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Strumenti di tutela dei diritti

Che cosa è la querela e dove sporgerla

Come definire la querela?

E' una semplice dichiarazione tramite la quale un soggetto domanda all'autorità penale di indagare su un reato di cui è stato vittima.

Proprio perchè consiste in un atto di volontà discrezionale della vittima, la querela è riservata ai reati meno gravi fra quelli previsti dalle leggi penali.

Infatti, in caso di reati punibili a querela, se la querela non viene sporta, l'autore dell'infrazione rimane impunito.

La querela può essere presentata in forma orale o in forma scritta. Nel primo caso, chi riceve la querela (Commissariato di Polizia o stazione dei Carabinieri) deve redigere un verbale, che verrà sottoscritto dal querelante. Nel secondo caso, l'atto di querela dovrà essere sottoscritto personalmente dal querelante o dal suo avvocato di fiducia. È possibile ottenere una copia dell'atto che ne possa provare il deposito.

Per i minori il diritto di querela è esercitato dai genitori.

Dove si può sporgere querela?

Le alternative sono Polizia, Carabinieri, uffici della Procura del più vicino Tribunale ed infine, recentemente, anche Giudice di Pace. Chi riceve la querela deve controllare data e luogo della presentazione e - condizione indispensabile - deve poter identificare la persona che la propone.

In caso di diffamazione commessa da più soggetti che mirano a danneggiare l'attività di un pubblico esercizio, il gestore-vittima può denunciare un solo reo? No. Non è possibile sporgere querela contro uno solo degli autori di un reato (art. 123 codice penale). In effetti, la querela sporta contro "un presunto colpevole" è automaticamente estesa a tutti gli altri soggetti coinvolti.

Ovviamente invece non è richiesta la precisa conoscenza del soggetto da parte del querelante tanto che la querela può essere diretta sia a "noti" che a "ignoti".

Attenzione alle scadenze! La vittima di reato che intenda proporre querela deve farlo entro il termine perentorio di tre mesi. Da quando? L'art. 124 del nostro codice penale stabilisce dalla notizia del fatto che costituisce il reato. Il reato può essere infatti scoperto anche qualche tempo dopo la sua commissione: il termine dei 90 giorni decorre allora dal momento dell'effettiva conoscenza del fatto da parte della vittima (pensiamo alla truffa).

Impresa familiare tra i coniugi

E’ rilevante il regime patrimoniale da essi prescelto?

Qualora il titolare di un'impresa individuale intenda avvalersi della collaborazione di uno o più familiari (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) può dare alla propria attività l'impostazione giuridica di impresa familiare.



L'impresa familiare tra coniugi può sussistere indipendentemente dal regime patrimoniale che i coniugi abbiano scelto, comunione legale o convenzionale, separazione dei beni, fondo patrimoniale od altre convenzioni.

Occorre rilevare che il divorzio e la pronuncia di invalidità del matrimonio religioso sono tuttavia motivo di scioglimento dell'impresa.

Pacchetto turistico e risarcimento del danno da vancaza rovinata

Tribunale Ragusa, 7 febbraio 2006

Nel contratto stipulato ai sensi del d.lg. n. 111 del 1995 con il venditore del pacchetto turistico, la finalità di vacanza e di svago entra a fare parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto e connotando l'obbligazione a carico del venditore, tenuto a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi sicché solo dall'inadempimento di questa obbligazione consegue il diritto del consumatore al risarcimento del danno da "vacanza rovinata"; tale voce di danno, pertanto, non può essere richiesta al vettore aereo in caso di smarrimento dei bagagli posto che, la conclusione di un contratto di trasporto comporta, per il primo, l'obbligo di trasportare i passeggeri ed i loro bagagli da un luogo ad un altro, senza che assuma rilevanza negoziale la motivazione alla base del viaggio dell'utente (che può essere di piacere, di lavoro, di studio).

Criteri di valutazione del lavoro subordinato

Cassazione civile , sez. lav., 18 febbraio 1995, n. 1756

Il giudice di merito nel valutare se un rapporto è qualificabile o meno quale rapporto di lavoro subordinato non può limitarsi ad effettuare un meccanico raffronto tra la fattispecie concreta e generiche enunciazioni di principio formulate al riguardo dalla dottrina o dalla giurisprudenza, poiché queste richiedono di volta in volta una specificazione congruamente e plausibilmente motivata (nella specie la S.C. ha annullato per difetto di motivazione la sentenza con cui il giudice di merito, in riferimento ad una attività di custode, nonché di gestore del bar e del posto telefonico pubblico per occasionali avventori, in un'azienda alberghiera, appartenente ad una società, la cui principale attività era stata temporaneamente sospesa, aveva escluso il carattere subordinato del rapporto senza considerare; la periodicità della retribuzione - indice tra i più rilevanti anche se non sufficiente -; l'essere completamente a carico del datore di lavoro, l'organizzazione dei mezzi materiali ed il rischio economico dell'attività; la continuità della prestazione, nel senso della persistenza nel tempo della disponibilità del lavoratore verso il datore di lavoro, e l'assenza di contemporanei obblighi di prestazione verso altri datori di lavoro; il fatto che dipendeva dalla natura dell'attività l'assenza di rigidi orari di lavoro e di dettagliate istruzioni impartite dall'imprenditore.



Cassazione civile , sez. lav., 18 febbraio 1995, n. 1756


Privacy e uso di internet sul luogo di lavoro

Alcune indicazioni del Garante della Privacy

Il Garante per la Privacy nel corso dei primi mesi del 2007 ha esaminato l'uso di internet e della posta elettronica sul luogo di lavoro, con l'intento di tutelare il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Dall'analisi dei siti web visitati dai lavoratori infatti si possono trarre numerose informazioni - anche sensibili - sui dipendenti. I messaggi di posta elettronica, inoltre, possono avere contenuti di natura privata.



Leggere e registrare in modo sistematico le e-mail dei lavoratori e monitorare con costanza le pagine web visitate dagli stessi, è sempre vietata, in quanto tali attivtà rappresentano un modo di controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).



Ecco le principali indicazioni del Garante sul punto:



- i datori di lavoro pubblici e privati possono controllare la posta elettronica e la navigazione in internet dei dipendenti solo in casi eccezionali;



- i datori di lavoro hanno il dovere di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli;



- eventuali controlli devono comunque essere condotti nel rispetto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali;



- i datori di lavoro sono chiamati ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri di internet e posta elettronica, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori.

Con quali criteri si valuta la tollerabilità dei rumori dei locali

Il criterio dominante della giurisprudenza è quello comparativo

Nell'ambito di giudizi sulla tutela della proprietà in senso stretto ex. art. 844 c.c., ovvero di tutela del diritto alla salute, la giurisprudenza predominante ritiene che, ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, il criterio da utilizzare sia quello comparativo, "...consistente nel confrontare il livello medio del rumore di fondo senza disturbi provenienti da altre fonti, con quello del rumore risultante dalle immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità nel caso in cui i rumori abbiano intensità di oltre 3 decibel superiore al livello sonoro del fondo determinato come sopra" (Così Trib. Monza, 29 settembre 2003).

Che cosa si intende per “Patto commissorio”?

La disciplina contenuta nel Codice Civile

L'art. 2744 del Codice Civile stabilisce che è nullo il c.d. patto commissorio, ossia l'accordo tra debitore e creditore con il quale le parti convengono che in caso di mancato pagamento del credito nel termine fissato, la cosa data in pegno o ipotecata passi in proprietà del creditore.

Va evidenziato che il patto commissorio è sempre nullo, anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

Considerando che la cosa data in pegno o ipoteca nella prassi ha un valore superiore all'ammontare del credito che garantisce, la ratio del divieto è ravvisabile nella tutela degli interessi della parte più debole, ossia il debitore.

Finanziaria 2007 e scontrini fiscali

In evidenza le principali novità

La norma che stabilisce le regole per l'emissione degli scontrini fiscali è contenuta nel decreto fiscale che accompagna la Finanziaria 2007 e che comporta una drastica politica restrittiva sugli scontrini.

Secondo il testo iniziale, il gestore rischiava la chiusura del locale anche con una sola violazione nell'emissione di scontrini fiscali.

Con il testo definitivo approvato, è stata attenuata la normativa sulla penalizzazione ai negozi/locali che non emettono gli scontrini.

Con un emendamento del Governo al decreto fiscale che accompagna la Finanziaria, si è infatti fissata la chiusura dell'esercizio solo dopo tre distinte violazioni nell'arco di 5 anni.

La chiusura dell'attività va da tre giorni ad un mese e scatta immediatamente.

Nell'emendamento si prevede anche che, se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 Euro, la chiusura dell'attività va da un mese a sei mesi.

Se il cameriere procura un danno al cliente

Come la fattispecie viene disciplinata dalla lagge

Se il cameriere durante uno spettacolo lascia cadere un piatto o un bicchiere su di un cliente procurandogli dei danni, commette un reato?

In casi estremi potrebbe essere applicato l'art. 590 codice penale (lesioni personali colpose). In esso si legge: "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito ...". Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa. In linea di massima però ci si trova di fronte ad ipotesi non punibili penalmente ma che comportano a carico del gestore l'obbligo del risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Riforma del trattamento di fine rapporto

Procedure di espressione della volontà del lavoratore (decreto ministeriale 30.1.2007)

Pubblicato sulla GU n. 26 del 1.2.2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Decreto

30 gennaio 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

Capo I



Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando



IL MINISTRO DEL LAVORO



E DELLA PREVIDENZA SOCIALE



di concerto con



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA



E DELLE FINANZE



Visto l'art. 2120 del codice civile;



Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo;



Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile";



Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate;



Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;



Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;



Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006;



Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;



Decreta:



Articolo 1



Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando



1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: "Decreto"), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale é stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.



2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:



a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 é rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;



b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;



c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.



3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.



4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale é stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.



5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:



a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR é rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);



b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;



c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é obbligato al versamento al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.



6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, é fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.





Capo II



Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale



Articolo 2



Denominazione



1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Fondo complementare I.N.P.S.", di seguito definito "FONDINPS".



2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS é disciplinato dalle norme del Decreto.



Articolo 3



Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile



1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.



2. Il patrimonio di FONDINPS é destinato all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.



3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.



4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.





Articolo 4



Comitato amministratore



1. FONDINPS é amministrato dal Comitato amministratore previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto.



2. Il suddetto Comitato é composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.



3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio di FONDINPS.



4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, é nominato il responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.



5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo delegato.



6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.





Articolo 5



Servizi amministrativo-contabili



1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, é stipulata apposita convenzione tra l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.



Articolo 6



Destinatari e contribuzione



1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS é consentita in forma individuale, secondo le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.



2. L'aderente può decidere di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.



3. L'aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.





Articolo 7



Scelte di investimento



1. Il TFR conferito tacitamente é destinato, al momento dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto.



2. FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui politica di investimento é deliberata dal Comitato di cui all'art. 4 del presente decreto.



3. L'aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.







Articolo 8



Portabilità



1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.





Articolo 9



Regolamento



1. Le modalità di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto.



Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP provvederà ad iscrivere FONDINPS nell'albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.



Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma, 30 gennaio 2007



Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale



Damiano



Il Ministro dell'economia e delle finanze



Padoa Schioppa







Allegati (omissis)


Trattamento dei dati dei dipendenti privati: linee guida

Garante per la Protezione dei dati personali (Delibera 23.11.2006 n. 53)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Delibera 23 novembre 2006, n. 53



OGGETTO - Rapporti di lavoro: adottate le linee guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati



(G.U. 7 dicembre 2006, n. 285)



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;



VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);



ESAMINATE le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di lavoratori, organizzazioni sindacali ed imprese, pervenute in materia di trattamento di dati personali di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati;



VISTE le pronunce adottate dall'Autorità in ordine a specifiche operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, anche a seguito di ricorso degli interessati;



RITENUTA l'opportunità di procedere alla definizione, in tale contesto, di un quadro unitario di misure ed accorgimenti necessari e opportuni in grado di fornire ulteriori orientamenti utili per i datori di lavoro e i lavoratori in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali connesse alla gestione del rapporto di lavoro, individuando, a tal fine, i comportamenti più appropriati da adottare;



RILEVATA l'esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verrà curata la più ampia pubblicità, anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);



RITENUTA la necessità che le misure e gli accorgimenti relativi al trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle Linee guida di cui al successivo dispositivo siano altresì oggetto di una prescrizione del Garante ai sensi degli artt. 17, 154, comma 1, lett. c) e 167, comma 2 del Codice, considerati i maggiori rischi specifici che tale trattamento pone per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato;



VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;



RELATORE il dott. Mauro Paissan;



DELIBERA



di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati", di cui al documento che è allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

di prescrivere ai titolari del trattamento interessati l'adozione delle misure e degli accorgimenti per il trattamento di dati biometrici di cui al punto 4 delle medesime Linee guida, ai sensi degli artt. 17, 154, comma 1, lett. c) e 167, comma 2, del Codice;

che copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate "Linee guida", sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 23 novembre 2006.


Il diritto di usufrutto

Che vantaggi fiscali può comportare?

Con il termine usufrutto si indica il diritto di poter godere di un bene di proprietà altrui e degli eventuali redditi (articoli 978 e seguenti del codice civile).

Tale diritto ha però una limitazione fondamentale, ovvero il divieto di alterare la destinazione economica della cosa stessa.

La costituzione dell'usufrutto è un atto di trasferimento immobiliare soggetto all'imposta di registro.

Ci sono in questi casi agevolazioni fiscali perché le diverse imposte (si pensi all'imposta di registro, ipotecaria e catastale) sono minori, in quanto calcolate sul valore della nuda proprietà e non anche sull'intero valore dell'immobile, e, in secondo luogo, perché nel momento in cui vengono a ricongiungersi nuda proprietà e usufrutto nulla è dovuto al fisco.


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