La canna fumaria e il condominio

Molti lettori ci scrivono ponendo dei problemi relativi alla canna fumaria del condominio. Vediamo insieme alcune sentenze.

L'argomento non e' semplice da affrontare perché ci sono molte

variabili in gioco di cui occorre tener conto.



Occorre per prima cosa consultare il regolamento condominiale, se esistente, per vedere come regola l'uso delle parti comuni. In seconda

battuta vedere e accertarsi che non ci siano vincoli, limitazioni, diritti di terzi che possano compromettere l'installazione della canna fumaria.





Nei rapporti tra proprietari, la giurisprudenza, nel riaffermare la

tutelabilità delle distanze, ha ribadito che le relative norme (sempre

purché compatibili nella situazione concreta), vanno rispettate ogni volta

che l'opera (canna fumaria, tettoria), arrechi pregiudizio alla proprietà

altrui, limitando il diritto di veduta.



Per quanto riguarda l'utilizzazione delle parti comuni, l'obbligo di

rispettare le distanze legali sussiste ogni volta in cui un condomino,

volendo realizzare un'opera sulle parti comuni a beneficio della sua singola

proprietà, venga in rapporto con le proprietà di altri condomini e violi i

diritti garantiti dalle norme sulle distanze legali.



Il criterio per stabilire, di volta in volta, la prevalenza delle norme

sulle distanze legali su quelle proprie del condominio è stato individuato

nella distinzione tra le funzioni primarie svolte dalle parti comuni e le

utilizzazioni secondarie cui le medesime parti comuni possono dar luogo, al

di fuori di un rapporto inscindibile con la struttura e la funzionalità del

condominio, vale a dire in altre parole utilizzazioni dirette a soddisfare

bisogni non essenziali legati alla disponibilità di porzioni di fabbricato.



Se dunque il condomino (o il condominio) intenda usare le parti comuni per

soddisfare bisogni essenziali che solo possono essere soddisfatti mediante

l'utilizzo della cosa comune (costruzione di canna fumaria per impianto di

riscaldamento) non troveranno applicazione le norme sulle distanze, mentre

tali norme torneranno a prevalere nei riguardi di opere eseguite sulle cose

comuni per finalità estranee alle loro funzioni primarie



Alleghiamo alcuni elementi di giurisprudenza sull'installazione di canne

fumarie in un condominio, affinché chi è interessato ne possa trarre le

conclusioni.



Trib. di Napoli 17-03-1990 Muri perimetrali - Canna fumaria.



L'installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro

nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino e' attività

lecita rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102,

Codice civile e come tale, non richiede ne' interpello ne' consenso degli

altri condomini. La facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai

diritti esclusivi altrui (ad esempio distanze dalle vedute, immissioni,

etc.) e dal divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio.



Trib. di Milano, sez. VIII, 26-03-1992 Muri perimetrali - Installazione di

una canna fumaria - Ammissibilita' - Condizioni.



L'uso ex art. 1102, Codice civile, della cosa comune da parte del

comproprietario-condomino e' lecito quando: a) non ne altera la naturale

destinazione; b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti

uso secondo il loro diritto; c) non pregiudica la stabilità ed il decoro

architettonico dell'edificio; d) non arreca danno alle singole proprietà

esclusive. Applicando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio

ritiene che l'uso del muro comune (che dà sul retro dell'edificio) per

appoggiarvi un'autonoma canna fumaria non ne altera la naturale

destinazione, non pregiudica la stabilità dell'edificio e forse non

impedisce agli altri comproprietari di utilizzarlo secondo il loro diritto.

Ma non può seriamente negarsi che l'installazione di due separate canne

fumarie nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre di ben

cinque piani: 1) violi le norme sulle distanze legali (che non puo' essere

inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà

individuali); 2) riduca in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode

soprattutto dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre il manufatto; 3)

ma soprattutto alteri il decoro architettonico della facciata intera dello

stabile che ha una sua euritmia e dignità che meritano di essere preservate

nel preminente interesse della collettività condominiale.



App. di Milano, sez. I, 21-06-1991 Uso della cosa comune - Muro

perimetrale - Canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino - Limiti.



L'apposizione, da parte di un condomino e per propria esclusiva utilita', di

una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio, non integra una

modificazione della cosa comune necessaria al suo miglior godimento, da

parte di tutti i condomini, ma costituisce innovazione soggetta alla

disciplina dell'art. 1120, Codice civile. Deve per questo ritenersi vietata,

in primo luogo, quando costituisce un'evidente alterazione del decoro

architettonico dello stabile e, in secondo luogo, quando le caratteristiche

del manufatto sono tali da sottrarre una parte del muro condominiale all'uso

degli altri condomini, i quali evidentemente non possono utilizzare la

stessa porzione di muro per appoggiarvi propri tubi o manufatti. Il consenso

di tutti i condomini richiesto per gli atti direttamente costitutivi di

diritti reali sul fondo comune, non e' necessario per deliberare

l'apposizione di una canna fumaria ad uso esclusivo di un singolo condomino,

nonostante che l'imposizione abusiva di questa possa condurre alla

costituzione di un diritto di servitù per usucapione. L'unanimita' dei

consensi prevista dall'art. 1108, Codice civile, non e', infatti, richiesta

per gli atti che possono determinare la costituzione di diritti reali solo

con il concorso dell'ulteriore ipotetico requisito dell'avvenuta maturazione

del possesso ad usucapionem.



Cass. civile, sez. II del 29-08-1991, n. 9231.



Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata

nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben

potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire

esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione

titolo contrario alla presunzione legale di comunione.



Cass. civile, sez. II del 17-02-1995, n. 1719.



Nel caso in cui cessi l'uso di un impianto di riscaldamento condominiale non

viene meno per questa sola ragione il compossesso dei singoli comproprietari

sulla relativa canna fumaria, sia perché è riconducibile ai poteri del

titolare di un diritto reale la facoltà di mettere o non mettere in attività

un impianto, sia perché la canna fumaria va considerata come un manufatto

autonomo, suscettibile di svariate utilizzazioni.



Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345.



In applicazione dell'art. 906 Cod. civ., la distanza legale per la

collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di

uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini

sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è,

però, consentito al condomino installare sul muro predetto - pur con

l'osservanza delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro

dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale

di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro

perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i

limiti segnati dall'art. 1102 Cod. civ., in relazione sia alla struttura del

muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto

fatto da costoro.

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