Sul banco tessuti e bijoux

normativa –

Un bar può vendere prodotti non alimentari: a stabilirlo è il primo decreto Bersani del 1998. Non è necessaria una licenza, ma basta una Dia. Per i tabacchi e il Lotto occorre avere invece un’autorizzazione dall’Aams, mentre per ori e argenti serve una licenza dalla Questura

Piccoli gadget legati al consumo di cibi e bevande, oggetti di vestiario. Ma anche libri, gioielli, peluche. Il no food è sempre più presente nei bar come categoria merceologica. La vendita di questi prodotti, da parte dell’esercente, affianca la più tipica somministrazione di cibi e bevande. Soltanto dieci anni fa questo tipo di vendita sarebbe stata quasi impossibile per un pubblico esercizio. L’innovazione si deve invece al primo decreto Bersani, il Decreto legislativo 114/98. La stessa legge che ha abolito la richiesta della licenza e l’iscrizione al Registro per gli esercenti il commercio per molte categorie di attività (fatti salvi alcuni settori, fra i quali i pubblici esercizi), ha infatti anche semplificato la disciplina per le attività di vendita. Se prima esistevano le tabelle merceologiche del Decreto ministeriale 375/88, numerate da una a quattordici, con il decreto Bersani del 1998 l’ampia gamma di distinzioni è stata semplificata alla differenza fra due sole categorie, “alimentare” e “non alimentare”. Di più: l’articolo 7 della legge ha disciplinato l’esistenza dei cosiddetti esercizi di vicinato, soggetti commerciali in grado di iniziare la propria attività trascorsi trenta giorni dalla presentazione di una semplice comunicazione al Comune (in genere la Dia, dichiarazione di inizio attività).
Ebbene, un bar che decide di affiancare a bancone e tavolini (riservati ad alimenti e bevande) un corner per la vendita di oggetti no food, non fa altro che affiancare alla licenza di somministrazione (rilasciata in base al Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza) una autorizzazione comunale alla vendita ottenuta consegnando la Dia, specificando nella comunicazione l’intenzione di aprire una vendita di prodotti non alimentari. Per avere il via libera, in alcune regioni (vedi la Lombardia) non occorre neanche aspettare 30 giorni: c’è la cosiddetta Dia immediata. In altre regioni occorre aspettare ancora un mese prima di partire con la vendita, e al momento di iniziare consegnare un documento che si chiama Comunicazione di inizio attività (Cia).
La semplificazione introdotta è però evidente: basta rivolgersi allo Sportello attività produttive del Comune. A differenza della licenza di somministrazione, per ottenere la quale sono richiesti sia requisiti morali sia professionali (in quest’ultima categoria, rientra l’attestazione che certifica la frequenza di corsi di formazione), per avviare un esercizio di vicinato occorrono i soli requisiti morali, vale a dire un certificato penale che certifichi l’assenza di condanne. Occorre soltanto ricordare i limiti di superficie previsti dalla stessa legge per identificare la categoria degli esercizi di vicinato. Nei Comuni al di sotto dei 10mila abitanti, possono essere definite in questo modo solo le attività commerciali che non superano i 150 metri quadrati di superficie. Nei Comuni con più di 10mila abitanti, il numero di metri quadrati può arrivare fino a 250.

Cosa mettere in commercio

Non tutte le categorie di oggetti sono però vendibili al bar sulla base di una semplice dichiarazione di inizio attività. Un primo limite è previsto per la messa in commercio di tabacchi, così come per la gestione di una ricevitoria. In entrambi i casi, il pubblico esercizio deve essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata dall’Aams. Previsti vincoli anche per l’apertura nel bar di un piccolo chiosco per la vendita di giornali: in questo caso, la licenza va chiesta e ottenuta dal Comune nel cui territorio si trova il locale. Merita attenzione il caso della vendita di preziosi. Per argenti, ori eccetera occorre infatti rivolgersi alla Questura per ottenere una specifica licenza, non richiesta invece per la messa in commercio di bigiotteria.

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