Dai bonus per chi assume giovani under 30 o lavoratori che percepiscono l’Aspi ai nuovi limiti per l’utilizzo del lavoro a chiamata: la legge 99/2013, entrata in vigore in agosto, ha già modificato alcune delle norme introdotte con la riforma Fornero
Modifiche alle norme che regolano la flessibilità in entrata e rilancio dell’occupazione tramite incentivi: sono i due principi che hanno guidato il Dl 76/2013 (decreto lavoro), convertito ad agosto nella legge 99/2013. Da una parte sono stati ritoccati diversi istituti contrattuali già variati con la legge Fornero (92/2012): dal contratto a termine a quello intermittente. Dall’altra sono stati introdotti nuovi bonus, come quello fino a 650 euro mensili per chi assume un under 30 in condizioni svantaggiate. Le principali novità, tra cui le norme su srl e sicurezza, sono sintetizzate nel riquadro in alto delle pagine seguenti.
Tempo determinato
Partiamo dai rapporti a tempo determinato: è stato accorciato l’intervallo minimo che deve intercorrere tra un contratto a termine e l’altro. La legge Fornero l’aveva fissato a 60 giorni per i contratti di durata inferiore o uguale a sei mesi e 90 giorni per gli altri, ma riconoscendo alle parti sociali la possibilità di ridurlo rispettivamente a 20 e 30 giorni: possibilità colta subito dal settore Turismo. Quella norma è stata ora cancellata dal Dl 76/2013: si torna a un intervallo minimo di 10 e 20 giorni. Le parti sociali possono comunque modificare i termini con accordi collettivi di qualsiasi livello.
Per il tempo determinato, l’esenzione dalla causale era prevista nel caso di primo contratto di lavoro, della durata massima di 12 mesi, e con divieto di proroga. La causale continua adesso a non applicarsi per il primo contratto a termine, ma è rimosso il divieto di proroga: la durata del rapporto si può dunque allungare (una volta), purché sia rispettato il limite complessivo dei 12 mesi. La possibilità di proroga si applica anche ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto (purché non scaduti). E le nuove regole sulla causale valgono anche per il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato (prorogabile tutte le volte ammesse dalla contrattazione collettiva). Anche qui le parti sociali possono individuare altri casi in cui la causale non deve essere inserita nel contratto.
Altra novità è la cancellazione della comunicazione preventiva. La legge Fornero aveva infatti sì allungato il periodo di tolleranza per chi continua a lavorare dopo la scadenza del termine (30 giorni, oppure 50 per i contratti oltre sei mesi) ma previa comunicazione da inviare al centro per l’impiego territorialmente competente. L’obbligo viene abrogato, ma resta il termine di 5 giorni dall’evento per comunicare la prosecuzione.
Lavoro intermittente
Cambia anche il lavoro a chiamata. È stato introdotto un nuovo limite di utilizzo (scattato dal 28 giugno 2103) per cui ciascun lavoratore non può superare, nei confronti di un singolo datore, un periodo totale di 400 giornate di effettiva prestazione, nell’arco di tre anni solari. La novità - è bene sottolinearlo - non si applica però in alcuni settori, tra cui turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Per i gestori di locali resta però l’esigenza di usare l’intermittente solo per prestazioni prive del carattere della continuità. Che significa? Se si supera il tetto delle 400 giornate in tre anni, anche se non scatta l’automatica conversione in contratto a tempo pieno e indeterminato, ci sarebbe comunque qualche problema di legittimità del rapporto. Cautela, dunque.
Intanto, per il lavoro a chiamata, è stata rinviata l’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla legge Fornero. Esaurito il periodo transitorio, queste sarebbero dovute valere dal 18 luglio 2013 (per cui i contratti in corso a quella data e non conformi alle nuove disposizioni avrebbero dovuto esaurirsi, pena le sanzioni previste per il sommerso). Il termine è stato spostato al 1° gennaio 2014.
Lavoro accessorio
La legge Fornero aveva definito le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative di natura meramente occasionale, per le quali i compensi percepiti in totale dal lavoratore, indipendentemente dal numero di committenti, non possono superare i 5mila euro annui (per gli imprenditori commerciali il limite è di 2mila euro per ciascun committente).
La “natura meramente occasionale” ha però creato dubbi interpretativi e dibattiti, e il ministero del Lavoro aveva chiarito che l’occasionalità del lavoro accessorio era identificato con il limite economico del compenso. Ora, comunque, l’espressione è stata cancellata. A definire questo contratto restano solo i tetti dei pagamenti: 5mila (cioè 6.666 lordi, pari al valore nominale dei buoni lavoro) e 2mila euro (2.666 lordi).
Dimissioni da validare
Anche le risoluzioni consensuali e i recessi individuali da contratti di associazione in partecipazione dovranno essere convalidati con la procedura introdotta dalla Legge 92/12 (Fornero) per contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco (art.4, commi da 16 a 22). Una norma pensata per il lavoro subordinato, estesa ai rapporti di associazione “in quanto compatibile”. Così ora l’efficacia del semplice recesso dal rapporto sarà sospesa fino alla convalida presso la Dtl o il centro per l’impiego territorialmente competenti. In alternativa a questa procedura di convalida, il lavoratore interessato dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione da inserire in calce alla ricevuta di invio della comunicazione di fine rapporto che l’associante deve mandare al centro per l’impiego entro 5 giorni. Questi deve inoltre trasmettere agli associati la comunicazione con l’invito alla procedura di convalida entro 30 giorni dalla data di recesso (o dalla risoluzione consensuale).
Incentivi alle assunzioni
Un nuovo bonus assunzioni si fa largo e mette sul piatto quasi 800 milioni di euro. Riguarda tutti i datori che assumeranno fino al 30 giugno 2015, con contratto a tempo indeterminato, anche part time, lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, oppure senza un diploma di scuola media superiore o professionale (quindi con licenza elementare o media). La prima condizione individua chi - negli ultimi sei mesi - non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, oppure chi - nello stesso periodo - ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui ha ricavato un compenso inferiore al reddito annuale minimo personale, escluso da imposizione (8mila euro per i parasubordinati, 4.800 per gli autonomi).
Le nuove assunzioni devono creare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato ogni mese e il numero di quelli mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione. I part time sono riproporzionati in base al rapporto tra le ore effettive e l’orario normale di lavoro dei dipendenti full time.
Al datore spetta un aiuto per 18 mesi pari a un terzo della retribuzione mensile lorda, con un tetto massimo mensile di 650 euro per lavoratore. Lo stesso incentivo può essere ottenuto per 12 mesi se si stabilizzano contratti a termine: in quel caso però, per ottenere l’incremento occupazionale, bisogna effettuare entro un mese un’ulteriore assunzione (senza per forza i requisiti soggettivi richiesti dal decreto). La gestione del sistema di agevolazione è affidata all’Inps, ma per la partenza si aspettano i provvedimenti attuativi del governo.
Il bonus dell’Aspi
Un altro incentivo alle assunzioni arriva dall’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi). I datori che assumono, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che percepiscono l’Aspi ricevono un contributo mensile pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. Il contributo viene corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore; in caso di giornate non retribuite, quindi, va rideterminato. Naturalmente la sua durata va calcolata in base alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, sottraendo al momento dell’instaurazione del rapporto i periodi di cui il soggetto ha già usufruito e considerando il decrescere dell’importo: l’Aspi infatti si riduce del 15% dopo 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi. Non si può accedere all’incentivo se il rapporto riguarda un soggetto per cui ci sia un obbligo legale o contrattuale di assunzione o se licenziato, nei sei mesi precedenti, da un’impresa dello stesso settore di attività che - al momento del licenziamento - ha gli stessi assetti proprietari.