La disciplina dell’istituto alla luce delle recenti novità normative
Essendo stata emanata la Circolare sul lavoro intermittente, relativa agli articoli 33-40 del Decreto Legislativo 276/2003, diventano ora applicabili le norme sul cosiddetto "contratto di lavoro intermittente", quel particolare contratto di lavoro con il quale il lavoratore presta la propria attività professionale di carattere discontinuo o intermittente, cioè per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Allo stato i lavoratori che possono sottoscrivere un contratto di lavoro intermittente sono:
- i soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età;
- i lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti dalla liste di mobilità e di collocamento.
Occorre anche evidenziare che in tale contratto è prevista la possibilità di prevedere una "indennità di disponibilità", a seconda della scelta del lavoratore di vincolarsi o meno all'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
Nel periodo di inattività del lavoratore non possono trovare applicazione le norme sul lavoro subordinato - che hanno, invece, vigenza, in quanto compatibili, durante la prestazione oggetto del contratto - e la indennità di disponibilità matura solo se prevista contrattualmente.
La forma del contratto in esame deve essere scritta.
Per quanto riguarda poi il contenuto, nel contratto deve essere indicata:
- la durata, il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
- l'indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione;
- i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.