È legittimo indagare sui dipendenti sospetti

Normative –

Due sentenze della Cassazione hanno affermato che il datore di lavoro ha il diritto di ricorrere a un investigatore qualora tema comportamenti illeciti da parte di un collaboratore

Spetta solo al datore di lavoro il potere di vigilare sui propri dipendenti. Un principio sancito dallo Statuto dei lavoratori, che però non impedisce alle imprese di servirsi di un’agenzia investigativa per controllare gli eventuali comportamenti illeciti dei propri collaboratori. Così, ha di recente sottolineato la Cassazione con due sentenze sul tema (12489/2011 e 13789/2011), sulla base dei risultati delle indagini investigative si può essere addirittura licenziati.
Come è accaduto a un cassiere impiegato in una società di ristorazione, licenziato dopo che sono state riscontrate alcune irregolarità di cassa (mancata registrazione di alcune vendite), testimoniate proprio dai dipendenti dell’agenzia investigativa. Il tribunale ha ritenuto corretto l’uso dei detective e la Corte ha confermato. Perché? Per i giudici, «le disposizioni dell’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale» non precludono allo stesso datore «di ricorrere ad agenzie investigative, purché non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’articolo 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori». In più, l’intervento è apparso giustificato «non solo per l’avvenuta perpetrazione degli illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto», e quindi per l’effettiva “infedeltà” del cassiere. Ma anche «in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione». Nel caso specifico, il controllo dell’agenzia si è mantenuto nei limiti previsti: a giudizio della Cassazione, non aveva investito la normale attività lavorativa, «ma le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti».

L'approfondimento normativo

L’utilizzo delle guardie giurate è disciplinato dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori.

Guardie giurate (art.2)
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai
compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

Personale di vigilanza (art. 3)

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome