Spettacoli e intrattenimenti nei locali: istruzioni per essere in perfetta regola

Norme&fisco –

La normativa fiscale per i pubblici esercizi che organizzano eventi nell’ambito della propria attività è piuttosto intricata. Sintetizziamo gli adempimenti da seguire, i calcoli da effettuare e le possibili opzioni di scelta

La normativa, fiscale e non, sulle attività di divertimento è abbastanza complessa e piuttosto aggrovigliata. Per quello può essere utile cercare di fare chiarezza, facendo una panoramica degli adempimenti che i pubblici esercizi si trovano ad affrontare nel caso in cui organizzino spettacoli o intrattenimenti.
Ai fini fiscali, possiamo dividere gli eventi organizzati dai pubblici esercizi all’interno del proprio locale in due grandi categorie: gli spettacoli e gli intrattenimenti. Ciò che li differenzia è l’atteggiamento dello spettatore: nel caso degli spettacoli l’utente è passivo e si limita ad assistere (come nel caso di una partita in televisione), mentre negli intrattenimenti lo spettatore è attivo (l’esempio classico è la festa da ballo).
Gli spettacoli sono soggetti solo all’Iva, mentre gli intrattenimenti sono soggetti sia all’Iva che all’imposta sugli intrattenimenti. In realtà, all’interno degli intrattenimenti è prevista un’ulteriore suddivisione: quando si esegue musica dal vivo per un tempo non superiore al 50% della musica eseguita, gli intrattenimenti sono assimilati agli spettacoli e sono quindi soggetti solo all’Iva.
Quando la percentuale resta sotto il 50%, gli eventi sono soggetti sia all’Iva che all’imposta sugli intrattenimenti.
Si considera musica dal vivo quella in cui gli artisti sono al centro dell’esecuzione, che avviene con strumenti da loro suonati e senza utilizzo - o con utilizzo meramente marginale - di basi pre registrate.
Siccome vengono utilizzate opere dell’ingegno, in maniera particolare nel caso della musica, occorre pure provvedere a pagare i relativi diritti alla Siae, cui deve essere data preventiva comunicazione dell’evento. Quest’ultimo ente spesso è anche delegato ad accertare e incassare sia l’imposta sugli intrattenimenti sia l’Iva forfetaria.

Documenti d’accesso
Quando si conseguono, relativamente alle sole attività di intrattenimento, ricavi non superiori a 25.822,84 euro o, per le attività di spettacolo, un volume di affari non superiore a 50.000 euro, può essere emesso il normale scontrino o ricevuta fiscale, tenendo presente le diverse aliquote (esempio: 10% per i servizi facoltativi di bar, 21% per i diritti di accesso e le consumazioni obbligatorie), tenendo separati i corrispettivi relativi all’attività di intrattenimento, in quanto solo su questi ultimi si applicherà la specifica imposta.
La stessa regola vale anche per chi svolge un’attività principale diversa, come nel caso dei locali di somministrazione che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo solo in via occasionale.
Negli altri casi i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti vanno certificati mediante titoli di accesso che vanno emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate.
Per le eventuali prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione e cessione dei diritti radio televisivi legate alla manifestazione deve essere emessa obbligatoriamente la fattura.

La scelta del forfait

In alcuni casi è possibile determinate forfettariamente, nella misura del 50%, la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’Iva. Ciò è possibile in particolare in due ipotesi:
a. Esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in pubblici esercizi senza prestazioni sostitutive e accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti (ingresso gratuito con consumazioni facoltative, come nel caso di un bar o simili cui possono accedere i clienti anche senza consumare). In questi casi, i prezzi delle consumazioni sono generalmente maggiorati rispetto a quelli normalmente applicati.
b. Se i ricavi dell’anno solare precedente sono di importo non superiore a 25.822,84 euro, per le attività di minima importanza e per quelle soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
In entrambi i casi si può comunque scegliere il regime ordinario. Nel primo caso si applica l’imposta ai soli aumenti di prezzo, nel secondo occorre operare la suddivisione delle attività tra soggette e non.

Gli spettacoli

Le attività di spettacolo (articolo 74quater, Dpr 633/1972) sono assoggettate solo all’imposta sul valore aggiunto.
L’aliquota Iva per i concerti, semplici spettacoli da ascoltare e vedere, di esecuzioni vocali e strumentali dal vivo è quella ridotta al 10%, mentre per i compensi per la visione di trasmissioni televisive codificate è del 21%.
Il momento impositivo coincide con l’inizio dell’esecuzione, mentre per gli abbonamenti si identifica con il momento del loro pagamento.
Per gli esercenti attività di spettacolo che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro, la base imponibile è determinata forfettariamente sul 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con indetraibilità della relativa Iva sugli acquisti.
Il volume d’affari è determinato considerando esclusivamente le attività di spettacolo (circolare n. 50/E del 12/06/2002).
È possibile optare per il regime ordinario Iva: l’opzione è valida per almeno un quinquennio e, successivamente, fino a quando non è revocata; l’opzione o la revoca vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione annuale Iva presentata per il primo anno in cui hanno validità (opzione per il 2012: comunicazione all’Agenzia con la dichiarazione Iva per il 2012 da presentare nel 2013).
I contribuenti con volume d’affari superiore alla cifra indicata sono invece obbligatoriamente in regime ordinario.
I soggetti, che effettuano attività di spettacolo e che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro sono inoltre esonerati dai seguenti adempimenti:
1. registrazione dei corrispettivi e degli acquisti (le fatture ricevute devono essere solo numerate e conservate);
2. liquidazione ed effettuazione periodica dei versamenti dell’imposta. L’obbligo si limita al solo versamento annuale dell’imposta.
Se vengono svolte anche altre attività, permane l’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva e della dichiarazione annuale e l’obbligo della contabilità Iva separata.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome