Libretto sanitario: non è incostituzionale la norma regionale che lo elimina.

Sentenza 162/2004 della Corte Costituzionale.

La materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), riserva allo Stato il solo settore relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico; l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel prevedere l'obbligo del libretto sanitario, pone una prescrizione che, alla luce della più recente legislazione, deve essere considerata come una delle modalità nelle quali può essere concretizzato il principio ispiratore della materia in esame, ossia il precetto secondo cui la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, i quali eliminano l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare.

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