Legge regionale n. 1 del 3.1.2007
La Regione Liguria con la legge n. 1/2007 ha approvato il Testo Unico in materia di commercio, che raggruppa tutta la normativa concernente la distribuzione, dal commercio al dettaglio e all'ingrosso al commercio su aree pubbliche, dalla somministrazione di alimenti e bevande alla distribuzione dei carburanti, dalle rivendite di giornali e riviste ai centri di telefonia fissa.
La legge in esame è stata pubblicata nel BURL n. 1, del 3 gennaio, e rinvia ad un successivo atto della Giunta Regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, per l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica.
La legge riclassifica dal punto di vista dimensionale le strutture di vendita al dettaglio.
Per ciò che concerne in particolare la somministrazione di alimenti e bevande, la legge, facendo espresso rinvio all'apposito atto di giunta regionale per la programmazione, istituisce la tipologia unica di esercizio; individua anche le attività non soggette ad autorizzazione e quelle cui non si applicherà il piano comunale, fra le quali gli esercizi in cui la somministrazione è esercitata congiuntamente ad attività di intrattenimento, con prevalenza di quest'ultima, da intendersi ricollegata all'utilizzo di una superficie pari ad almeno i tre quarti di quella complessiva.