Il contratto di inserimento

La Riforma Biagi: il nuovo diritto del lavoro



In luogo dei contratti di formazione lavoro i datori privati potranno stipulare dei contratti di inserimento, per iniziare al mondo del lavoro o reinserirvi alcune categorie di soggetti, attraverso progetti individuali di adattamento professionale della durata minima di 9 mesi a quella massima di 18 mesi.



I soggetti che possono stipulare la nuova tipologia contrattuale sono: imprese e loro consorzi, enti pubblici economici; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni; enti di ricerca pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria (no professionisti).



Il contratto può essere indirizzato a:



soggetti tra 18 e 25 anni;



disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;



disoccupati con più di 50 anni di età;



lavoratori che desiderino riprendere il lavoro dopo due anni di inattività;



donne di qualsiasi età residenti in zone svantaggiate;



persone con handicap.



Il contratto deve essere scritto indicando il progetto individuale di inserimento pena la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Per il momento, finché non sarà emanata la riforma degli incentivi si continuano ad applicare gli incentivi dei contratti di formazione lavoro, mentre in seguito potranno essere agevolati solo disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, disoccupati con più di 50 anni di età, lavoratori che desiderino riprendere il lavoro dopo due anni di inattività, donne di qualsiasi età residenti in zone svantaggiate, persone con handicap. Rimangono esclusi i soggetti tra 18 e 25 anni dove varranno solo i benefici normativi di inquadramento e la previsione del termine.


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