«Mi fa la fattura?» Le regole per non sbagliare

Norme&fisco –

Una mini guida alla corretta emissione dei vari documenti fiscali in funzione delle necessità dell’utente: obblighi, opportunità e regole per la loro corretta compilazione

Per chi gestisce un pubblico esercizio, l'obbligo di emissione della fattura scatta solo quando viene richiesta dal cliente. Ci sono tuttavia casi in cui la mancata emissione è legittima; ma in tali circostanze vanno emessi, in alternativa, la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.
Ecco in breve come compilare i vari documenti in modo corretto (ed evitare guai con il Fisco).
Sono tre i motivi che spingono un cliente a chiedere la fattura. Se gli occorre per detrarre l'Iva o perché acquista beni oggetto dell'attività propria (caso in cui scatta l'obbligo di richiesta), il gestore non ha alternative: deve emetterla. Le richieste di fattura per detrarre l'Iva sono aumentate dopo il 1° settembre 2008: da tale data, infatti, l'Iva per le somministrazioni di alimenti e bevande in bar o ristoranti (ticket restaurant inclusi) e per le prestazioni alberghiere inerenti l'attività aziendale o professionale - purché non siano spese di rappresentanza -, è diventata totalmente detraibile, mentre in precedenza era, salvo limitati casi, indetraibile.
Per usufruire della detrazione, il cliente deve essere in possesso della fattura con Iva esposta; la ricevuta fiscale integrata o lo scontrino parlante non bastano.
Se invece la motivazione della richiesta di fattura è solo di dover giustificare e documentare il costo, si può optare per altre modalità di più semplice applicazione, alternative tra loro: si può integrare la ricevuta fiscale con i dati del cliente (nome cognome o denominazione, indirizzo) o emettere lo “scontrino parlante”, con indicati, oltre ai dati richiesti normalmente, anche la descrizione dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione e il codice fiscale del cliente.
In caso di emissione di scontrino fiscale non parlante, per documentare il costo è anche possibile emettere una normale ricevuta (non fiscale) su carta intestata con i dati del cliente, la descrizione dei beni/servizi oggetto dell'operazione e il riferimento allo scontrino (che va allegato).
In alcuni casi, come la vendita di valori bollati e postali, la ricevuta si può sostituire con un ordine su carta intestata del cliente, su cui vanno apposti i dati del venditore (anche con un timbro), l'indicazione “per ricevuta dell'importo sopra indicato”, data e firma.

La ricevuta fiscale
La ricevuta fiscale va emessa su un modulo acquistato o stampato da rivenditori autorizzati e prenumerato, in duplice esemplare; l'originale va consegnato al cliente.
La compilazione è più semplice rispetto alla fattura. Non occorre infatti indicare i dati del cliente e né separare l'imponibile e l'imposta: basta segnare il totale comprensivo di Iva. Nei casi di servizi a prezzo fisso basta l'indicazione “pranzo a prezzo fisso” o simili. La ricevuta fiscale va emessa anche per il versamento di acconti. Al momento del saldo verrà emessa una ricevuta per la differenza, indicando gli estremi di quella emessa al momento dell'acconto.
La ricevuta fiscale deve contenere:
1) Denominazione o ragione sociale o cognome e nome, indirizzo dell'esercizio dove si svolge l'attività, luogo dove sono conservate le ricevute e partita Iva dell'emittente.
2) Numero progressivo e data.
3) Descrizione (natura, qualità e quantità) dei beni ceduti o dei servizi prestati.
4) Corrispettivi dovuti o pagati, comprensivi di Iva.
Il cliente può richiedere l'integrazione con i propri dati o il proprio codice fiscale per avere una documentazione valida per la contabilità e per la deducibilità del costo ma non per la detraibilità dell'Iva.

Lo scontrino fiscale
Lo scontrino fiscale viene emesso da un apposito registratore di cassa chiamato “misuratore fiscale”, costruito in modo che non si possano alterare i dati in memoria. È ancora più semplice della ricevuta fiscale: non occorre infatti l'indicazione di natura, qualità e quantità dei servizi prestati ma solo del corrispettivo dovuto o pagato. In pratica l'operatore digita solo l'importo e il misuratore fiscale stampa in automatico tutti gli altri dati richiesti.
L'emissione volontaria, tramite registratore di cassa appositamente programmato, di uno scontrino che riporta anche la descrizione dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione (scontrino parlante) e il codice fiscale del cliente è documentazione valida per la contabilità e per la deducibilità del costo ma non per la detraibilità dell'Iva. Tali dati andranno stampati tramite il registratore di cassa e non inseriti manualmente.

Gli obblighi per la fatturazione
La fattura deve contenere i seguenti elementi (nell'ipotesi di cliente italiano):
1) Relativamente all'emittente:
• ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio e sede,
se diversa dalla residenza o domicilio;
• numero di partita Iva e codice fiscale;
• ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
• numero di iscrizione al Rea della Camera di commercio;
• capitale esistente dall'ultimo bilancio
e parte versata (solo per le società
di capitali);
• eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento;
• stato di società con unico socio (spa e srl “unipersonali”).
È opportuno emetterla su carta intestata, dove questi dati sono già tutti presenti.

2) Data.

3) Numero progressivo per anno solare.

4) Ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio del
cliente. Il numero di partita Iva del cliente è necessario se
l'imponibile non è inferiore a 3.000 euro. Si consiglia di indicare
sempre codice fiscale e partita Iva del cliente, anche quando non
obbligatori.

5) Natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto dell'operazione.

6) Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono.

7) Per ogni aliquota applicabile: aliquota, imponibile e relativa
imposta con arrotondamento al centesimo (per difetto fino a 0,49 cent.,
per eccesso da 0,50).

8) Per le fatture emesse da contribuenti minimi, la causale “articolo 1, comma 100 legge 244/2007”.


Le operazioni non soggette a obblighi
Ecco l'elenco delle operazioni per le quali non è obbligatorio emettere alcun documento fiscale.
a) cessioni di tabacchi, valori postali e altri beni commercializzati esclusivamente dall'Aams;
b) cessioni di quotidiani, periodici, supporti integrativi e libri;
c) cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta;
d) prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico;
e) operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle giocate;
F) somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche e universitarie;
g) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni.


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