In caso di controlli, spetta al gestore dimostrare di aver battuto il documento o fatto la ricevuta (con l’importo corretto). Alla quarta violazione accertata nell’arco di cinque anni scatta lo stop, con l’apposizione di un sigillo all’ingresso del locale
Negli ultimi tempi sembrano essersi intensificati i controlli presso i pubblici esercizi per la verifica della corretta emissione dei documenti previsti dalla normativa tributaria, in particolare per l'Iva: ricevute e scontrini fiscali.
La normativa fiscale sanziona pesantemente la mancata emissione, considerata come il primo atto per evadere le imposte sui consumi (Iva) e sul reddito. Il ragionamento sottostante è: chi non emette lo scontrino lo fa per non registrare e non dichiarare i relativi importi e quindi per non versare le relative imposte.
Clienti: niente sanzioni
Il cliente che esce dal negozio senza scontrino non è passibile di niente. Le sanzioni al cliente sono state abrogate già da parecchi anni, nel 2003. Quindi il cliente può fare dello scontrino quello che vuole: lasciarlo sul banco, gettarlo subito, portarlo con sé.
All'uscita, se gli viene chiesto lo scontrino da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate o da un militare della Guardia di Finanza, chi non l'ha con sé può tranquillamente dire che l'ha gettato o lasciato all'interno del bar: nessuna conseguenza sarà a suo carico.
Il cliente potrebbe anche dire che lo scontrino non gli è stato rilasciato o che non l'ha visto. Per lui, non c'è nessun problema; il controllo si sposta sull'esercente. Sarà l'esercente a dover dimostrare l'effettiva emissione del documento (scontrino o ricevuta). Dell'avvenuta constatazione della mancanza dello scontrino, viene sempre consegnata, anche al cliente, una copia di un verbale, redatto in tre copie, contenente le sue dichiarazioni e la dizione: “Esito irregolare, non viene comminata nessuna sanzione”.
Riscontri sul gestore
Il primo elemento di riscontro è l'importo che il cliente dichiara di aver pagato. Se lo scontrino è rimasto alla cassa o è caduto per terra, si potrà dimostrarne la regolare emissione confrontando anche l'ora stampigliata sopra.
Per la ricevuta fiscale l'ora non è un elemento da indicare, quindi questo controllo sarà meno efficace; ma si potrà far riferimento ad altri elementi, quali il contenuto delle prestazioni (obbligatorio sulla ricevuta ma non sullo scontrino) confrontando le dichiarazioni rese dal cliente.
Se l'originale dello scontrino non si trova la verifica potrà essere fatta sul giornale di fondo del registratore di cassa o sulla copia della ricevuta fiscale rimasta all'esercente.
Mancata emissione
Se viene constatata la mancate emissione o l'emissione di un documento con un importo inferiore a quello reale, viene redatto un “processo verbale di constatazione” in tre copie con indicati gli accertamenti fatti e le dichiarazioni dell'esercente. È sempre opportuno, specie se si ritiene di aver emesso lo scontrino, dichiarare le proprie ragioni e farle verbalizzare. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate invia all'esercente l'atto di contestazione con indicate le sanzioni applicate.
Le sanzioni sono di due tipi: pecuniarie e accessorie. In più, la mancata emissione degli scontrini, specie se riscontrata a più riprese, può innescare un controllo globale sulle dichiarazioni presentate.
Le sanzioni
La sanzione pecuniaria è pari al 100% dell'Iva corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 516 euro, riducibile a un terzo (definizione agevolata) se versati entro 60 giorni dalla notifica della contestazione emessa dall'Agenzia delle Entrate. Per i bar la sanzione è quasi sempre la minima: 172 euro.
La sanzione accessoria consiste nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da tre giorni a un mese (da uno a sei mesi per importi superiori a 50mila euro). Si applica quando sono state contestate nel corso di un quinquennio, in giorni diversi, quattro violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino. La sospensione è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. L'atto di sospensione va notificato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla contestazione della quarta violazione. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e la chiusura è assicurata con l'apposizione di un sigillo firmato dal personale incaricato.