Contributi Inps, lievi aumenti anche per il 2015

Dal 2015 i contributi Inps dovuti dai soggetti rientranti nel settore del commercio e terziario subiscono un ulteriore aumento, dovuto a due motivi: l’aumento dei minimali e massimali su cui si calcolano i contributi, rivisti ogni anno in funzione del costo della vita (per quest’anno di poco rilievo) e l’aumento delle aliquote. La tabella della pagina accanto riassume i valori 2015.

Sono però previste alcune agevolazioni:

− riduzione del 3% sulle aliquote per i titolari o collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, fino al mese di compimento di tale età;

− riduzione del 50%, su domanda, dei contributi per i pensionati Inps over 65, che quindi pagano la metà degli importi indicati in tabella.

Tali riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nel regime forfettario (dai contributi relativi al 2015) che abbiano richiesto di non applicare il reddito minimo per il calcolo dei contributi.

I contributi per i collaboratori familiari e per il coniuge di azienda coniugale sono calcolati e pagati direttamente dal titolare dell’impresa che ne espone i dati nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RR). Nessun obbligo spetta quindi al collaboratore o coniuge.

REGIME FORFETTARIO

Dai contributi relativi al 2015, a richiesta, con apposita comunicazione te-lematica da presentare all’Inps, i contribuenti rientranti nel regime forfetta-rio (L. n. 190/2014, articolo 1 comma 77), non sono soggetti all’osservanza dell’importo minimo. I soggetti già in attività presentano la richiesta entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno. La dichiarazione va rinnovata ogni anno. Questa agevolazione non spetta, invece, ai contribuenti rientranti nel regime dei minimi.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per le quote fisse minime, lo scorso 16 febbraio è scaduta (verificate sia stata versata) l’ultima rata degli importi minimi per lo scorso anno, il 2014.

Per il 2015 nessuna novità per i tempi di versamento: i contributi sul reddito minimo dovranno essere versati con le usuali quattro rate, entro il 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015  e 16 febbraio 2016.

Anche quest’anno l’Inps non invierà più i modelli precompilati o la lettera contenente i codici di versamento. Gli stessi dovranno essere prelevati dal sito www. inps.it, nella sezione “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, tramite l’opzione “Dati del mod. F24”. Per la richiesta è necessario essere in possesso di un apposito Pin, richiedibile attraverso i “Servizi on line” del medesimo sito.

Se il reddito supera l’importo minimo stabilito, vanno versate anche le quote variabili in funzione del reddito.

Il versamento va diviso in tre parti: entro il 16 giugno la prima metà dell’acconto, entro il 30 novembre la seconda metà ed entro il 16 giugno dell’anno successivo il saldo dovuto per l’anno precedente. Le scadenze di giugno sono rinviabili di trenta giorni (entro il 16 luglio) con una maggiorazione del quattro per mille dell’importo dovuto. L’acconto è calcolato sulla base del reddito dell’anno precedente e delle aliquote dell’anno in corso e suddiviso in due quote uguali.

DEDICUBILITA'

Ricordiamo che i contributi previdenziali sono deducibili, nell’anno di pagamento, dall’imponibile dell’Irpef dovuta dal soggetto assicurato. Per chi è in un normale regime fiscale di impresa (ordinario o semplificato), ciò comporta una riduzione di Irpef che può arrivare, contando anche le addizionali, fino a circa il 46% dell’importo pagato. Tale valore massimo viene raggiunto se si possiedono redditi di qualsiasi tipo che superano complessivamente i 75mila euro. Per i contribuenti rientranti nel regime di vantaggio dei minimi o del nuovo regime forfettario, la riduzione di Irpef è rispettivamente del 5 e del 15%.

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