Una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di demansionamento

Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 2005, n. 14496

In tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 c.c. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva accertato che il ricorrente, inquadrato come capo- cuoco, aveva svolto mansioni di caposervizio del settore ristorazione, dirigendo e coordinando l'attività della cucina, decidendo autonomamente l'eventuale prolungamento dell'orario del personale di cucina, gestendo le ferie e i permessi, predisponendo la lista degli acquisti giornalieri, preparando i menù e predisponendo i turni del personale, finché, a seguito della riorganizzazione aziendale con cui si era decisa l'assunzione di due nuovi chefs ai quali affidare la realizzazione di una nuova linea di cucina, il ricorrente aveva dovuto sottostare alle direttive da essi impartite).



Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 2005, n. 14496


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