Gli insediamenti turistici di qualità e i beni demaniali marittimi

Disciplina di riferimento

Nel comma 585 vengono definiti gli "insediamenti turistici di qualità", che sono caratterizzati "dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali".

Una condizione fondamentale è che l'insediamento porti all'"ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità".

E' dunque pensabile che l'investimento richiesto dovrà essere di notevoli proporzioni, e tale da coinvolgere più soggetti

Per tali interventi di così particolare prestigio, la Finanziaria 2006 prevede, come detto, la possibilità di concedere beni demaniali marittimi (che, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, sono il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti).

Al fine della realizzazione degli interventi, restano però ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo n. 42 del 2004).

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