Niente licenza tabacchi ai bar poco frequentati

Regole –

Le condizioni per l’apertura di una tabaccheria

Per rivendere sigarette e tabacchi all'interno del bar il lasciapassare è costituito da un vero e proprio patentino. La richiesta va presentata in carta da bollo di 14,62 euro all'ufficio Aams competente per territorio. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente, l'individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione. Questo tipo di facoltà, concessa ai gestori che si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina, era inizialmente stata prevista dalla circolare dei Monopoli di Stato del 20 gennaio 1971 che prevedeva il rilascio dell'autorizzazione anche per i casi di alberghi, ristoranti, caffè di categoria prima o superiore provvisti di sale di trattenimento per il pubblico, circoli ricreativi con un numero di aderenti non  inferiore a 300 e provvisti di sale di ritrovo. La circolare del 25 giugno 1997 ha fornito una nuova lista delle tipologie commerciali abilitate, tra cui erano inclusi i «bar di rilevante frequentazione dotati di adeguate strutture di intrattenimento». La successiva circolare datata 1° agosto 2005 ha fissato nuove linee per il rilascio, il rinnovo e la voltura dei patentini. Non è più presa in considerazione la presenza nel locale della sala di intrattenimento, scarsamente compatibile con le norme antifumo, ma si fa riferimento all'effettiva frequentazione dello stesso. A ogni modo, niente patentino in locali ubicati a una distanza inferiore a cento metri dalla rivendita più vicina. E, al momento di presentare la richiesta, va esibita una pianta planimetrica, firmata da un professionista, con l'indicazione delle distanze intercorrenti fra il locale per il quale si chiede l'autorizzazione e le rivendite circostanti. Per i patentini in scadenza occorre presentare, almeno un mese prima, una specifica istanza in bollo.

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