Occhio al volume che esce dalle casse

Normativa –

I locali che trasmettono musica devono rispettare i limiti fissati dal Comune a seconda del tipo di area in cui si trovano

Attenzione alla musica che esce dalle casse acustiche dei vostri bar, perché non deve dare disturbo al vicinato. Ma nessuna responsabilità può esservi addebitata se gli schiamazzi sono prodotti dagli avventori fuori dalle porte del vostro locale. La normativa sui limiti acustici in Italia è regolata dalla legge quadro n. 447/1995, dai suoi decreti attuativi e dalle singole leggi regionali che legiferano sulla materia. Nel dettaglio, è previsto che i locali rispettino alcuni valori limite di rumorosità che variano a seconda della zona del Comune in cui sono presenti: tutto dipende dalle classe di destinazione d'uso del territorio di appartenenza, definita dal Comune (si veda la tabella nel riquadro in basso) e dall'orario di apertura dell'esercizio.
Per esempio durante il giorno (tra le 6 e le 22) è tollerato un limite massimo di 50 decibel per singola sorgente sonora nelle aree particolarmente protette, come le zone ospedaliere, scolastiche o vicine ai parchi pubblici, mentre è concessa una rumorosità fino a 65-70 decibel nelle zone ad alta attività commerciale o a traffico intenso. Sono previsti limiti più bassi per gli orari notturni, tra le 22 e le 6.
In caso di infrazione, le sanzioni possono andare dalla semplice ammenda pecuniaria (da 1.032,91 fino a 10.329,14 euro) fino ad arrivare alla chiusura temporanea o definitiva del locale. Un rischio, quest'ultimo, non trascurabile, come ha confermato il recente caso di un locale di Latina, chiuso dalla Polizia giudiziaria della divisione anticrimine della Questura a fronte della “ripetitività delle azioni moleste”. I provvedimenti di carattere amministrativo, conseguenti al non rispetto dei limiti di legge, sono di competenza del Comune che ha il compito di vigilare sul territorio.

I rilievi fonometrici

La prassi prevede che a fronte di una segnalazione di un cittadino (esposto o lamentela) il Comune provveda ad aprire un procedimento, richiedendo all'Arpa locale (ovvero al Dipartimento competente per territorio) un intervento fonometrico per verificare il rispetto dei limiti stabiliti. Ai tecnici Arpa spetta poi il compito di produrre una relazione tecnica di accertamento che viene inviata all'ente richiedente e di cui può essere richiesta copia o visione gratuita presso gli uffici comunali.
È invece completamente diverso il caso in cui gli avventori si soffermino in strada nei pressi del locale disturbando il riposo notturno con schiamazzi e grida. Le situazioni di disturbo relative alla rumorosità non connessa ad attività produttive, commerciali, professionali o assimilabili sono infatti regolamentate dall'articolo 659 comma 1 del codice penale (“Disturbo della quiete pubblica”). In tali situazioni in genere è richiesto l'intervento della forza pubblica e la responsabilità penale è del singolo avventore.

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