L’abc del contratto di catering

La normativa di riferimento

Il contratto di Catering non ha ricevuto riconoscimento da parte del legislatore, che si limita a menzionarlo nella legge n. 856/86.

Il contratto di Catering può assumere varie configurazioni, ma gli elementi costanti comprendono due differenti prestazioni di cui una è rappresentata da un "fare" (confezionamento dei pasti e l'altra da un "dare" (la consegna dei pasti al cliente).

I modelli legali di riferimento per individuarne la disciplina sono quelli del contratto di appalto di servizi e di somministrazione di merci.

Per quanto riguarda la disciplina dell'appalto di servizi, l'appaltatore ha l'obbligo di procurarsi l'organizzazione e la strumentazione necessaria a fornire il servizio di Catering ed in particolare deve procurarsi il personale competente a svolgere tali prestazioni.

La normativa sulla somministrazione trova applicazione in particolare con l'art. 1560 c.c. che regolamenta l'entità della prestazione.

La retribuizione può essere stabilita col criterio del forfait integrale comprensivo del prezzo del pasto distribuito e delle spese di fornitura, oppure col doppio forfait che prevede una suddivisione dei corrispettivi.

Vi sono varie applicazione del Catering nella pratica e possiamo avere le seguenti fattispecie:



A) Ristorazione mediante la preparazione dei pasti in loco

Viene utilizzato per soddisfare esigenze di collettività numerose quali le grandi imprese per le quali la società di Catering si obbliga ad una serie di prestazioni, di cui alcune di natura principale quali la preparazione e la somministrazione dei pasti e la pulizia dei locali, ed altre accessorie quali il rifornimento di generi alimentari e la loro conservazione.

La disciplina di riferimento è quella dell'appalto servizi in quanto la preparazione dei pasti non è fine a se stessa (come nell'appalto di opera), ma è finalizzata alla fornitura di un servizio.



B) Fornitura di pasti preconfezionati.

Trova applicazione per le imprese di non grandi dimensioni per le quali non è conveniente la predisposizione di locali e strutture per il servizio di mensa ai propri dipendenti.

Le scelte di pasto vengono effettuate dalla società di Catering ed il confezionamento avviene all'esterno della azienda-committente a cui vengono consegnati ad orari prestabiliti.

Le prestazioni a carico della società di Catering possono consistere nella semplice consegna dei pasti oppure possono prevedere anche il servizio di somministrazione e di pulizia dei locali: nel primo caso si applica la disciplina della somministrazione, mentre nel secondo dell'appalto di servizi.



C) Tickets restaurant

La fornitura del pasto avviene dietro presentazione di buoni pasto rilasciati dalla società di Catering che poi vengono rimborsati dall'impresa-cliente. La somministrazione può avvenire nelle sedi della stessa società di Catering oppure di un'altra azienda ad essa collegata: nel primo caso la disciplina di riferimento è quella dell'appalto di servizi mentre nel secondo si fa riferimento al sub-appalto.



D) Banqueting

Soddisfa le esigenze di organizzare feste, ricevimenti o banchetti in occasione di particolari eventi.

La prestazione principale della società di Catering è la somministrazione di cibi e vivande e la disciplina applicabile è quella dell'appalto di servizi e non quella della somministrazione in quanto manca il carattere della periodicità e continuità.

Per quanto riguarda le prestazioni accessorie che possono consistere nella messa a disposizione di locali e del personale si fa riferimento in particolare alla normativa della locazione e del trasporto.

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