L’apprendistato

La riforma Biagi del diritto del lavoro



Questa tipologia contrattuale si fa in tre.



Viene infatti prevista una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a partire dai 15 anni di età e finalizzata al raggiungimento di una qualifica da conseguire. La durata è commisurata al tipo di qualifica, al titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che si intendono perseguire.



Il contratto deve avere forma scritta e contenere:



la prestazione lavorativa oggetto del contratto;



il piano formativo individuale;



la qualifica da conseguire.



La formazione avverrà sia in azienda che all'esterno.



La seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i 29 anni di età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni a seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali. Richiede la stessa forma scritta della prima tipologia di apprendistato.



Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in accordo con le organizzazioni territoriali e le università. Alla fine dell'apprendistato il datore di lavoro può decidere di non trasformare il rapporto in tempo indeterminato dandone il preavviso di scadenza.



Se il datore di lavoro elude l'obbligo di formazione e l'inadempienza da parte sua nella erogazione della formazione è tale da impedire la realizzazione delle finalità che tutte e tre le tipologie di apprendistato si pongono, egli è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del cento per cento. Per il momento, le regole per l'apprendistato non cambiano fino all'emanazione della regolamentazione da parte delle Regioni.



Dal 24/10/2003 non è più obbligatorio richiedere l'autorizzazione preventiva per assumere un apprendista.

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