Maglie più strette con i nuovi minimi

Fisco –

L’ultima manovra ha ridisegnato profondamente le regole di accesso al regime dei contribuenti minimi. L’aliquota passa dal 20 al 5%. Ma ne potranno far parte solo quelli che avviano una nuova attività per i primi cinque anni o fino al compimento dei 35 anni

La manovra di luglio (Dl 98/11) ha ridisegnato in maniera netta il regime dei minimi: l'aliquota dell'imposta sostitutiva è passata dal 20 al 5% e l'accesso al regime fiscale agevolato è stato ristretto. Molti gestori, che avevano scelto di far parte dei contribuenti minimi, potrebbero così perdere i requisiti già dal prossimo anno e ritrovarsi in un nuovo regime intermedio: quello degli “ex minimi” o, meglio, delle “mini-partite Iva”. Il vantaggio principale, per questi nuovi soggetti, resta l'esenzione dell'Irap.
Il vecchio regime dei minimi, in vigore dal 2008, prevedeva la sostituzione dell'Irpef con un'unica aliquota al 20% sul reddito, determinato con il principio di cassa (differenza tra entrate e uscite monetarie). Il gestore era esonerato dagli adempimenti ai fini Iva (versamenti, dichiarazioni ecc.), dall'Irap, dall'applicazione degli studi di settore e dalla tenuta delle scritture contabili. Restavano però in vigore alcuni obblighi: la certificazione dei corrispettivi con scontrino, ricevuta o fattura; la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto ecc

Vecchi e nuovi limiti

Per accedere al regime, nell'anno solare precedente (legge 244/07, art.1, commi da 96 a 99) i gestori non dovevano aver conseguito ricavi superiori a 30mila euro, né aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti. Inoltre, nei tre anni precedenti a quello di entrata, era necessario non aver acquistato beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15mila euro (anche mediante contratti di appalto e mediazione).
Con le nuove regole, l'imposta sostitutiva passa dal 20 al 5%: si applicherà dal 1° gennaio 2012 solo a chi ha avviato l'attività dopo il 2007 (o la avvierà dal 2012). Il regime agevolato sarà valido «per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi». La regola generale è dunque che non possa durare più di 5 anni, ma i giovani - sempre che conservino i requisiti - potranno restare nei minimi anche oltre, fino al compimento dei 35 anni d'età. Così, ad esempio, un gestore di 27 anni (nato nel 1984) che ha iniziato l'attività nel 2011, se manterrà i requisiti potrà fruire del nuovo regime dal 2012 fino al 2019 compreso, quando compirà 35 anni. Un over 35 che ha avviato l'attività nel 2008, invece, potrà restare “minimo” solo per il 2012.
Chi inizia una nuova attività deve poi rispettare tre nuove condizioni, in aggiunta a quelle già previste. Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, un'arte o professione o attività d'impresa (è rilevante l'effettivo esercizio e non la semplice apertura della partita Iva). Non proseguire l'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Non proseguire un'attività d'impresa svolta da un altro soggetto che ha realizzato, nell'anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori a 30mila euro.

Le mini-partite Iva

I gestori con i requisiti per fruire dei vecchi (anche se non ne hanno mai beneficiato) ma non dei nuovi minimi, saranno soggetti a un regime intermedio, detto degli “ex-minimi” o “mini-partite Iva”. Un regime con contabilità semplificata che esenta dall'Irap, esonera dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (ferme restando la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e la certificazione dei corrispettivi), e da liquidazioni e versamenti periodici Iva. In pratica, questi gestori diventano contribuenti ordinari Iva (eseguono solo il conguaglio in sede di liquidazione annuale) e sono soggetti alle normali aliquote Irpef e agli studi di settore.

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