Se non espressamente previsto negli atti di gara, il concessionario non può richiedere alcun compenso per la fornitura di servizi e tecnologia. Lo ha stabilito la legge di conversione del decreto legge incentivi. Con il beneplacito dei gestori dei punti gioco
Con il decreto legge incentivi, formalmente convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, il settore giochi si prepara ad affrontare l'ennesima piccola rivoluzione. A finire nel mirino del Governo è stata la situazione dei rapporti di natura concessoria e commerciale tra operatori statali (concessionari) e “soggetti terzi” (i gestori dei punti di gioco e delle ricevitorie).
In particolare, si è risolta la questione dei “canoni di servizio”, cifre richieste dagli operatori ai gestori dei punti di vendita (ricevitorie, punti gioco, ecc.) “in cambio della fornitura di servizi e tecnologia” (in media tra gli 800 e i 2000 euro per punto gioco). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa dei tecnici del Governo sono da considerarsi recuperi patrimoniali non legittimi che consentono di offrire prezzi di aggiudicazione della concessione particolarmente competitivi e idonei a superare la concorrenza in occasione delle gare per l'aggiudicazione delle licenze.
Il legislatore ha così ritenuto lesiva, e conseguentemente vietata, “ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara”. In altre parole in alcuni casi l'esistenza dei canoni di servizio è coessenziale alla natura stessa della concessione, ma laddove gli atti di gara non ne contemplano l'esistenza, rappresentano un iniquo vantaggio competitivo e, come tale, rilevatore di una situazione di anomalia. In tali circostanze “ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente”. Soddisfatta la Federazione italiana tabaccai favorevole alla cancellazione della “tassa”.