Il gestore dei dati deve favorire l’accesso da parte dell’interessato
Il Garante per la protezione dei dati personali, con la decisione del 2 maggio 2005, ha accolto il ricorso di un lavoratore in ordine all'accesso ai dati personali detenuti dal datore e relativi all'attività prestata.
Il Garante ha precisato che, quando l'interessato chiede di accedere ai dati personali che lo riguardano, non è tenuto a indicare specificamente in quali atti o documenti essi sono contenuti. Chi gestisce la banca dati, invece, deve comunicare, in modo intelligibile, tutte le informazioni in suo possesso, senza essere tenuto a esibire o rilasciare copia di atti o documenti che li contengono.
Il Garante, inoltre, ha chierito che il titolare del trattamento deve favorire l'accesso ai dati da parte dell'interessato, ricorrendo anche alla selezione informatizzata.