La fattispecie penale dell’esercizio del gioco d’azzardo è prevista dall’art. 718 c.p.
L'art. 718 del codice penale così recita: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila".
All'art. 719 c.p. sono previste anche delle circostanze aggravanti.
Infatti, la pena predetta è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto".