Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate dai bar devono fare i conti con le nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana approvate dal Governo: i problemi legati alla sicurezza urbana hanno raggiunto ormai livelli di guardia che coinvolgono anche le attività economiche legate al tessuto sociale e urbano.
Nel tentativo di dare un ulteriore segnale e strumento ai Sindaci il legislatore ha approvato il DL n. 14/2017, cosiddetto Decreto Sicurezza, convertito nella legge n. 48/2017 con il quale sono stati modificati sia l’articolo 50 che l’articolo 54 del D.lgs. n. 267/2000 e introdotte novità in materia di sicurezza urbana che possono incidere sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate dai bar nelle varie forme in cui siano organizzati .
Sono tre gli intenti principali che si è posto il legislatore con le nuove norme in materia di sicurezza :
- prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- promozione del rispetto della legalità, anche mediante iniziative mirate di dissuasione da ogni forma di condotta illecita;
- promozione del rispetto del decoro urbano.
I provvedimenti speciali del Sindaco richiamati dalla nuova disciplina sono ancora una volta le ordinanze.
Le nuove ordinanze
La nuova norma ha modificato l’articolo 50 del D.lgs. n. 267/2000 (il cosiddetto Testo unico degli enti locali), che al comma 5 stabilisce:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
In base alla nuova disposizione, quindi, un Sindaco potrà emanare un’ordinanza di restrizione degli orari di attività di un bar, qualora sia necessario intervenire per assicurare per esempio la tranquillità dei residenti. Potrebbe essere il caso dei trattenimenti musicali eventualmente organizzati in aggiunta alla somministrazione, allo scopo di intrattenere o richiamare la clientela.
Gli interventi urgenti
Alla base dell’intervento definito “contingibile e urgente” sarà certamente necessaria la dimostrazione del disturbo causato alla tranquillità dei residenti, che peraltro potrebbe anche non essere l’unico scopo dell’intervento perché la legge cita anche la possibilità di intervenire a motivo dell’incuria dei luoghi o per ripristinare il decoro e la vivibilità urbana quando compromessi. Può essere per esempio il caso delle situazioni legate all’abuso di alcool da parte dei clienti di un locale o di una zona ad elevata concentrazione di attività serali. La dimostrazione di questi fenomeni disturbanti o degradanti potrà avvenire non solo attraverso rilievi oggettivi (come quelli fonometrici effettuati dall’Arpa in caso di inquinamento acustico), ma anche semplicemente tenendo conto di accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, in relazione a fenomeni ripetuti o ricorrenti, da chiunque segnalati. Tuttavia non si potrà prescindere dal dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra il fenomeno di degrado, la condotta dell’esercente e i provvedimenti inibitori del Sindaco.
Limiti agli orari
Ma i possibili riflessi sull’attività svolta da un bar non sono solo quelli legati ai disturbi acustici o al decoro e degrado degli ambienti urbani, perché sempre la nuova norma all’articolo 50, comma 7, ha aggiunto: “Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Attenzione dunque in caso di eventi temporanei, manifestazioni sportive o di altro genere, o semplicemente per fenomeni legati all’afflusso di persone di particolare rilevanza (si pensi ai comuni turistico-balneari), perché viene rafforzato il potere autonomo che consente al Sindaco di intervenire derogando qualunque disposizione normativa speciale, regionale o nazionale, in materia di orari dei pubblici esercizi.