Apprendistato e contratti a termine: i chiarimenti del ministero

Norme&fisco –

Con la legge 92/2012 il legislatore ha fissato alcuni punti fermi in materia di formazione e di regolamentazione dei contratti a tempo determinato, che sono stati resi più flessibili

La legge 92/2012 di riforma del lavoro ha lasciato alla contrattazione collettiva la possibilità di intervenire su diversi punti che interessano apprendistato, contratti a termine, part-time, job on call. In tema di apprendistato, il ministero (interpello 34) ha, però, puntato il dito contro le previsioni dei contratti collettivi che fissano una riduzione del monte ore di formazione previsto. In particolare, contro l’articolo 14 punto 3 dell’accordo sull’apprendistato nel settore turismo, che prevede la riduzione di un quarto in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (Pfi) da parte dell’ente bilaterale. Non ci possono essere ritocchi alla durata del percorso formativo, che a seconda del livello di inquadramento va dalle 40 alle 80 ore medie annue, se non in relazione all’età dell’apprendista e al tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, come indica l’art. 4 del D.Lgs. 167/2011. In altri termini, spiega il ministero, è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, per esempio se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto dell’apprendistato.

Contratti a termine

Sulla disciplina dei rinnovi dei contratti a termine, la riforma ha riconosciuto alle parti sociali la possibilità di ridurre l’intervallo di tempo minimo tra due contratti. Dalla misura prevista per legge (60 giorni per quelli di durata inferiore o uguale a 6 mesi, 90 giorni per gli altri) a una più flessibile (rispettivamente 20 e 30 giorni). Il primo settore ad approfittare dell’apertura è stato quello del turismo. Il 21 novembre le organizzazioni sindacali e datoriali hanno raggiunto un accordo secondo cui, nel comparto, le ripetizioni dei contratti a termine con lo stesso lavoratore possono avvenire con l’interruzione minima di 20 o 30 giorni. A motivare la scelta: “l’andamento strutturalmente irregolare e discontinuo della domanda di servizi turistici” e “l’esigenza di preservare la professionalità e l’occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato”. L’accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti fino al 30 giugno 2013: data entro la quale le parti si incontreranno per deciderne l’eventuale proroga. Il ministero stesso ha precisato (interpello 37) che gli intervalli ridotti si applicano, senza bisogno di stipulare nuovi accordi collettivi, anche ai casi di lavoro stagionale definiti dal Dpr 1525/63 o individuati da intese collettive stipulate prima dell’entrata in vigore della riforma. La durata massima dei contratti in successione è 36 mesi. Oltre, scatta la stabilizzazione e per il raggiungimento della soglia si calcolano anche i periodi in regime di somministrazione. Questi periodi, ha chiarito il ministero con un’interpretazione controversa (interpello 32), vanno inclusi nel conteggio ma solo fino al raggiungimento dei 36 mesi. Quando viene raggiunta la soglia, il datore non può più stipulare contratti a termine, ma può servirsi del lavoratore ricorrendo alla somministrazione a tempo determinato.

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