La circolare Federtennis per la somministrazione nei circoli

La circolare mandata da Federtennis ai circoli associati

 

Circoli aderenti ad un Ente Nazionale riconosciuto.

Le associazioni e i circoli, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno a mezzo di apposito Decreto, e che intendano svolgere direttamente, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei rispettivi iscritti, associati, partecipanti o tesserati, presentano al Comune (o al suo Municipio o zona competente), nel cui territorio si esercita l’attività, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) finalizzata al rilascio della relativa autorizzazione.

La S.C.I.A. costituisce un sistema di semplificazione per accedere all’esercizio di detta attività, a differenza di quanto previsto per i circoli non aderenti ad associazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno. La S.C.I.A., infatti, sostituisce la denuncia inizio attività di cui all’art. 2 e l’autorizzazione di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, come precisato dall’ art. 64 comma 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 anche ai fini igienico sanitari, ai sensi dell' art. 125 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33.

In particolare, rispetto alla denuncia inizio attività, vi sono alcune novità di rilievo che è opportuno segnalare:

  •   in primo luogo, la presentazione della S.C.I.A. consente di avviare immediatamente l’attività, senza attendere il decorso dei trenta giorni previsti dalla normativa precedente;
  •   l’amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell’attività e la rimozioni di eventuali effetti dannosi, decorsi i quali essa può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell’attività contestata;
  •   per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazioni di alimenti e bevande.Nella S.C.I.A. (che può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative) il legale rappresentante del circolo dichiara1:a) l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; (FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS)

b) il tipo di attività di somministrazione;

1) A titolo meramente illustrativo si allega un fac-simile della dichiarazione da presentare. Tuttavia conviene sempre, prima di inoltrare la S.C.I.A. prendere contatti con il Comune, perché spesso gli stessi hanno predisposto un fac – simile di domanda e perché il regolamento comunale può variare modalità e contenuti della Segnalazione.

c) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

  1. d)  che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 11, commi 3, 4bis e 4 quinquies, e dall’articolo 148, commi 3, 5 e 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.);
  2. e)  che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
  3. f)  la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell’eventuale preposto (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostative);
  4. g)  Il numero dei soggetti ad esso associati, non inferiore a cento2.

L’Amministrazione Comunale deve rilasciare le relative autorizzazioni alla sola condizione che siano rette da uno Statuto avente i requisiti di cui agli art. 111 e 148 del TUIR e le sedi abbiano idonee condizioni igienico sanitarie; ciò senza peraltro assoggettarle al parere dell’apposita commissione sul commercio né sottostare ai vincoli fissati dal piano comunale e senza richiedere l’iscrizione al R.E.C. del presidente o gestore (vedi art. 2 del DPR n. 235 del 4 aprile 2001).

Il circolo può iniziare la propria attività dal momento della denuncia (art. 4bis della Legge 30/07/2010 n.° 122); il sindaco ha invece sessanta giorni di tempo per verificare la veridicità della dichiarazione pervenutagli altrimenti l’autorizzazione s’intende concessa per il principio del silenzio assenso. Il circolo a sua volta deve tenere nella propria sede (ed eventualmente mandarne copia al Comune) a disposizione della autorità competenti3:

  •   atto costitutivo e statuto;
  •   elenco soci aggiornato;
  •   certificato di affiliazione (e relativi nulla-osta) alla associazione nazionale riconosciuta (FIT);
  •   autorizzazione igienico-sanitaria dei locali;
  •   pianta planimetrica dei locali con l’indicazione del loro utilizzo (bar, segreteria, ecc.);
  •   fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell’associazione;
  •   certificato penale del Presidente;
  •   piano di autocontrollo igienicità e sicurezza alimenti e bevande (HACCP) ed indicazione del responsabile (presidente, preposto, segretario)

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2) E’  bene precisare che tale limite numerico può essere derogato qualora venga accertato che la limitata popolazione della località in cui sorge il circolo non consente il raggiungimento del precitato numero minimo di soci. Pertanto, qualora non fosse possibile raggiungere il numero minimo di soci prescritto, tra la documentazione da sottoporre al Comune vi dovrà essere una dichiarazione rilasciata dalla FIT attestante il numero dei soci iscritti tesserati. La richiesta, da parte del circolo, di rilascio di tale dichiarazione, nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a cento, dovrà essere adeguatamente motivata. ferma rimanendo la discrezionalità della FIT di rilasciare o meno la prescritta dichiarazione.

3) Anche per la suddetta documentazione conviene rivolgersi al Comune che, in qualche caso, riduce il numero dei documenti richiesti.

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