Vorrei aprire un ristorante

Gli adempimenti richiesti dalla legge

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato :

1) all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale del legale rappresentante della società o di un suo delegato nel REC - somministrazione (registro degli esercenti il commercio) tenuto dalla Camera di Commercio;

2) al rilascio da parte del comune dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 3 della legge 287/91 .



1. ISCRIZIONE AL REC

Per l'iscrizione al Rec è necessario il possesso di determinati requisiti di natura professionale e morale. In particolare:

1- Compimento della maggiore età

2- Assolvimento degli obblighi scolastici

3- Aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Oppure aver frequentato corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale.

Oppure, ancora, aver superato dinanzi ad un'apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio un esame di idoneità all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (sono ammessi all'esame coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore, nonché coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque presso imprese di pubblico esercizio, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore)

4- Non essere stati dichiarati falliti

5- Non aver riportato condanna per taluni reati specificamente indicati nel comma 4, articolo 2 della legge 287/91( delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni; reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive , infrazioni alle norme sul gioco del lotto, delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, o delitti contro la persona commessi con violenza, alcuni reati contro il patrimonio)

6- Non essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione

7- Non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza

I soggetti appartenenti all'Unione Europea devono richiedere l'iscrizione al Rec presso la Camera di Commercio del luogo ove hanno eletto domicilio in Italia.



2. DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'interessato deve, altresì, richiedere al comune del luogo ove intende aprire l'esercizio il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3 della legge 287/1991, cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- la disponibilità di licenze della tipologia indicata nella domanda,

- la conformità alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni stabilite dal Sindaco (ad esempio rispetto di una distanza minima, disponibilità di parcheggi, ecc)

- gli estremi relativi all'iscrizione al Rec per la somministrazione

- l'ubicazione del locale e la sua conformità ai requisiti di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno

- il possesso dell'autorizzazione sanitaria.



Occorre necessariamente precisare che se nel territorio comunale non vi è disponibilità di autorizzazioni per l'attività di ristorante, l'interessato ha la possibilità di rilevare o di affittare una impresa di ristorante già esistente.

Si evidenzia, infine, che il DPR 407/94 ha previsto la possibilità di seguire la procedura "silenzio assenso" per il rilascio del titolo autorizzatorio. In tal caso, la domanda di rilascio di autorizzazione, contenente gli allegati attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti, si intende accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di sessanta giorni dal momento di presentazione della domanda stessa.




Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome