La prevenzione sul luogo di lavoro

La portata generale dell’art. 2087 del Codice Civile

La norma generale in tema di tutela delle condizioni di lavoro è ancora contenuta nell'art. 2087 del Codice Civile, il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Ne consegue che nel caso di un pubblico esercizio il soggetto responsabile della sicurezza del lavoro è il gestore del locale.

L'obbligo previsto dall'art. 2087 del Codice Civile ha un contenuto di natura generale, volto non solo al rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, ma tutte le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo per il lavoratore nell'ambiente di lavoro.

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