto al comma 7 dell'articolo 4, ha introdotto ora la figura del “Procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione”, cioè colui al quale è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio.
In conformità al principio stabilito dal ministero dell'Interno circa l'obbligatorietà della conduzione personale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la stessa legge codifica poi la figura del “preposto”, inteso come persona cui è affidata l'effettiva conduzione dell'esercizio quando il titolare, se persona fisica, oppure il legale rappresentante o il procuratore, in caso di società, siano in possesso di più autorizzazioni; il preposto dovrà possedere i requisiti morali e professionali richiesti, ma non sarà responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse. Il responsabile dell'effettiva conduzione potrà essere il legale rappresentante o un procuratore nominato con atto notarile, iscritto al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2209 del Codice Civile, da cui risultino i poteri affidatigli, così da delimitarne le responsabilità.

La pubblicità è utile ma dev’essere veritiera

Promozione –

Il messaggio pubblicitario non deve essere ingannevole. Anche i locali pubblici rischiano.

Il messaggio pubblicitario ingannevole assume rilevanza legale sotto un duplice profilo: lede gli interessi dei consumatori, pregiudicando l'interesse pubblico alla trasparenza della comunicazione pubblicitaria, e danneggia le imprese concorrenti che possono subire uno svantaggio economico. La materia è stata rivisitata dal recente decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - noto come Codice del Consumo - in armonia con i principi affermati in sede comunitaria. Un'apposita sezione del Codice si occupa di pubblicità, vietando quella ingannevole e disciplinando quella comparativa. L'articolo 20 definisce ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche, e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”. La nuova normativa, che punisce con multe salate la promozione di prodotti i cui requisiti non corrispondono alla realtà, attribuisce un ruolo fondamentale all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). L'Autorità, oltre a definire quali sono in concreto i casi di pubblicità ingannevole, dispone di efficaci strumenti sanzionatori che possono arrivare anche alla sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni nel caso di reiterato rifiuto di correggere i messaggi pubblicitari. Così di recente l'organismo guidato da Antonio Catricalà ha istituito un procedimento sanzionatorio contro un hotel-pizzeria di Codigoro (Fe). Di cosa era colpevole il nostro? Del fatto che la pizza non era cotta nel forno a legna come scritto, in caratteri piccolissimi, in un menu. Mille euro di multa e stop.

Non è reato (per ora) se non c’è il bollino Siae

Sentenze cassazione –

Non costituisce più reato possedere e commercializzare materiale audio e video privo del contrassegno Siae.

Il possesso e la commercializzazione di materiale audio e video privo del contrassegno Siae non costituisce più reato. Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 13810 e 13816 depositate lo scorso 2 aprile 2008. La Corte di Cassazione ha fatto proprio l'orientamento della più recente giurisprudenza europea, secondo cui le normative nazionali sull'obbligo di applicazione del contrassegno Siae precedenti alla direttiva comunitaria 83/189/ Cee del 28 marzo 1983 costituiscono “regola tecnica” e, in quanto tali, devono essere notificate alla Commissione Europea, a pena di inapplicabilità. Allo stato attuale l'Italia non ha ancora provveduto alla necessaria comunicazione alla Ue della normativa italiana sul contrassegno Siae, considerata “regola tecnica” dalla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Cassazione ha dunque dovuto depenalizzare ogni contenzioso riguardante il bollino Siae, almeno sino a quando non sia perfezionata la suddetta procedura. La stessa Cassazione ha precisato che i recenti sviluppi giurisprudenziali non vanno a intaccare la normativa italiana in fatto di abusivismo e contraffazione delle opere d'ingegno, e che essi non avranno conseguenze nella lotta alla pirateria.

I diritti di chi affitta per uso commerciale

Locazioni –

Chi riceve una disdetta ha diritto di ricevere una “buonuscita” pari a 18 mensilità dell’ultimo canone

Legalmente il termine usato nel settore dei pubblici esercizi è locazione commerciale, e vale la pena rivedere le regole in merito necessarie al fine di vivere in modo ottimale le virtù del contratto di locazione. La durata minima della locazione commerciale è di anni 6 + 6 di primo rinnovo obbligatorio, e quindi automatico. Alla prima scadenza però, ovvero dopo i primi sei anni, il locatore, in caso di particolari condizioni, può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo. È ammesso che le parti prevedano comunque una durata superiore a quella legale, che in ogni caso non può superare i 30 anni. Il canone è pattuito liberamente dalle parti. Esso può essere rinegoziato solo al termine della seconda scadenza contrattuale (6+6). Attenzione: requisito fondamentale per la variazione della somma è l'invio di una regolare disdetta. La disdetta deve essere inviata 12 mesi prima della scadenza del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancato o tardivo invio della disdetta, il contratto si rinnova tacitamente, alle medesime condizioni, per altri 6 anni. Come dicevamo, il locatore può negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza (dopo 6 anni), ma solo per alcuni motivi. Per esempio: perché intende adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; perché intende adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, di una attività fra quelle indicate dalla legge; perché intende ristrutturare o demolire l'immobile per ricostruirlo o per ristrutturarlo.
In caso di cessazione del rapporto di locazione il conduttore ha diritto, ricorrendo prefissate condizioni (la cessazione non deve essere dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore), ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.

Leasing e bar, un amore sempre più saldo

Contratti –

Leasing, un contratto sempre più amato anche tra i gestori di pubblici esercizi

Il leasing è un contratto sempre più diffuso anche tra i gestori di pubblici esercizi. Ma che cos'è il leasing? In sostanza un contratto dove un soggetto (locatore o concedente) concede a un altro (utilizzatore/gestore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà: di acquistare il bene stesso; di restituire il bene; di proseguire nel godimento del bene versando un canone notevolmente ridotto; di richiedere la sostituzione con un altro bene.
Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore/gestore è spesso di entità maggiore rispetto ai successivi (maxicanone iniziale). Il suo fine è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente nel caso in cui l'utilizzatore/gestore risulti subito inadempiente. Infatti se ad un certo punto l'utilizzatore sospende il pagamento dei canoni, il locatore si riappropria del bene. Il leasing, che può dunque essere visto come una forma di locazione, si può manifestare in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease back. Per il gestore interessato è della massima importanza valutare il bene oggetto dell'operazione. Prima di scegliere, occorre considerare la congruità del prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e la corrispondenza alle normative. L'indagine deve ovviamente essere realistica e la scelta va preceduta da un'analisi del rischio.
Il leasing finanziario, che rappresenta la forma più frequente, è contraddistinto dall'esistenza di tre soggetti: il locatore, che svolge l'attività di intermediario finanziario; l'utilizzatore/gestore che utilizza il bene; il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale. Il bene è scelto dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore.

A Torino il ristorante paga il taxi a chi bevuto troppo

Consumi –

tariffe taxi calmierate grazie all’accordo salvapatente tra Aci (Automobile Club Italiano) ed Epat (Esercizi pubblici associati)

Interessante iniziativa a Torino di Aci (Automobile Club Italiano) ed Epat (Esercizi pubblici associati) volta a fornire ai clienti di trattorie e ristoranti due intelligenti strumenti salvavita. Il primo è un etilometro usa e getta che verrà donato ai clienti assieme al conto. Se hanno bevuto meglio testarsi immediatamente, altrimenti l'etilometro si può usare in un'altra occasione. Il secondo, per chi ha davvero alzato troppo il gomito, è una corsa gratuita in taxi che li riporta verso casa. Iniziativa in via di definizione che aspetta un accordo con i tassisti torinesi per tariffe calmierate e di uno sponsor che possa contribuire alle corse gratis per i clienti.
Si ricorda che la guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall'art. 186 del codice della strada e con il decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito con la legge 2 ottobre 2007 n. 160, le sanzioni per questo reato sono state inasprite. All'entrata, all'interno e all'uscita del locale è inoltre prevista l'esposizione di apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata, e le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico.

Acqua purificata, ma serve manutenzione

Attrezzature –

L’acqua naturalizzata o naturizzata: impianti e manutenzione da eseguire per offrire le necessarie garanzie

Nota anche come acqua naturalizzata o naturizzata, l'acqua purificata viene ricavata dalla comune acqua potabile di rubinetto utilizzando apposite apparecchiature attraverso cui l'acqua viene filtrata, refrigerata ed eventualmente addizionata di anidride carbonica. Le apparecchiature per la purificazione dell'acqua sono piuttosto complesse e richiedono una manutenzione continua e scrupolosa. In caso di installazione o uso scorretto possono non solo risultare inefficaci, ma addirittura peggiorare la qualità originaria dell'acqua. Fermo che al momento non esistono disposizioni di legge ad hoc che disciplinano la purificazione dell'acqua nella ristorazione collettiva, in linea generale, la legge dispone che la qualità dell'acqua purificata deve essere equiparabile a quella dell'acqua minerale in bottiglia. Sul punto, l'art. 7-vicies bis della legge n. 43/2005 stabilisce che “alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività e in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purché specificamente approvate dal ministero della Salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità n. 443/1990, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2”.
Si ricorda che il consumatore deve sempre essere informato correttamente circa i prodotti che consuma: ai sensi del decreto legislativo n. 181/2003 le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, ove trattate, devono riportare la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata” oppure “acqua potabile trattata e gassata”.

Usi le telecamere? Occhio alla privacy

Normativa –

Le norme che regolano l’utilizzo delle telecamere e i sistemi di video-sorveglianza negli esercizi pubblici

Come noto, l'art. 1, commi 228 e seguenti, della Finanziaria 2008 ha riconosciuto alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso, e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, un credito di imposta pari all'80% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di sicurezza, compresa l'installazione di sistemi di video-sorveglianza. Fermo che l'importo detraibile non può essere superiore a 3 mila euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, la misura costituisce un valido incentivo alla messa in sicurezza di locali e pubblici esercizi. Tanto che l'adozione di sistemi di video-sorveglianza è oggi in crescita costante con la questione, sempre più attuale, di arrivare presto al giusto equilibrio tra esigenze di sicurezza e diritto alla riservatezza e libertà delle persone, dall'altro. Nel corso degli ultimi anni l'Autorità Garante ha dettato regole precise sull'uso della telecamere, che non deve violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003). Secondo quanto stabilito dal Garante, le telecamere vanno installate solo per reali necessità di sicurezza. Ne consegue che un'attività di rilevazione a fini promozionali, per esempio attraverso web-cam, che renda identificabili i soggetti ripresi deve ritenersi vietata. La legge, poi, vieta che vengano inquadrate le aree comuni del condominio: le telecamere devono puntare solo sull'ingresso del locale. Ai sensi della normativa vigente cartelli ben visibili devono informare passanti e avventori del fatto che è in funzione un sistema di video-sorveglianza. Le registrazioni, infine, possono essere conservate al massimo per 24 ore. Ricordiamo che l'uso illecito di sistemi video espone a rischi di sanzioni amministrative o penali.

Un nuovo bollino per l’agricoltura bio

Biologico –

Al fine di tutelare i consumatori l’Unione Europea ha previsto un sistema di controllo e garanzia riconoscibile da una specifica etichettatura (bollino di certificazione)

Come noto, i prodotti biologici sono ottenuti mediante l'uso di sistemi di coltivazione che escludono l'uso di sostanze chimiche, fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi e pesticidi. In quest'ottica, i metodi colturali, biologici e meccanici vengono impiegati ad esclusione dei prodotti di sintesi (salvo quelli ammessi dalla normativa comunitaria) e degli organismi geneticamente modificati (i cosiddetti Ogm). A livello comunitario l'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento 2092/91/Cee (e successive modificazioni e integrazioni) e dal Regolamento 1804/99/Ce (che disciplina, in particolare, le produzioni zootecniche). Da segnalare, inoltre, il recente Regolamento 834/2007/Ce, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, sia di origine vegetale che animale. Al fine di tutelare i consumatori da truffe e raggiri, e per garantire condizioni di concorrenza leale tra i produttori, l'Unione Europea ha previsto un sistema di controllo e garanzia riconoscibile con una specifica etichettatura (bollino di certificazione) che assicura la corretta conduzione biologica delle aziende produttrici e di trasformazione, periodicamente sottoposte ad ispezioni e controlli di laboratorio non preannunciati. In vista dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sull'agricoltura biologica, la data è l'1 gennaio 2009, è prevista l'adozione di un nuovo “bollino” biologico europeo, in sostituzione di quello attualmente utilizzato (ossia la spiga circondata da 12 stelle nel bollino rotondo). Al momento l'uso del bollino biologico europeo nell'etichetta del prodotto è facoltativo: la decisione di inserirlo spetta all'operatore. Il nuovo logo è molto semplice ed è costituito essenzialmente da un bollino di colore verde su cui campeggia la scritta “bio” in bianco.

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