Licenziamento e diffusione di password aziendali

Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 19554/2006

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19554/2006 ha stabilito che il dipendente che diffonde la propria password all'esterno degli uffici, permettendo così a terzi di connettersi al sistema aziendale dall'esterno, può essere legittimamente licenziato.

Per i giudici della Suprema Corte la condotta del dipendente è stata infatti ritenuta "idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento".

Con tale sentenza la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello che aveva respinto l'impugnazione ad opera del dipendente del licenziamento effettuato dall'azienda.

Per i giudici della Cassazione, sulla base delle motivazioni della Corte d'Appello, "il comportamento del lavoratore si è concretato nella diffusione all'esterno di dati idonei a consentire a terzi di accedere ad una gran massa di informazioni attinenti l'attività aziendale e destinate a restare riservate".

Per questo motivo, hanno proseguito i giudici, "la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica".

Ne consegue, pertanto, che il recesso intimato dal datore di lavoro deve essere considerato legittimo.

(Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 19554/2006)


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