Ecco che cosa dispone il codice civile
Il testamento olografo è disciplinato dall'art. 602 c.c., il quale così recita:
"Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento".
Da quanto sopra si evince che i requisiti di forma del testametno olografo sono i seguenti:
1) deve essere scritto di proprio pugno dal testatore;
2) deve essere datato, indicando giorno, mese ed anno;
3) deve essere sottoscritto da testatore.
Occorre invece evidenziare che il testamento in esame può essere redatto su qualsiasi tipo di carta.
Inoltre, la persona da beneficare va indicata con precisione e non sono ammesse condizioni impossibili e neppure quelle contro l'ordine pubblico, la morale.