Tasi, Tari e Imu: tre sigle, un salasso

Come fare –

Ennesimo cambio delle regole fiscali: entra in vigore il nuovo tributo comunale articolato su tassa per i servizi indivisibili e quella per i rifiuti

L a politica ha perso un anno per far finta di abolire l’Imu sulla prima casa. La soluzione molto pasticciata che alla fine si è escogitata è stato quella di moltiplicare i balzelli, cambiarne il nome e ripresentare l’Imu sulla prima casa con un’altra sigla e un po’ di sconto. Quest’ultima operazione però sarà a saldo zero per le casse pubbliche: significa che la differenza ce la metteranno i proprietari di immobili diversi dalla prima abitazione, e tra questi chi possiede un esercizio commerciale come un bar o un ristorante.

I nuovi nomi
Ma vediamo come sono cambiati i tributi. In primo luogo è stato istituito lo Iuc, che si articola in due parti: la Tari, nuova denominazione della tassa sui rifiuti, e la Tasi, tassa sui servizi indivisibili. Sulla Tari c’è poco di nuovo: almeno dove il Comune ha già applicato la tassa nel 2013, coprendo i costi del servizio, non dovrebbero esserci ulteriori aggravi nel 2014.
La novità invece è rappresentata dalla Tasi: si tratta di un prelievo che in teoria serve a coprire il costo dei servizi forniti dai comuni e non ripartibili con precisione tra i cittadini (come l’illuminazione pubblica o la vigilanza urbana). In realtà questo è un puro artificio contabile: dato che la base imponibile è la stessa dell’Imu, la Tasi alla fine non è altro che un’addizionale dell’Imu chiamata con altro nome. Per gli immobili diversi dalla prima abitazione non c’è un’aliquota precisa, ma un tetto cumulativo: la somma tra Imu e Tasi può arrivare al massimo all’1,14%. Laddove l’Imu era già al massimo di legge (1,06%) il prelievo complessivo potrà essere incrementato al massimo di un altro 0,08%. Dove invece i comuni erano stati più “stretti” l’incremento (possibile, non obbligatorio) potrebbe essere maggiore. A Milano, per esempio, l’aliquota Imu sugli esercizi commerciali gestiti dal proprietario o dati in locazione a chi svolge un’attività commerciale nel 2013 era dello 0,87%. Il possibile aumento, in teoria, potrebbe quindi arrivare allo 0,31%.

Pagano anche gli inquilini
Siccome la Tasi formalmente è una tassa sui servizi e non un’imposta sul patrimonio, dovranno pagarla almeno in parte anche gli inquilini perché sono loro a usufruire dei servizi stessi. La quota a carico di chi occupa l’immobile può andare, a seconda della delibera municipale, dal 10 al 30% sulla Tasi. Saranno i singoli comuni a decidere come ripartire gli introiti tra Imu e Tasi (ad esempio 0,84% e 0,30% oppure 1,04% e 0,1%) e quanto caricare sugli inquilini.

Un calcolo teorico
Nella tabella accanto abbiamo calcolato a quanto potrebbe ammontare l’aggravio di costi per un bar di 50 metri quadrati a seguito dell’introduzione della Tasi, qualora il Comune applicasse l’aliquota massima. Per altre metrature, il computo si può fare con una semplice proporzione: così, se a Roma su 50 metri Tasi e Imu potranno costare al massimo 1.312 euro per 100 ne costerebbero il doppio, ovvero 1.624. Il calcolo è effettuato su un immobile di valore catastale medio; attenzione però: i valori nelle zone di grande passaggio sono molto più elevati di quelli qui indicati.

CHECK LIST
Imu
■ Aliquota massima dell’1,06% sul valore calcolato moltiplicando la rendita catastale per 1,05 e poi per 55.
Tasi
■ L’aliquota massima dipende
da quella dell‘Imu; la somma Imu più Tasi non può superare l’1,14% calcolato sulla medesima base imponibile dell’Imu.
■ A differenza dell’Imu, che è sempre interamente a carico del proprietario, la Tasi è parzialmente pagata dall’inquilino, in misura variabile tra il 10 e il 30%.
Versamenti
■ In due o più rate (ma entro il 16 giugno si può saldare in unica soluzione). Si può pagare con  modello F24 o bollettino postale.

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