Tutte le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, che consente di correggere gli errori materiali e di calcolo relativi a:
a) la determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) il riporto delle eccedenze riportate dalle precedenti dichiarazioni;
c) le indicazioni di detrazioni d’imposta, deduzioni dal reddito e crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) i versamenti, di cui viene controllato l’ammontare e la tempestività.
Se dalla liquidazione emerge un risultato diverso, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione di irregolarità. Il contribuente può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, versare le somme richieste con una riduzione della sanzione a un terzo, cioè al 10%. In caso contrario, l’Agenzia delle entrate provvede all’emissione del ruolo con le sanzioni intere (30%). La cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
I controlli formali sono finalizzati a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti e trasmessi per legge da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici. Consente di:
– escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
– escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia;
– determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
Se non viene presentata la documentazione richiesta e non viene pagata la sanzione ridotta (20%), l’Agenzia delle entrate provvederà all’emissione del ruolo con le sanzioni intere (30%). La cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
I controlli sostanziali
I controlli sostanziali interessano un numero limitato di dichiarazioni, che vengono idividuate sulla base:
– degli studi di settore, soprattutto in caso di non congruità;
– di liste di controllo;
– di segnalazioni;
– di indizi di evasione.
Per le imprese di minori dimensioni (volume d’affari Iva o ricavi fino a 5.164.568 euro), le risultanze degli studi di settore sono un fondamentale strumento di orientamento, nei casi di non congruità e/o di eventuale non coerenza.
Violazioni e accertamenti
Se sono riscontrate violazioni alle norme fiscali il controllo si conclude con la redazione di un processo verbale di constatazione in cui vengono indicate le violazioni rilevate. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per dimostrare le sue ragioni all’Agenzia delle entrate, che successivamente emette l’avviso di accertamento, cioè l’atto impositivo, notificato al contribuente, in cui vengono contestate le violazioni e quantificate i maggiori imponibili e le maggiori imposte da versare, con le relative sanzioni e interessi.
Se il contribuente ritiene non fondato quanto indicato nell’avviso di accertamento può presentare ricorso alle Commissioni tributarie entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.