Come aprire una rivendita di tabacchi

A seguito del ricevimento di richieste di informazioni sulla vendita dei tabacchi, evidenziamo i criteri che disciplinano la materia

L'attività di vendita dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:

1. rivendita ordinaria: questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T" ;

2. rivendita speciale: in questa categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali porti, aereoporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc.;

3. patentini: vengono istituiti nei Bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina ;

4. distributori automatici: vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.

La normativa prevede che:

1) per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda redatta in carta semplice all'ispettorato compartimentale di AAMS competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno;

2) per ottenere l'apertura di rivendite speciali ed i patentini occorre presentare la domanda su carta da bollo di Euro 10,33 da presentarsi dal 1° gennaio al 31 marzo, con un'istruttoria che si protrarrà per 320 gg.

Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l'individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.

Nella domanda, inoltre, deve essere anche indicata l'ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo e il Comune di ubicazione delle stesse.

A seguito della presentazione della domanda, l'Ispettorato compartimentale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all'assegnazione della nuova tabaccheria secondo i seguenti criteri:

1) nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia, mediante un'asta pubblica;

2) nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di persone (profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza; invalidi di guerra, vedove di guerra ecc.). In caso di parità di titoli, sarà preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico.

I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l'albo dell'Ispettorato compartimentale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria.

E' ancora necessario rilevare che per l'apertura di una rivendita occorre il rispetto:

1) del criterio della distanza dalla più vicina rivendita (calcolata seguendo il percorso pedonale più breve) che:

a) nei Comuni con popolazione deve essere superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;

b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non deve essere inferiore a m. 250;

c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non deve essere inferiore a m. 300;

d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non deve essere inferiore a m. 200.

(In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite).

2) del criterio della produttività:

per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ispettorato compartimentale sulla base delle vendite realizzate nell'anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicine.








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