Le imposte per le ditte individuali; le scelte per gli immobili strumentali

Le valutazioni da fare su beni personali, aziendali e su quelli a uso promiscuo. Cosa concorre a formare il reddito d'impresa e cosa no. Le scelte da fare sugli immobili strumentali di proprietà

Imposte ditte individuali
Le valutazioni da fare su beni personali, aziendali e su quelli a uso promiscuo. Cosa concorre a formare il reddito d'impresa e cosa no. Le scelte da fare sugli immobili strumentali di proprietà

Per le ditte individuali, il concetto chiave da considerare nella determinazione dei costi è l’inerenza: sono deducibili esclusivamente i costi sostenuti per le necessità dell’azienda. L’inerenza consiste nella possibilità che il costo sostenuto porti un’utilità (diretta o mediata) all’attività d’impresa. Di conseguenza è inerente un costo correlato, anche se in via indiretta, potenziale o futura, all’attività d’impresa a prescindere dai maggiori ricavi che effettivamente abbia fatto conseguire. L’inerenza sussiste anche se il costo è correlato a un’attività potenzialmente idonea a produrre utili, anche se non direttamente collegato a una specifica componente reddituale.

Per contro non sono, invece, deducibili i costi sostenuti per finalità estranee all’attività dell’impresa, per esempio per le necessità della vita privata o familiare. L’inerenza è necessaria anche per poter effettuare la detrazione dell’Iva sull’acquisto di beni e servizi.

Proventi e costi personali o familiari

I proventi e i costi riguardanti esclusivamente la sfera personale non entrano, quindi, a formare il reddito di impresa. Così, per esempio, gli interessi sul conto corrente dell’azienda entrano a formare il reddito di impresa, quelli sul conto personale o familiare no; analogamente, gli acquisti di merci, strumenti, beni o servizi utilizzati per l’azienda sono deducibili, quelli personali o familiari no.

Utilizzo promiscuo

Nelle ditte individuali talvolta i beni mobili possono essere utilizzati sia per l’azienda sia per la sfera personale o familiare (cosiddetto utilizzo promiscuo): in questi casi la deducibilità fiscale è consentita forfettariamente per il 50% delle spese sostenute. Anche per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile il 50% dei canoni di locazione, anche finanziaria, o della rendita catastale (non è quindi possibile l’ammortamento) e delle spese per il loro impiego, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa.

Non sono ammesse in deduzione - per le ditte individuali - i compensi per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, da affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, dagli ascendenti o dagli altri parenti o affini che partecipano all’impresa familiare a cui, in tale veste, è già attribuita una quota del reddito dell’impresa.

Quindi per i familiari che partecipano all’impresa familiare o per il coniuge dell’azienda coniugale sono deducibili solo le quote previste per tale partecipazione.

Per contro, ai partecipanti all’impresa familiare non sono imputate eventuali perdite di impresa; restano totalmente in capo al solo titolare.

Fanno eccezione alla deducibilità del 50% le auto per il trasposto di persone, i cui costi sono deducibili solo nella misura del 20%, anche se usati esclusivamente per l’impresa. La relativa Iva è detraibile al 40%. Le auto date in uso, anche personale, ai dipendenti, se viene tassato il relativo fringe benefit, sono deducibili nella misura del 70% solo se sono immatricolate per il trasposto di persone.

Gli immobili strumentali

Per gli immobili strumentali non a uso abitativo in proprietà, per quelli in locazione finanziaria e per quelli in locazione ordinaria (affitto), è deducibile solo la quota dei costi utilizzati per l’attività di impresa.

Per le imprese individuali si può scegliere se inserire gli immobili nell’impresa, deducendo i relativi costi e tassando i proventi, o se trattenerli nella sfera personale, non deducendo i costi ma non tassando eventuali plusvalenze in caso di cessione dopo cinque anni dall’acquisto. Vi è una differenza anche ai fini Iva: se l’immobile è acquistato a titolo personale, l’eventuale Iva è indetraibile. E se il cedente esercita l’opzione per la non applicabilità dell’Iva, è assoggettato a imposta di registro. Se invece l’immobile è inserito nell’attività di impresa (e non è accatastato come abitazione) l’Iva è detraibile.

L’introduzione di un immobile strumentale nel regime fiscale di impresa consente vantaggi immediati (deduzione di ammortamenti, canoni di leasing, eventuali interessi e altri costi), ma comporta che alla vendita si potrà generare una plusvalenza. Si genera una plusvalenza figurativa tassabile anche in caso di cessazione dell’attività d’impresa con mantenimento della proprietà dell’immobile in capo all’ex imprenditore. L’inserimento ai fini fiscali nell’impresa avviene tramite la registrazione dell’acquisto con detrazione dell’Iva o con indicazione sul libro degli inventari o, per i soggetti in contabilità semplificata, sul registro dei beni ammortizzabili o sulla parte del registro Iva degli acquisti che sostituisce tale registro.

Per gli immobili non strumentali l’inserimento nell’impresa non conviene: i relativi costi non sono infatti deducibili.

Beni strumentali provenienti dal patrimonio personale

Soprattutto nei primi periodi di attività è frequente l’utilizzo nell’attività di impresa di beni strumentali posseduti prima dell’inizio dell’attività dell’impresa, ad esempio l’autovettura.

Questi beni devono essere inseriti tra i beni dell’impresa e sono valorizzati, registrati sul libro degli inventari, dei cespiti ammortizzabili o sul registro acquisti tenuto ai fini iva. I relativi valori saranno deducibili come costì (ammortamenti) dall’esercizio di immissione nella sfera imprenditoriale, come se fossero stati acquistati.

Per i beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri (mobili, computer, attrezzature), la valutazione deve essere calcolata come segue: (Dpr 689/1974):

  • Se è disponibile a documentazione dell’acquisto, il costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di acquisto (montaggio, installazione, trasporto, immatricolazione, eccetera), compresa l’iva non detratta.
  • In caso contrario, il “valore normale” (prezzo di mercato) alla data di immissione.
  • Per i beni strumentali iscritti in pubblici registri (autovetture, furgoni), il costo è rappresentato dal valore risultante da contratti registrati o dalla dichiarazione di successione o, in mancanza, dal prezzo indicato nell’atto di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresa l’iva non detratta.

In tutti i casi è possibile maggiorare il costo di acquisto nella misura del 3% per ogni anno o frazione d’anno superiore a sei mesi intercorso dall’acquisto.

Da questi valori deve essere sottratto un importo pari agli ammortamenti figurativi dalla data di acquisto alla data di immissione nell’impresa, calcolati secondo le aliquote fiscali massime. Da ciò consegue che, ad esempio un’auto acquistata come privato da più di 5 anni sarà immessa a valore zero, perché interamente ammortizzata.

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