Schiamazzi: attenti a cosa accade fuori dal locale

Norme&fisco –

Il gestore del pubblico esercizio in linea di massima non può essere ritenuto responsabile degli illeciti compiuti all’esterno. Ma, per evitare guai, in caso di disturbi ripetuti al vicinato deve allontanare gli avventori molesti o allertare le forze dell’ordine

Una gran quantità di persone che affollano l'esterno di un locale è sinonimo di successo ma, anche, di possibili guai. Cosa accade se gli schiamazzi fatti dai clienti superano i normali livelli tollerabili dal vicinato o se avvengono episodi incresciosi? Nessun gestore se lo augura, certo: ma quali sono le sue responsabilità? In linea di massima i gestori dei pubblici esercizi non possono essere ritenuti responsabili degli illeciti compiuti fuori dal proprio locale, ma hanno comunque degli obblighi da rispettare. Per evitare problemi con schiamazzi e rumori (specie di notte), il gestore dovrebbe segnalare, con cartelli all'uscita del locale, il divieto di causare disturbo al vicinato. Nel caso di continui baccani esterni da parte dei clienti, deve allontanare gli avventori molesti o allertare le forze dell'ordine. Come già sottolineato dalla Cassazione, è altrimenti responsabile di un comportamento omissivo e risponde quindi del reato previsto dall'articolo 659 del Codice Penale (vedi box in basso): rischia l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 309 euro.
Se invece all'esterno avvengono episodi violenti, come le risse, anche se non ha responsabilità diretta il gestore deve dimostrarsi prontamente collaborativo verso la forza pubblica. Specie se i problemi nascono all'interno del locale, per poi sfociare fuori, per evitare sanzioni deve dimostrare di aver prontamente avvertito le autorità. La mancata collaborazione può portare alla sospensione della licenza per 15 giorni. Il Testo unico di pubblica sicurezza (Tulps), all'articolo 100, prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio per tumulti, disordini o pericolo per ordine pubblico, buon costume o sicurezza. La valutazione - ampiamente discrezionale - spetta alle forze dell'ordine. Se il gestore dimostra di aver segnalato prontamente il problema e non ci sono precedenti per l'esercizio, può arrivare al massimo la sospensione fino a 15 giorni. Ma se il locale è noto per altri episodi simili, la segnalazione dei cittadini o il controllo della polizia possono portare anche alla sospensione per 30 giorni (impugnabile davanti al Tar). Nel caso in cui si ripetano i fatti che hanno portato alla sospensione può scattare la revoca.

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