I prodotti tipici e il marchio “prodotto della montagna”

I prodotti tipici, se prodotti in territorio montano, potranno utilizzare il marchio di “prodotto della montagna” (Decreto del ministero delle politiche agricole, pubblicato nella G.U. n.15 del 20 gennaio 2004).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI GU 15 del 20.01.2004. DECRETO 30 dicembre 2003. Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna.





IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI



Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;



Vista la raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002;



Visto l'art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), che istituisce presso il



Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna";



Considerato che il predetto art. 85 individua quale strumento idoneo a tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i riconoscimenti comunitari dei prodotti agricoli



e alimentari ottenuti ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, autorizzandoli a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna";



Considerato altresì che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo, in attuazione di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e responsabile della vigilanza su detta attività di controllo;



Ritenuto di dover individuare le modalità di iscrizione delle produzioni agroalimentari originate nei comuni montani individuate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 del richiamato art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;



Decreta:





Articolo 1.



I prodotti registrati in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle



denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti nel rispetto del corrispondente disciplinare di produzione, approvato con il rispettivo regolamento di registrazione comunitaria, possono essere iscritti all'albo dei prodotti di montagna, istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).



Articolo 2.



1. I prodotti di cui all'art. 1 possono utilizzare la menzione aggiuntiva "prodotto della montagna" limitatamente all'area di produzione e/o trasformazione classificata geograficamente come territorio montano.



2. Le equiparazioni consentite dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in assenza del requisito indicato al comma precedente, non sono utilizzabili ai fini dell'iscrizione all'albo e del conseguente uso della menzione aggiuntiva.



Articolo 3.



1. Sono legittimati a presentare istanza di iscrizione all'albo dei prodotti della montagna di cui all'art. 85, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i Consorzi incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 [1] , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - o in loro assenza dalla comunità montana territorialmente competente.



2. Sono altresi' legittimati a presentare l'istanza di cui al comma 1 i soggetti, singoli o associati, inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni individuate all'art. 1 che dimostrano il possesso



del requisito riportato al primo comma dell'art. 2 del presente decreto.



3. L'istanza di cui al comma 2 è inviata al soggetto indicato al comma 1 che ha l'onere di trasmetterla al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alla regione competente per territorio, corredata di motivato parere, entro trenta giorni dalla data di ricezione.



Articolo 4.



1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano, contestualmente all'istanza di iscrizione all'albo dei prodotti della montagna, domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di



produzione della corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2081/92.



2. I soggetti di cui al comma precedente presentano, ai sensi del regolamento (CE) n. 535/1997, domanda di protezione transitoria a livello nazionale delle modifiche richieste ai fini dell'iscrizione



di cui al comma 1 del presente articolo.



3. Il provvedimento di protezione di cui al comma precedente è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 85, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [2] .



Articolo 5.



1. Le istanze, redatte in carta libera e firmate dal legale rappresentante dei Consorzi di tutela di cui all'art. 3, comma 1, sentite le Comunità montane interessate o, in assenza dei primi,



delle Comunità stesse e adeguatamente documentate, sono inoltrate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio Q.T.C. III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, e, per conoscenza, alla regione competente per territorio.



Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della



Repubblica italiana.



Roma, 30 dicembre 2003



Il Ministro: Alemanno




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