Tutto quello che occorre sapere per un subingresso senza sorprese

Norme&Fisco –

Fondamentali l’effettivo trasferimento dell’attività già in essere e il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali. Il contratto deve necessariamente essere in forma scritta e va depositato per l’iscrizione al registro delle imprese

Effettivo trasferimento e possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali. Sono le due condizioni basilari per subentrare nell’attività.
Ma come si realizza il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio pubblico? Quando si affronta l’argomento, ci si trova di fronte a un incrocio di norme nazionali e regionali: per individuare la corretta disciplina, meglio fare un po’ di ordine.
Il subingresso rientra tra i temi affrontati dai provvedimenti attuativi della direttiva comunitaria 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno. La cosiddetta “direttiva Bolkestein” è stata tradotta dal Dlgs 59/2010 (che ha modificato la legge 287/91), poi ritoccato dal Dlgs 147/2012. Quest’ultimo decreto ha infine ridisegnato la disciplina, prevedendo che «il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi […] in ogni caso sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio».
Il nuovo articolo 64 del decreto legislativo 59/2010 afferma quindi che sia nel caso di affitto d’azienda o di cessione definitiva, nel caso di atto volontario tra vivi o per causa di morte, il riferimento rimane quello della Scia: da presentare al Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune. Basta la segnalazione certificata, che non ha bisogno di alcuna asseverazione del tecnico abilitato.

Uniformità nazionale
I principi introdotti dai decreti hanno effetto anche sulle norme stabilite dalle regioni. «Alcune leggi regionali specifiche sulla somministrazione, ad esempio in Valle d’Aosta o Lombardia, parlano di “reintestazione dell’autorizzazione” - afferma Saverio Linguanti, esperto di diritto amministrativo e legislazione del commercio, che nel suo recente «Manuale della somministrazione di alimenti e bevande» compie un attento esame della tematica del subingresso -. Ma la reintestazione a seguito di Scia perde di significato, perché la Scia stessa costituisce titolo di legittimazione per l’esercizio dell’attività. C’è poi chi, come il Veneto, parla di “comunicazione” ai fini del subingresso: si intende però “segnalazione”, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/90, perché non esiste un istituto giuridico della “comunicazione”. Non ha senso: oggi, per tutti, valgono le regole del Dlgs 59/2010».

Contratto scritto
Chi subentra nell’attività deve avere tutti i requisiti morali e professionali elencati all’art.71 del Dlgs 59/2010.
Come si dimostra però l’effettivo trasferimento? «Per le imprese soggette a registrazione - spiega Linguanti - i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto. Così dice l’articolo 2556 del Codice civile. Ma non è sufficiente una scrittura privata semplice, la cui data non è certa e computabile riguardo a terzi. Se incrociamo infatti la lettura dell’articolo 2704 del Codice, vediamo che il trasferimento effettivo dell’azienda può dirsi realizzato solo dopo che il contratto tra le parti sia stato depositato per l’iscrizione al registro delle imprese. Un’operazione possibile quando il contratto sottoscritto ha la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata».

Attività mai attivate
Si può trasferire un esercizio, per subingresso, prima che il titolare lo abbia effettivamente attivato? «Il subingresso -commenta Linguanti - può sussistere solo dove si concretizza un vero e proprio trasferimento d’azienda attiva. Non può esserci “esercizio” di vendita o somministrazione se manca un’azienda idonea all’attività, cioè a produrre reddito».
Il giudizio è suffragato da diverse pronunce della Cassazione e dei Tar: quel che può essere ceduto non è infatti il documento cartaceo dell’autorizzazione amministrativa, ma sempre e solo l’esercizio. «Occorre distinguere il punto di vista civilistico da quello amministrativo - spiega Linguanti -. In senso civilistico, la vendita o l’affitto dell’azienda sono “formalmente ineccepibili” ma non producono quell’effetto - cioè l’immediato utilizzo dell’azienda - che costituisce giustificazione e presupposto per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa». Può avvenire che, scaduto un contratto d’affitto, il titolare originario trovi un altro soggetto a cui affittare l’azienda senza che lui l’abbia mai effettivamente attivata. «Ma il Comune che riceve la Scia - puntualizza Linguanti - può bloccare il trasferimento dell’attività se a monte non c’è il ritorno nella disponibilità del titolare. Perché il subingresso deve avvenire senza soluzione di continuità, cioè con il proseguimento senza interruzione dell’attività».

2 Commenti

  1. Fino alle 19:30di stasera un ufficio competente mi diceva che serviva il notaio. Io sostenevo il contrario.
    GRAZIE siete molto utili!!!!!!!

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