Divieto di concorrenza e sue eccezioni

Che cosa prevede l’art. 2557 del Codice Civile

Nella cessione d'azienda fondamentale è il divieto di concorrenza.

Ai sensi dell'art. 2557 del codice civile, chi aliena l'azienda (il nostro "bar") deve astenersi, per il periodo di cinque anni (che decorrono dal momento del trasferimento), dall'avviare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Sono previste eccezioni? In pratica sì, perché le parti possono comunque concordare, con una certa autonomia, limiti più stringenti per il gestore cedente rispetto a quelli ora ricordati..

Questi patti non possono in ogni caso determinare per il cedente la "sostanziale impossibilità di esercitare una qualsiasi attività professionale".

L'autonomia contrattuale delle parti incontra anche un ulteriore limite nella durata dei patti di non concorrenza, che non possono mai eccedere i cinque anni dalla data del trasferimento dell'azienda.

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