Rispondiamo ai dubbi dei lettori circa le modalità della vendita di bevande per asporto.
La legge del 25 agosto 1991 n. 287 regola l'apertura di pubblici esercizi e più in generale l'attività di coloro che effettuano, in locali aperti al pubblico e muniti di autorizzazione, la somministrazione di pasti di ogni genere e di bevande [comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore a 21° e il latte].
In base alla legge-quadro della materia la somministrazione di alimenti può essere abbinata con:
a) bevande analcoliche; tali bevande possono essere consumate sul posto o vendute per asporto;
b) bevande alcoliche (che contengono alcol in misura inferiore a 21° come vino, birra, aperitivi, marsala, vermouth);
c) bevande super alcoliche (che contengono alcol in misura superiore a 21°).
A beneficio dei lettori, ricordiamo che la legge in esame prevede diverse tipologie di esercizi pubblici:
TIPO A:
esercizi di somministrazione di pasti e bevande con gradazione alcolica anche superiore a 21° e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e esercizi simili)
TIPO B:
esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, latte, dolciumi, compresi i generi di gelateria, pasticceria e prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e esercizi simili).
TIPO C:
esercizi di cui alla lettera A e B in cui la somministrazione avviene congiuntamente ad attività di svago e intrattenimento (sale da ballo, da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, ecc.)
TIPO D:
esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
La somministrazione di bevande superalcoliche (oltre i 21°) non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, spettacoli viaggianti, sagre e nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.
Su tali premesse si deve sottolineare come:
- Gli esercizi di Tipo A possono vendere per asporto i pasti che somministrano.
- Gli esercizi di Tipo B possono vendere per asporto i prodotti di gastronomia e i dolciumi compresi i generi di gelateria e pasticceria.
L'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. In un unico locale è consentito il rilascio di più autorizzazioni fatti salvi i divieti di legge.
Il Testo della legge
"Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
ATTENZIONE:
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.