Una sentenza del Tar del Lazio in tema di licenze
L'art. 19 n. 7 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che ha trasferito ai comuni i poteri in materia di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici, ha tuttavia previsto l'intervento del prefetto nel procedimento di rilascio delle relative licenze, per le esigenze di tutela della salute e di difesa dell'alcolismo; peraltro, mentre nel caso di rilascio dell'autorizzazione e' necessaria la sola comunicazione preventiva al prefetto, che puo' annullare o sospendere l'atto, l'eventuale provvedimento di diniego e' sottoposto alla successiva approvazione del prefetto, ed e' efficace solo se quest'ultima autorita' si esprime in senso conforme.
T.A.R. Lazio sez. II, 21 dicembre 1981 n. 1216