A seguito del ricevimento di richieste di informazioni sulla vendita dei tabacchi, evidenziamo i criteri che disciplinano la materia
L'attività di vendita dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
1. rivendita ordinaria: questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T" ;
2. rivendita speciale: in questa categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali porti, aereoporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc.;
3. patentini: vengono istituiti nei Bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina ;
4. distributori automatici: vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.
La normativa prevede che:
1) per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda redatta in carta semplice all'ispettorato compartimentale di AAMS competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno;
2) per ottenere l'apertura di rivendite speciali ed i patentini occorre presentare la domanda su carta da bollo di Euro 10,33 da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo, con un'istruttoria che si protrarrà per 320 gg.
Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l'individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.
Nella domanda, inoltre, deve essere anche indicata l'ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo e il Comune di ubicazione delle stesse.
A seguito della presentazione della domanda, l'Ispettorato compartimentale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all'assegnazione della nuova tabaccheria secondo i seguenti criteri:
1) nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia, mediante un'asta pubblica;
2) nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di persone (profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza; invalidi di guerra, vedove di guerra ecc.). In caso di parità di titoli, sarà preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico.
I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l'albo dell'Ispettorato compartimentale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria.
E' ancora necessario rilevare che per l'apertura di una rivendita occorre il rispetto:
1) del criterio della distanza dalla più vicina rivendita (calcolata seguendo il percorso pedonale più breve) che:
a) nei Comuni con popolazione deve essere superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non deve essere inferiore a m. 250;
c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non deve essere inferiore a m. 300;
d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non deve essere inferiore a m. 200.
(In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite).
2) del criterio della produttività:
per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ispettorato compartimentale sulla base delle vendite realizzate nell'anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicine.