Via libera alla fattura posticipata anche per le consumazioni pagate

Norme&fisco –

Dall’inizio 2013 è possibile raggruppare in un’unica fattura mensile, da emettere entro il 15 del mese successivo, tutte le prestazioni fornite nell’arco del periodo. Il documento fiscale deve riportare tutti gli estremi di scontrini e ricevute che attestano i pagamenti

Al termine della consumazione da parte del cliente, il gestore è tenuto - come è noto - a rilasciare un documento fiscale, che va emesso indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno. Si può emettere, in alternativa, lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Questi due documenti devono poi essere registrati con un raggruppamento non superiore al mese sul libro Iva dei corrispettivi.
Se il cliente non paga il corrispettivo (rimandando il pagamento a un momento successivo), andrebbe comunque emesso lo scontrino o la ricevuta con la dizione “corrispettivo non pagato”. Tale importo, proprio perché non pagato, non è rilevante ai fini Iva e non va quindi registrato nei corrispettivi giornalieri. Al momento del successivo pagamento andrà invece emesso un ulteriore scontrino o ricevuta fiscale “normale”, senza nessuna annotazione, che sarà registrato nei corrispettivi.
Una prassi poco praticata permette all'esercente, se preferisce, di emettere immediatamente una fattura che però, anche se non pagata, andrà registrata sul libro Iva delle fatture emesse oppure con un riepilogo giornaliero sul libro Iva dei corrispettivi con l'indicazione del numero iniziale e finale delle fatture emesse nel giorno.Quindi, la fattura, se viene emessa immediatamente, può essere sostitutiva dello scontrino o ricevuta fiscale ma anche essere emessa a integrazione degli stessi documenti.
Il cliente deve, comunque, uscire dal locale con un documento fiscale: scontrino o ricevuta fiscale (che siano o meno pagati o no) oppure fattura.
Fino alla fine dello scorso anno non era possibile raggruppare per la fatturazione le prestazioni pagate in giorni diversi, mentre non c'era questo limite per quelle non pagate.

Pagamenti differiti
Per i bar che effettuano molteplici prestazioni nei confronti di aziende tutti i giorni del mese, questa mancata possibilità di raggruppamento comportava la necessità di emettere fatture giornaliere o di anticipare la fatturazione o di posticipare il pagamento, anche per evitare l'onere al cliente di dover registrare molte fatture.
Il problema non esiste se l'importo è pagato in tempi successivi alla consumazione, perché c'è libertà di poter emettere la fattura immediatamente o, in alternativa e più semplicemente, lo scontrino fiscale o la ricevuta “non pagata” e, successivamente, la fattura che raggruppa tali scontrini o ricevute “non pagate”, purché non oltre il giorno del pagamento degli stessi importi. Nella prassi la fattura viene emessa, con una frequenza concordata, e ha anche la funzione di richiesta del pagamento stesso.
Possiamo dire che, in mancanza di pagamento immediato, i servizi prestati ai fini Iva è come se non esistessero: l'unico documento fiscale che ne attesta la presenza è lo scontrino fiscale o la ricevuta “non pagata”. Dal momento che l'importo viene pagato o, se precedente, viene emessa la fattura, il servizio comincia a esistere ai fini Iva e pertanto va registrato sui relativi registri.
In caso di servizi non pagati il raggruppamento in fattura non ha limiti: finché non avviene il pagamento, possono essere raggruppate anche consumazioni di più mesi.
Questa situazione è tuttora valida, dal momento che nulla è cambiato in merito: la procedura è già sufficientemente semplice ed evita di dover emettere molte fatture giornaliere ma ne permette il raggruppamento con una frequenza libera, con l'onere, però, di un incasso in tempi più ritardati. Gli scontrini fiscali e le ricevute “non pagate” non vanno registrate sul registro Iva dei corrispettivi: la registrazione ai fini Iva avviene  al momento di emissione della fattura.

Approfondimento
Cosa cambia con la fattura differita
Fino allo scorso anno, la richiesta di un cliente - tipicamente un'azienda - di un'unica fattura per le prestazioni fatte nel corso di un mese poneva non pochi problemi, soprattutto se l'importo delle consumazioni veniva pagato giorno per giorno.
Il raggruppamento degli scontrini, infatti, poteva essere al massimo giornaliero; la fattura doveva essere emessa in ogni caso entro il giorno di fornitura e pagamento della prestazione e poteva riepilogare solo gli scontrini o le ricevute di quel giorno.
Con il nuovo anno lo scenario è cambiato: infatti dall'1 gennaio 2013 anche per i servizi è possibile emettere la “fattura differita”, come indicato dal nuovo quarto comma dell'articolo 21 della legge 633/1972. La fattura, ora, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, purché tali prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione e la fattura rechi il dettaglio delle operazioni.
Ribadendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento, è ora possibile quindi emettere una fattura che raggruppi tutte le consumazioni pagate nel corso di un mese, evidenziando al suo interno i singoli servizi e gli estremi (numero e data) degli scontrini o delle ricevute fiscali emesse al momento della consumazione. È anche possibile scegliere una frequenza di emissione della fattura inferiore al mese, ma non si può invece raggruppare importi pagati in mesi diversi. La fattura dovrà sempre essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.
La norma richiede che per poter emettere la “fattura differita” per i servizi debba esserci un'”idonea documentazione”. Nessuna nota ufficiale ha ancora indicato quale possa essere. Si può comunque anticipare che sicuramente possono essere considerate tali:
• lo “scontrino parlante”, recante almeno la partita Iva (o il codice fiscale in assenza di partita Iva) del cliente e la descrizione dei servizi prestati.
• la ricevuta fiscale, intestata con i dati del cliente e la descrizione dei servizi prestati (che per la ricevuta fiscale è in ogni caso un elemento obbligatorio).
Quindi per chi non ha un registratore di cassa attrezzato per emettere uno scontrino fiscale “parlante” si consiglia di tenere un bollettario di ricevute fiscali da rilasciare in caso di clienti abituali che pagano immediatamente le consumazioni e che richiedono una fattura riepilogativa mensile. Per una stessa operazione andranno quindi emessi due documenti: il primo sarà lo scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta fiscale intestata, il secondo la fattura riepilogativa quietanzata.
La registrazione sul libro Iva dei corrispettivi va effettuata con  riferimento ai primi due documenti, mentre la fattura non va successivamente registrata, altrimenti si avrebbe una duplicazione di registrazioni. La dimostrazione che la fattura raggruppa importi già registrati ai fini Iva è data dall'indicazione in fattura degli estremi degli scontrini o delle ricevute fiscali antecedentemente emesse.

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