Nel contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili dell’impresa o di un affare in cambio di un determinato apporto (codice civile, articolo 2549 e seguenti), che può essere costituito da lavoro, da capitale, da altri beni o servizi o misto.
Non si costituisce un’entità giuridica autonoma, ma solo un rapporto contrattuale interno all’impresa associante con scambio tra utili e apporto. L’associato non ha nessun potere verso i terzi; l’impresa è gestita dall’associante. L’associante deve essere un imprenditore, mentre l’associato può essere un imprenditore, una società o una semplice persona fisica.
Nell’esercizio di attività di somministrazione sono spesso utilizzate due tipologie di apporto: l’apporto di lavoro o l’apporto di capitale.
Il primo (lavoro) viene utilizzato quando si necessita di avere una o più persone che svolgano una determinata attività in regime di assoluta autonomia, ad esempio per le pubbliche relazioni.
Il secondo (capitale) quando occorrono finanziamenti per avviare o sviluppare un’attività e non si desidera utilizzare lo strumento societario. Il motivo? Mentre il socio di una società diventa comproprietario dell’impresa, con l’associazione in partecipazione l’associato ha il solo diritto di avere il rendiconto annuale e, se previsto, la restituzione del capitale al termine del contratto.
Rispetto a un prestito standard, l’associazione può comportare minori rischi per l’associante. Infatti, in caso di utile percentualmente inferiore ai tassi di interesse, l’associante ha un costo minore. Ovvio, d’altra parte, che se l’utile fosse superiore ai tassi di interesse, il costo per l’associante sarebbe più alto.
Associazioni: vere o false?
L’apporto di solo lavoro con associato non imprenditore o professionista è il più utilizzato e il più problematico. Bisogna stare attenti che l’associato non svolga la sua attività come un lavoratore dipendente e che abbia un largo margine di autonomia. Non è consigliabile utilizzarlo per nascondere rapporti di lavoro di natura subordinata: è un illecito. La legge stabilisce che quando vi sia prestazione di lavoro (esclusivo o misto lavoro e capitale) gli associati impiegati in una medesima attività non possono essere più di tre, esclusi i coniugi, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dell’associante.
Se viene superato tale tetto, vige una presunzione assoluta di subordinazione per tutti i rapporti instaurati con gli associati con questo tipo di apporto, che vengono quindi considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, senza che l’associante possa dare prova contraria, con le relative conseguenze sul piano del rapporto di lavoro, fiscale e contributivo.
Sono previsti altri tre indici che possono portare al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato:
1. Mancanza di un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare (ad esempio perché viene corrisposto un importo fisso);
2. Mancata consegna del rendiconto da parte dell’associante;
3. Apporto di lavoro non connotato da competenze teoriche di grado elevato o da capacità tecnico-pratiche. Per quest’ultimo caso, la presunzione non è assoluta ma può essere superata dalla presentazione di prove che attestino l’effettività del rapporto di associazione e non di lavoro subordinato.
Le regole fiscali e contributive: i tre casi base
1. Apporto di solo lavoro
Il corrispettivo è deducibile per l’associante ai fini Ires o Irpef (non ai fini Irap) secondo il principio di competenza, anche se non imputato al conto economico. Il relativo contratto deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. Sugli utili corrisposti si applica la ritenuta di acconto Irpef del 20% e i contributi previdenziali Inps Gla (ora al 30,72%, versata interamente dall’associante che ne trattiene il 45% all’associato). Ai fini delle imposte dirette dell’associato (Irpef) è considerato corrispettivo di lavoro autonomo occasionale, tassato nell’anno in cui viene incassato, al netto dei contributi addebitati che si considerano un onere deducibile.
2. Apporto di solo capitale o misto
I proventi non sono deducibili per l’associante e sono considerati dividendi per l’associato. L’eventuale ritenuta da applicare è il 26% a titolo di imposta nel caso in cui l’apporto non sia superiore al 25% del patrimonio netto contabile dell’associante alla data di stipula (partecipazione non qualificata). In caso contrario, la partecipazione è considerata qualificata, la quota di utile non è soggetta a ritenuta e concorre alla formazione del reddito imponibile dell’associato nella misura del 49,72% dell’incassato.
3. Associato imprenditore/professionista che apporta opere o servizi
L’importo è deducibile per l’associante; è tassato in capo all’associato con il suo regime (reddito di impresa o professionale).
L’associante non dovrà effettuare ritenute se ha reddito d’impresa; se professionista avrà il 20% di ritenuta di acconto Irpef.
Anche in questo caso non si applicano i contributi previdenziali al rapporto di associazione, l’associato verserà i contributi secondo il suo regime previdenziale.